LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23425-2019 proposto da:
D.A., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata in caso di diffusione del difesa dall’avvocato VALENTINA QUATTROCOLO;
– ricorrente –
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 541/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. D.A. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, il Ministero della salute, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al contagio con il virus HCV asseritamente da lei contratto a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto avvenute presso l’ospedale di Crotone negli anni 1975, 1977 e 1979, in coincidenza con tre parti cesarei.
A sostegno della domanda l’attrice espose che nell’anno 2002 alcuni esami avevano rivelato l’esistenza della malattia e che la Commissione medico ospedaliera competente aveva dichiarato, in data 16 gennaio 2004, che la sua infermità era da ritenere di tipo post-trasfusionale, con conseguente riconoscimento dell’indennizzo di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210.
Si costituì in giudizio il Ministero convenuto, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Tribunale accolse la domanda e condannò il Ministero convenuto al risarcimento dei danni liquidati in Euro 229.175, con gli interessi ed il carico delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata dal Ministero soccombente e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 15 febbraio 2019, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda proposta dall’attrice ed ha compensato integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
Ha osservato la Corte territoriale che il diritto fatto valere dalla D. non era prescritto; tuttavia, poiché solo dal 1978 poteva ritenersi raggiunta, a livello scientifico, la conoscenza specifica del virus dell’epatite B, pur volendo ritenere che tale certezza valesse anche per l’epatite C, nessuna responsabilità poteva porsi a carico del Ministero, posto che era risultato che all’attrice erano state fornite solo quattro unità di trasfusione nel 1975. Oltre a ciò, mancando ogni conoscenza delle abitudini di vita della paziente per tutto il periodo dal 1975 fino al 2002, non si poteva escludere l’esistenza di altri fattori di trasmissione del virus, per cui la prova del nesso di causalità tra le trasfusioni ed il contagio non poteva ritenersi raggiunta.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna propone ricorso principale D.A. con atto affidato a tre motivi.
Resiste il Ministero della salute con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato.
La ricorrente principale resiste con controricorso al ricorso incidentale. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e la ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorso principale.
1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., degli artt. 101,112,113,115 e 116 c.p.c., della L. 13 marzo 1958, n. 296, artt. 1-6, del D.P.R. 24 agosto 1971, n. 1256, oltre ad omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.
Osserva la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente omesso di riconoscere, a carico del Ministero, l’esistenza di una serie di obblighi di controllo del sangue che si dovevano svolgere anche prima del 1978. La Corte d’appello nulla avrebbe detto sui rispetto delle regole di diligenza, mentre la più recente giurisprudenza di legittimità ha ammesso il risarcimento del danno anche in relazione a trasfusioni avvenute in epoca precedente al 1978; il che vale anche per l’epatite C, posto che era nota l’esistenza di un virus conosciuto come non A non B.
2. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., degli artt. 100,101,112,113,115,116,167 e 345 c.p.c., nonché della L. 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 1-5, oltre ad omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.
Osserva la ricorrente che il Ministero della salute, costituendosi nel giudizio di primo grado, non aveva in alcun modo contestato la sussistenza del nesso di causalità tra la trasfusione subita nel 1975 e l’insorgere dell’epatite C. La Corte d’appello, accogliendo l’eccezione avanzata dal Ministero solo nell’atto di appello, aveva rimesso in termini la parte in relazione ad un fatto la cui contestazione sarebbe dovuta avvenire fin dal primo grado. D’altra parte, la prova dell’esistenza del nesso di causalità tra la trasfusione e la malattia doveva ritenersi raggiunta già in base all’accertamento della Commissione medica ospedaliera; per cui richiedere ulteriori prove sul punto si tradurrebbe in una sorta di probatio diabolica a carico della danneggiata.
3. Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione dell’art. 2043, degli artt. 100,101,112,113,115 e 116 c.p.c., nonché della L. 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 1-5, oltre ad omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.
Secondo la ricorrente, l’esistenza del giudizio positivo proveniente dalla Commissione medica ospedaliera avrebbe dovuto costituire, nel giudizio di merito, una positiva ed argomentata valutazione tecnico-scientifica sulla riconducibilità della malattia alla trasfusione, elemento che la Corte d’appello era tenuta a considerare e che non avrebbe potuto essere valutato come insufficiente.
4. I motivi di ricorso, benché differenti, possono essere trattati congiuntamente, in quanto sono fondati nei termini che seguono.
