LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7074/2021 R.G., proposto da:
I.N., rappresentato e difeso dall’avv. Marialuisa Marcuccio, con domicilio eletto in Roma, alla via della Giulina n. 80, presso l’avv. Giovanni Savona.
– ricorrente –
contro
C.U., rappresentata e diesa dall’avv. Monica Lolli, con domicilio in Imola, Via Selice 211.
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Bologna, depositata in data 6.10.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.9.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L’avv. I.N. ha adito il giudice di pace di Imola, chiedendo la liquidazione dei compensi per il patrocinio svolto in favore di C.U. nella causa civile rubricata al n. 510/2014, ancora pendente dinanzi alla Corte d’appello di Bologna.
Il Giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, rimettendo le parti dinanzi alla Corte territoriale di Bologna.
Riassunto il giudizio, il giudice distrettuale ha respinto la domanda, ponendo in rilievo che il difensore aveva patrocinato in un causa di dichiarazione giudiziale di paternità e di attribuzione del mantenimento e di risarcimento del danno in favore della Ulzani (conclusasi – in primo grado – con l’accoglimento della richiesta di accertamento della paternità e della domanda di risarcimento per danno non patrimoniale, con rigetto delle altre richieste) e che in appello era stato richiesto il risarcimento del danno patrimoniale per perdita di chances per l’interruzione del percorso universitario ed il mancato contributo del padre della resistente oltre agli ulteriori danni non patrimoniali. Tuttavia – ha osservato la Corte di merito – se per il giudizio di primo grado il mandato era stato diligentemente espletato, non così per il giudizio di appello, avendo il difensore proposto motivi di ricorso che non rispettavano i requisiti previsti dall’art. 342 c.p.c. ed aveva introdotto una richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance fondata su circostanze non allegate in primo grado, tanto che il processo si era poi concluso con la rinuncia agli atti e con la compensazione delle spese.
La cassazione della sentenza è chiesta dall’avv. I.N. con ricorso in due motivi.
C.U. resiste con controricorso.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. Il primo motivo denuncia l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il giudice distrettuale ritenuto che il difensore avesse introdotto in appello una domanda nuova volta ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chances, essendo invece stato richiesto il risarcimento di una voce di danno già ricompresa nella domanda risarcitoria proposta in primo grado.
Il motivo è infondato.
Non sussiste – anzitutto – il denunciato vizio di motivazione: l’ordinanza ha puntualmente e logicamente posto in rilievo che le ragioni di inammissibilità dell’appello – e quindi il non diligente espletamento del mandato – dipendevano sia dalla allegazione di circostanze nuove e diverse da quelle dedotte in primo grado a fondamento della richiesta di risarcimento, sia dalla genericità dei motivi di impugnazione ai sensi dell’art. 342 c.p.c., che al di là di un richiamo al danno da perdita di chances, si risolvevano in una pedissequa trasposizione delle massime di giurisprudenza senza alcuna attinenza al caso concreto.
Il fatto che tale posta risarcitoria rientrasse nella più ampia categoria del danno patrimoniale non rendeva ammissibile la richiesta formulata direttamente in secondo grado: la novità dei fatti allegati a fondamento della domanda si poneva in contrasto con il divieto posto dall’art. 345 c.p.c., essendo preclusa anche la mera precisazione della domanda, dovendo la parte formulare tutte le proprie richieste nel rispetto delle preclusioni processuali di primo grado (Cass. 27566/2017; Cass. 18956/2017).
3. Il secondo motivo denuncia la radicale contraddittorietà della pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte di merito ritenuto che la negligenza professionale del difensore fosse provata dall’esito del giudizio di secondo grado, conclusosi con rinuncia gli atti, dopo aver già affermato che il patrocinio era stato svolto prima dinanzi al tribunale, fino alla revoca del mandato comunicatogli il 4.7.2018.
Il motivo è inammissibile per difetto di intellegibilità, mancando in ricorso l’illustrazione delle ragioni della dedotta carenza motivazionale, non evincibile, né in sé, né dall’esposizione della censura.
L’ordinanza ha invero ricondotto l’esito del giudizio, conclusosi in senso sfavorevole per il cliente (le cui richieste di riforma della prima decisione non sono state accolte), alla genericità dei motivi di appello e alla inammissibilità delle nuove ed ulteriori allegazioni difensive, senza evidenziare alcuna contraddittorietà insuperabile nelle argomentazioni assunte a fondamento della decisione.
Il ricorso è inammissibile, con aggravio di spese liquidate in dispositivo.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed 2000,00 per onorari, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021