LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3627-2020 proposto da:
D.F.G., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELA ERRICO;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4328/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 2/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.
CONSIDERATO
che:
D.F.G. conveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri esponendo di aver conseguito, dopo la laurea, la specializzazione in Odontostomatologia, nei tre anni di durata legale del corso, immatricolandosi nell’anno accademico 1989-1990, senza vedersi riconosciuta la correlativa giusta remunerazione, quale prevista dalle direttive unionali nn. 75/362, 75/363, 76/82, anche a titolo risarcitorio, con rivalutazione e interessi;
il Tribunale accoglieva la domanda, con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui, pur trattandosi di specializzazione originariamente inclusa nell’elenco dell’acquis communautaire” del 1975, quella in parola doveva ritenersi espunta per incompatibilità a seguito delle direttive Eurounitarie nn. 78/686 n. 78/687, che avevano imposto la soppressione delle scuole di specializzazione in Odontostomatologia prevedendo l’istituzione dell’autonomo corso di laurea in Odontoiatria, restando così irrilevante la soppressione della stessa specializzazione dall’elenco delle scuole conformi alla normativa comunitaria avvenuto solo con D.M. del 30 ottobre 1993, influente solo ai fini del diritto interno;
avverso questa questa decisione ricorre per cassazione D.F.G. articolando due motivi corredati da memoria;
resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
RITENUTO
che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie nn. 78/686 e 78/687, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che si trattava di disposizioni applicabili agli odontoiatri e non agli odontostomatologi;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione delle direttive nn. 75/362, 75/363, 82/76, 93/13, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la specializzazione in Odontostomatologia era prevista alla Dir. n. 362, art. 7, comma 2, richiamata nell’elenco della Dir. del 1993, così come negli D.Lgs. n. 368 del 1999, allegati C e D, che quest’ultima direttiva aveva recepito;
parte ricorrente ha inoltre richiamato l’appello incidentale rimasto assorbito, con cui aveva dedotto l’erronea applicazione, da parte del Tribunale, del parametro remunerativo di cui al L. n. 370 del 1999, art. 11, piuttosto che il maggiore importo stabilito dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Rilevato che:
il ricorso è fondato;
questa Corte ha chiarito che in tema di ristoro del pregiudizio da inadempimento dello Stato italiano agli obblighi comunitari, compete il diritto al risarcimento del danno ai medici che abbiano frequentato senz’adeguata remunerazione scuole di specializzazione “post lauream” in Odontostomatologia sulla base d’iscrizione anteriore alla data di entrata in vigore della L. n. 14 del 2003, atteso che solo a seguito delle modifiche, apportate dalla detta L., art. 13, alla L. n. 405 del 1985, art. 1, è stato interdetto l’esercizio della professione di dentista ai laureati in Medicina, richiedendosi il conseguimento della laurea in Odontoiatria, e considerato che l’ordinamento comunitario – con le direttive CEE nn. 75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi – aveva riconosciuto il diritto all’adeguata rimunerazione” a tutti coloro che avessero frequentato scuole di specializzazione in “Stomatologia”, materia che in Italia, per espressa previsione della richiamata Dir. CEE n. 75/362, equivaleva alla Odontostomatologia (Cass., 23/02/2021, n. 4784); come osservato nel precedente richiamato, quando vennero introdotte le direttive CEE nn. 78/686 e 78/687, in Italia era consentito esercitare la professione di dentista ai laureati in medicina: poiché l’istituzione di un apposito corso di laurea e di un autonomo ordine professionale avrebbe richiesto un considerevole lasso di tempo, all’Italia vennero assegnati sei anni dalla notifica delle direttive per adeguare il proprio ordinamento (artt. 19 e 24 Dir. n. 78/686; art. 8 Dir. n. 78/687); l’Italia adempì tale obbligo con la L. n. 405 del 1985, che introdusse il sistema c.d. “del doppio binario” (art. 1);
in base a tale sistema, l’esercizio della professione di dentista era consentito tanto a coloro che avessero conseguito la laurea in Odontoiatria e superato l’esame di Stato, quanto a coloro che avessero conseguito la laurea in Medicina generale, e poi un diploma di specializzazione “in campo odontoiatrico”;
questo sistema, comunitariamente illegittimo, rimase in vigore per 18 anni, e cessò perché l’Italia venne condannata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea per violazione delle direttive CEE nn. 78/686 e 78/687 (Corte giust. 29.11.2001, in causa C-202/99);
per effetto di tale decisione venne introdotto la L. 3 febbraio 2003, n. 14, art. 13, il quale, modificando la L. n. 405 del 1985, suddetto art. 1, adeguò il nostro ordinamento a quello comunitario, consentendo l’esercizio della professione di dentista solo a quanti avessero conseguito la laurea in Odontoiatria;
di qui l’anticipata conclusione;
in diversi termini, altro è la normativa comunitaria afferente all’istituzione del corso di laurea in Odontoiatria, altro è la previsione, sussistente sempre a livello comunitario, del corso di specializzazione in Odontostomatologia che, nella ricorrenza anche degli altri presupposti normativi, “ratione temporis” applicabili, legittima la spettanza qui in discussione (Cass., 23/07/2019, n. 19748, pag. 44);
spese al giudice del rinvio.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021