4.1. E’ fondato il primo motivo, il quale correttamente ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha ormai in più occasioni affermato il principio secondo cui in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo; per cui anche prima dell’anno 1978, in cui il virus dell’epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del Ministero della salute per l’omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull’idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo (ordinanze 4 febbraio 2016, n. 2232, 13 luglio 2018, n. 18520, 22 gennaio 2019, n. 1566, 6 maggio 2020, n. 8495, e 22 luglio 2021, n. 21145).
Ne consegue che la Corte d’appello non avrebbe potuto fondare il rigetto della domanda sulla circostanza che le trasfusioni fossero avvenute in parte prima dell’anno 1978.
4.2. Fondati sono, poi, anche i motivi secondo e terzo.
Ed invero la giurisprudenza di questa Corte, pur avendo escluso che i verbali della Commissione medico-ospedaliera di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 4, possano avere efficacia di giudicato nel successivo giudizio risarcitorio (Sezioni Unite, sentenza 11 gennaio 2008, n. 577, e ordinanza 16 maggio 2017, n. 12009), ha tuttavia affermato che l’accertamento della riconducibilità del contagio all’emotrasfusione compiuto dalla suddetta Commissione non può essere messo in discussione dal Ministero, almeno sotto il profilo della sussistenza del nesso di causalità (ordinanza 15 giugno 2018, n. 15734). Ne consegue che la Corte d’appello, se avesse voluto disattendere il giudizio positivo già dato dalla Commissione ai fini della spettanza dell’indennizzo, avrebbe dovuto positivamente indicare le ragioni dell’esclusione, non potendosi limitare ad affermare che la D. non aveva fornito una prova adeguata; tanto più che la sentenza adduce a motivo dell’esclusione anche l’esecuzione di terapie odontoiatriche o endoscopiche, le quali sono di una tale diffusione che si rischierebbe di dover pervenire sempre al rigetto della domanda risarcitoria.
4.3. Il ricorso principale, pertanto, è meritevole di accoglimento.
Ricorso incidentale.
5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato il Ministero della salute lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2934,2935,2944 e 2947 c.c., contestando la sentenza impugnata in ordine al rigetto dell’eccezione di prescrizione.
Osserva l’Avvocatura dello Stato che, avendo la Corte d’appello verificato che la patologia era stata accertata nel 2002, poiché l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era stato notificato il 15 novembre 2008 e la prescrizione è quinquennale, il diritto azionato era da ritenere prescritto; né alcun effetto di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno potrebbe derivare dall’accoglimento della domanda di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992 (art. 2944 cit.).
5.1. Osserva il Collegio che la sentenza impugnata non è chiara sul punto. Secondo la Corte d’appello, infatti, poiché la patologia era stata accertata nel 2002 e in data 16 gennaio 2004 era stato riconosciuto alla D. l’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, essendo stata la domanda introduttiva del giudizio notificata il 15 gennaio 2008, la prescrizione non era decorsa.
Tale ragionamento potrebbe essere corretto, ma anche errato.
Com’e’ noto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che il diritto al risarcimento del danno conseguente all’infezione da virus HBV, HIV e HCV è soggetto alla prescrizione quinquennale, che decorre non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 4, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa; così le Sezioni Unite nella nota sentenza 11 gennaio 2008, n. 576, confermata, da ultimo, dall’ordinanza 18 giugno 2019, n. 16217).
La comunicazione dell’esito della decisione della Commissione medico-ospedaliera, poi, non ha efficacia di riconoscimento del diritto ai sensi dell’art. 2944 c.c., come sembra affermare la sentenza impugnata. Ciò che conta, infatti, è solo la data di presentazione della domanda amministrativa e l’eventuale presenza di ulteriori atti di interruzione della prescrizione; ma la sentenza impugnata non è chiara sul punto, perché non dice nulla su nessuno dei due punti ora richiamati. La Corte di merito, infatti, non ha indicato in sentenza – né questa Corte può provvedervi direttamente, trattandosi di accertamento di merito – né la data di presentazione della domanda per il riconoscimento dell’indennizzo né l’eventuale presenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione tra quella presentazione e la notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio. Le indicazioni contenute, al riguardo, nella memoria della D. (p. 2) dovranno, pertanto, essere verificate dal giudice di rinvio.
Ne consegue che anche il ricorso incidentale è (almeno potenzialmente) fondato e che il giudice di rinvio dovrà riesaminare anche la questione della prescrizione alla luce del principio ora richiamato, colmando le lacune qui evidenziate.
6. In conclusione, perciò, sono accolti sia il ricorso principale che quello incidentale.
La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione personale, la quale deciderà il merito attenendosi alle indicazioni della presente pronuncia. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie sia il ricorso principale che quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021