LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14361/2019 R.G. proposto da:
M.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Rocco Marino, presso il quale è elettivamente domiciliato in Barano d’Ischia, via duca degli Abruzzi 34;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 9325/7/18, depositata il 26 ottobre 2018, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.
RILEVATO
che:
– la controversia ha ad oggetto la cartella esattoriale impugnata da M.M., relativa ad imposte sul reddito per Euro 10.540,43 e ad Iva per Euro 84.780,00;
– la Commissione tributaria provinciale di Napoli ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente, operando la compensazione del debito tributario con un credito per eccedenza di imposta per Euro 75.492,00, e condannando il medesimo al pagamento della differenza di Euro 19.326,43, oltre sanzioni e accessori;
– la Commissione tributaria regionale della Campania (CTR), accogliendo l’appello proposto dall’ufficio, ha riformato la sentenza di primo grado;
– i giudici di appello, richiamando la giurisprudenza di legittimità, hanno ritenuto che nella fattispecie non potesse trovare applicazione la compensazione, trattandosi di istituto operante nei rapporti privatistici, ma non in ambito tributario:
– il contribuente ha presentato ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi;
– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso:
– il ricorso è stato illustrato con successiva memoria, con cui vengono ripresi gli argomenti difensivi.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo, si deduce “in relazione all’art. 360, n. 4: violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, e dell’art. 331 c.p.c.” per l’omessa partecipazione al giudizio dell’agente della riscossione, litisconsorte processuale;
– la censura, attinente a vizio rilevabile anche d’ufficio, è manifestamente infondata;
– la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il concessionario del servizio di riscossione è parte del processo tributario (non ogni volta che sia impugnato un atto da lui formato, ma solo) quando oggetto della controversia sia l’impugnazione di atti viziati da errori a lui direttamente imputabili, ossia solo nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e dell’avviso di mora (v. per tutte Cass. n. 11667 del 2001, secondo la quale “il ricorso avverso l’avviso di mora, qualora tale atto venga impugnato esclusivamente per vizi propri, deve essere proposto nei confronti del Concessionario per la riscossione dei tributi, senza che sia necessario integrare il contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, nei confronti dell’ente impositore”). Sez. 5, Sentenza n. 3242 del 14/02/2007, ha rilevato che, “al di là delle ipotesi di errore materiale, i casi in cui l’errore dell’atto contestato è direttamente ed esclusivamente ascrivibile al concessionario (con la conseguenza che solo nei suoi confronti andrà attivata la tutela giurisdizionale) sono estremamente ridotti. In proposito, sono state individuate alcune ipotesi – che potremmo definire di scuola -, tra le quali rientra quella dell’avviso di mora che, come ipotizzato nella specie, non sia stato preceduto da (rituale) notifica della cartella esattoriale….”, con la conseguenza che non è configurabile un rapporto di litisconsorzio necessario;
– nel caso in esame, la contestazione è estranea al rapporto con l’esattore;
– con il secondo motivo, si eccepisce “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nn. 2, 3 e 4, e art. 61, comma 2, nonché dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c., e dell’art. 111 Cost.” per essere la sentenza impugnata dotata di una motivazione apparente “estrinsecatesi in argomentazioni non idonee a rivelarne la ratio decidendi”;
– secondo l’insegnamento di questa Corte, di cui vi è menzione anche nel ricorso, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016; conf. Cass. n. 1756 del 2006, n. 16736 del 2007, n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento);
– pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
– tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, mentre tale vizio resta escluso con riguardo alla valutazione delle circostanze in senso difforme da quello preteso dalla parte (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. Sez. U, 21 dicembre 2009, n. 26825);
– nel caso in esame, la sentenza non merita censura perché la CTR ha preso in esame il punto controverso della compensazione in ambito tributario e lo ha risolto in maniera intelligibile e corretta, rilevando come diversi per l’operatività in detto ambito dell’istituto siano i presupposti e i termini rispetto ai rapporti privatistici; si può dunque affermare che la motivazione della sentenza medesima superi la soglia del c.d. “minimo costituzionale”;
