Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34874 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11985/2015 R.G. proposto da:

F.A. rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Taranto e Giorgio Terranova, elettivamente domiciliato in Roma, via Casetta Mattei, n. 239, presso lo studio dell’avv. Sergio Tropea per procura speciale a margine al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3262/17/2014 depositata in data 28.10.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.6.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

RITENUTO IN FATTO

F.A., esercente l’attività di “lavori generali costruzioni di edifici”, impugnava un avviso di accertamento emesso a seguito dell’esame di una istanza di rimborso IVA, presentata per l’anno di imposta 2005, durante la quale era emerso che un gran numero di fatture di acquisto, presentate a corredo dell’istanza di rimborso, erano da riferire a operazioni inesistenti e venivano recuperate a tassazione le imposte dovute a seguito dell’omessa fatturazione di operazioni imponibili.

L’adita CTP di Ragusa accoglieva il ricorso.

L’Agenzia Entrate impugnava tale decisione, deducendone l’erroneità, sia per non avere considerato che l’onere di provare l’effettività delle contestate operazioni gravava sulla contribuente, sia per avere attribuito valenza probatoria alle contestate fatture i cui emittenti erano risultati evasori fiscali e in alcuni casi avevano anche disconosciuto la riferibilità dei documenti alle ditte da loro rappresentate.

La CTR, con la sentenza n. 3262/17/2014, depositata in data 28.10.2014, accoglieva l’appello dell’Agenzia sul presupposto che a fronte dei concreti elementi indiziari offerti dall’Ufficio, la contribuente si era limitata a richiamare a supporto le fatture, peraltro inattendibili In quanto le ditte fornitrici dei beni e/o servizi o non avevano una struttura idonea per l’effettuazione dei lavori ad esse commissionati o non avevano presentato alcuna dichiarazione fiscale ed erano sconosciute al fisco o avevano disconosciuto le fatture che il F. aveva contabilizzato.

Il contribuente ricorre per la Cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a sei motivi, illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonché dell’art. 132 c.p.c in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

4. Con il quinto motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che la CTR aveva accolto la tesi dell’Ufficio senza far comprendere l’iter logico seguito per ritenere che la contribuente non avesse provato l’effettività delle prestazioni fatture, senza esaminare la copiosa documentazione fornita e senza accertare che le prestazioni erano state realizzate presso i cantieri, circostanza non contestata dall’amministrazione. Lamenta altresì che la CTR non aveva pronunciato sull’illegittimità del recupero dell’Iva assolta nelle fatture ricevute e portate in detrazione.

5. Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse non sono fondate.

La CTR ha affermato che l’ufficio aveva fornito una adeguata prova presuntiva della inesistenza delle operazioni sulla base di svariate considerazioni. Il giudice di appello ha esaminato analiticamente le risultanze istruttorie nei confronti dei fornitori della ditta F. esaminando una per una le ditte emittenti le fatture, così come le singole fatture e con una compiuta motivazione, tutt’altro che apparente, ha rilevato che le ditte fornitrici dei beni e/o servizi o non avevano una struttura idonea per l’effettuazione dei lavori ad esse commissionati o avevano disconosciuto le fatture che il F. aveva contabilizzato nei registri contabili obbligatori della ditta o, infine nella peggiore delle ipotesi erano ditte che non avevano presentato alcuna dichiarazione fiscale né effettuato alcun versamento di imposta o, addirittura erano sconosciute al fisco.

La CTR ha, pertanto, ritenuto che la vicenda per come contestata e come dalla stessa accertato riguardasse operazioni oggettivamente inesistenti.

Va ribadito che, secondo la giurisprudenza che si è andata consolidando sulla problematica relativa alla detraibilità dell’I.V.A. ed alla deducibilità dei costi nel caso di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, la fattura, di regola, costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e alla deducibilità dei costi in essa annotati, per cui spetta all’Ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l’insorgenza di tale diritto.

Tale prova può essere fornita anche mediante elementi indiziari e presuntivi, poiché la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. n. 9108 del 6/6/2012).

