Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34887 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1919-2020 proposto da:

D.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’

DI BRUNO n. 15, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PAPAGNI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. TEMPIO DI GIOVE n. 21, presso lo studio dell’avvocato LUIGI D’OTTAVI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12658/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 13882/2018 il Giudice di Pace di Roma rigettava il ricorso proposto da D.S.M. avverso alcuni verbali di contravvenzione al codice della strada per essere transitato nella corsia preferenziale attivata lungo la *****.

Con la sentenza impugnata, n. 12658/2019, il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto dalla parte soccombente avverso la decisione di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.S.M., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso Roma Capitale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da D.S.M. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dall’odierno ricorrente avverso un verbale di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in *****. Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l’esistenza della corsia preferenziale, e Roma Capitale aveva adeguatamente pubblicizzato l’intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall’inizio del mese di maggio 2017.

Il ricorso è articolato in tre motivi.

Con il primo di essi il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia disatteso il motivo di impugnazione con il quale il D.S. aveva contestato l’ammissione, in prime cure, della documentazione prodotta da Roma Capitale dopo lo spirare del termine di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7. Ad avviso del ricorrente, si tratterebbe di termine perentorio, per cui la produzione successiva avrebbe dovuto essere ritenuta tamquam non esset. La censura è inammissibile, alla luce del principio richiamato anche a pag. 6 del ricorso – secondo cui “… il termine di cui al D.Lgs. D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 7, per il deposito della documentazione strettamente connessa all’atto impugnato non e’, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall’art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal medesimo art. 7, comma 1, per gli altri documenti depositati dall’Amministrazione” (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 16853 del 09/08/2016, Rv. 640996; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15887 del 13/06/2019, Rv. 654292). Nel richiamare detto principio il giudice di merito ha evidentemente ritenuto che la documentazione prodotta da Roma Capitale fosse “strettamente connessa all’atto impugnato”, con statuizione -sia pure implicita-di merito, non adeguatamente attinta dal motivo in esame, nel cui svolgimento il ricorrente neppure indica di quale documentazione si tratti.

Il secondo motivo, con il quale si censura l’erronea applicazione, da parte del giudice di merito, dei criteri regolatori dell’onere della prova, è del pari inammissibile, dovendosi richiamare il principio per cui solo quando l’opponente deduca l’inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l’opponente deduca -come nel caso di specie- la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999, Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016, Rv. 639939 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017, Rv. 645584).

Ne’ risulta decisivo, ai fini della prova dell’inadeguatezza, della segnaletica, il fatto – dedotto a pag. 16 del ricorso – che su di essa fossero stati documentati due interventi eseguiti, rispettivamente nella notte tra ***** ed in quella tra *****. A tacer del fatto che l’esecuzione di interventi di adeguamento sulla segnaletica conferma che la stessa era esistente, va osservato che il ricorrente non specifica quale fosse il contenuto della comunicazione del 21.7.2017 alla quale fa riferimento, con conseguente carenza di specificità del richiamo.

La terza censura, con la quale si contesta il mancato riconoscimento della scusabilità dell’errore, è essa pure inammissibile in quanto si risolve in una inammissibile istanza di revisione del giudizio di merito, estranea alla natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Inoltre, va evidenziato che il Tribunale ha ritenuto, con statuizione non specificamente attinta dalla censura in esame, che fosse stato dimostrato che Roma Capitale aveva diligentemente provveduto a fare tutto quanto possibile per informare l’utenza dell’intervenuta riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa, e che per tale motivo fosse da escludere la scusabilità dell’errore’.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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