– con il terzo motivo si lamenta “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., e di quello del tantum devolutum quantum appellatum, ex art. 342 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49 e 54”, per il pregiudizio subito dal contribuente in relazione all’omesso/apparente esame dei motivi inizialmente accolti dal primo giudice (compensazione giudiziale tra il credito Irpef e quello Iva, applicazione della sanzione ridotta), che quelli implicitamente assorbiti dalla pronuncia di primo grado (nullità della cartella per insussistenza dei presupposti);
– la censura è fondata relativamente all’omesso esame della richiesta di applicazione della sanzione in misura ridotta, proposta in primo grado (come si legge nel controricorso alla pag. 3), e riproposta con l’atto di appello dal contribuente in via subordinata (il motivo di gravame è riprodotto alla pag. 4 del ricorso), ma sulla quale la CTR non si è pronunciata;
– le restanti censure formano oggetto dei motivi seguenti e vanno esaminate di seguito;
– con il quarto motivo si deduce “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis”, per aver l’agenzia omesso di compensare il credito Irpef esposto nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2013 con il debito d’imposta; diversamente, qualora avesse voluto contestarlo avrebbe dovuto inviare un motivato atto di avviso per illustrare le ragioni giustificatrici della negazione totale o parziale del credito d’imposta;
– la censura è inammissibile;
– secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’amministrazione finanziaria può procedere, come nel caso in esame in cui i dati considerati risultavano dal Modello Unico, a diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi dell’art. 36 bis cit. e può evitare l’attività di rettifica, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo (Cass. n. 14070 del 2011, n. 12762 del 2006); è quindi legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, rispettivamente prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3, e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, comma 3, sia perché le norme citate non prevedono alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento. Peraltro si è chiarito che in tema di riscossione delle imposte, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” – cfr. Cass. n. 7536/11; Cass. n. 12023/15 -;
– con il quinto motivo si deduce: “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione del D.Lgs. n. 242 del 1997, artt. 17 e 19, e della L. n. 212 del 2000, art. 8, in relazione all’art. 115 c.p.c., applicabile al processo tributario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 1, comma 2”, sul rilievo che l’agenzia non aveva affatto contestato il credito d’imposta esposto nella dichiarazione dei redditi, dolendosi soltanto che il contribuente “non si è attenuto alla formalità operativa della presentazione del modello F/24 per detrarlo in compensazione”; l’inosservanza della procedura formale non impediva al giudice di operare la compensazione tra credito e debito d’imposta quando gli stessi fossero relativi alla stessa annualità, risultanti dalla stessa dichiarazione e non disconosciuti nel loro ammontare; nella fattispecie, la CTR avrebbe dovuto porre a base della decisione i fatti non contestati;
– la censura è infondata;
– questa Corte ha affermato il principio di diritto per cui “In tema di accertamento delle imposte, la compensazione fra crediti e debiti tributari, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, si fonda sul versamento, anche a saldo zero, del modello F24, sicché non può operare in base alla mera indicazione dei relativi debiti e crediti nella dichiarazione dei redditi, in assenza della delega di versamento F24”. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26086 del 16/12/2016, Rv. 642395 – 01). Si è osservato che “il combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 542 del 1996, art. 19 e al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, rende evidente che il meccanismo della compensazione fra crediti e debiti tributari è fondato sul versamento anche a saldo zero del modello F24. Tale modalità il legislatore ha individuato tanto per le ipotesi ordinarie di versamento delle entrate pubbliche, quanto nell’ipotesi, ora disciplinata in via unitaria, della compensazione con la quale il contribuente intende eliminare le posizioni debitorie e creditorie nei confronti del fisco, provvedendo al versamento del solo importo a debito che residua dopo la compensazione”;
– in questo senso, la decisione della CTR è conforme al diritto: inconferente appare il richiamo alla violazione dell’art. 115 c.p.c. per cui “e’ necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma” ossia che abbia “giudicato o contraddicendo espressamente la regola, dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio”; inoltre, se è condiviso che il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, si applica anche nel processo tributario, tuttavia, attesa (indisponibilità dei diritti controversi, esso riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza (Sez. 5 -, Sentenza n. 12287 del 18/05/2018, Rv. 648373 – 01);
– il ricorso va accolto in relazione al terzo motivo, nei sensi di cui alla motivazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021