Pertanto, nel caso in cui l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, ossia sia mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, e quindi, contesti anche l’indebita detrazione dell’I.V.A. e la deduzione dei costi, ha l’onere di provare che l’operazione fatturata non è mai stata effettuata, indicando, a tal fine, elementi anche indiziari (Cass. n. 20059 del 24/9/2014; n. 15741 del 19/9/2012; n. 27718 del 11/12/2013; n. 9363 del 8/5/2015; nello stesso senso C. Giust. 6 luglio 2006, C- 439/04; 21 febbraio 2006, C- 255/02; 21 giugno 2012, Euro 80/11); a quel punto passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale ultima prova non può tuttavia consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili o vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. n. 17619 del 5/7/2018; n. 5406 del 18/3/2016; n. 18118 del 14/9/2016; n. 28683/15; n. 428 del 14/1/2015; n. 12802 del 10/6/2011; n. 15228 del 3/12/2001).

Con specifico riferimento all’I.V.A., inoltre, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell’imposta non può in alcun modo farsi discendere – anche sul piano probatorio – dal solo fatto dell’avvenuta corresponsione dell’imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l’inerenza dell’operazione all’impresa, che è certamente mancante in relazione al pagamento dell’I.V.A. corrisposta per operazioni (anche parzialmente) inesistenti, in quanto di per sé inidoneo a configurare un pagamento a titolo di rivalsa, trattandosi di costo non inerente all’attività dell’impresa, ed anzi potenziale espressione di detrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da rompere il detto nesso di inerenza (Cass. n. 735 del 19/1/2010; n. 6973 del 8/4/2015).

Al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione Iva occorre la coesistenza di un duplice presupposto, uno di natura sostanziale, dato dall’effettuazione dell’operazione e, uno di natura formale, dato dal possesso di una valida fattura d’acquisto, così come previsto dalla Dir. 2006/112/CE.

Nel caso di frodi Iva, lo schema tipico adottato dal contribuente, per sottrarre materia imponibile a tassazione, è dato dall’emissione di fatture che dal punto di vista formale/contenutistico rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge ma che, tuttavia, a tale apparenza non corrisponde altrettanta veridicità; la falsità della fattura, a prescindere dalla sua regolarità formale, è sintomatica di operazioni che in realtà non sussistono.

In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell’imposta non può in alcun modo farsi discendere anche sul piano probatorio – dal solo fatto dell’avvenuta corresponsione dell’imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l’inerenza dell’operazione all’impresa, che è certamente mancante in relazione al pagamento dell’I.V.A. corrisposta per operazioni (anche parzialmente) inesistenti, in quanto di per sé inidoneo a configurare un pagamento a titolo di rivalsa, trattandosi di costo non inerente all’attività dell’impresa, ed anzi potenziale espressione di detrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da rompere il detto nesso di inerenza (Cass. n. 735 del 19/1/2010; n. 6973 del 8/4/2015).

Nel caso di specie, la decisione impugnata si è attenuta ai principi sopra enunciati.

6. Con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, nella formulazione introdotta con il D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la CTR avrebbe dovuto, nel rideterminare il reddito di impresa, detrarre i costi sostenuti per la realizzazione del lavori edili appaltati al ricorrente.

La censura non è fondata.

In tema di imposte sui redditi, la L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis – nella formulazione introdotta dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, convertito dalla L. n. 44 del 2012, che opera, in ragione del comma 3 della stessa disposizione, quale ius superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem (Cass. 06/07/2018, n. 17788; Cass. 24/07/2018, n. 19617) – consente la deducibilità dei costi – per il solo fatto che siano stati sostenuti e salvo che siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità ovvero relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo – relativi alle operazioni soggettivamente inesistenti.

Invece, i costi derivanti dall’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (ovvero in realtà mai avvenute, in tutto o in parte), come nella specie, risultano a priori indeducibili dal reddito d’impresa, indipendentemente da qualsiasi connessione degli stessi con fattispecie delittuose, in quanto relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati (Cass. 1162/2021).

6) Con il sesto motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 per non avere la CTR pronunciato sull’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento in quanto non preceduto da alcun contraddittorio e sulla eccezione di inammissibilità dell’appello per mancanza di motivi specifici di censura alla sentenza di primo grado.

La censura è inammissibile.

Questa Corte ha, infatti, affermato, in ipotesi di omessa pronuncia su motivo di gravame che, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. 16171/2017; Cass. 9693/2018).

Nella specie l’avviso nasce a seguito della presentazione di una istanza di rimborso Iva. Il contribuente nemmeno deduce che ci sia stato un accesso presso i locali aziendali.

In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale “vis expansiva” dell’istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all’azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell’Amministrazione sulla base dei datì forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (da ultimo Cass. 24793/2020).

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7.800,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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