LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27219-2019 proposto da:
F.A., rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MAZZOLENI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO CARMINE RECHICHI, ROBERTO RECHICHI, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 427/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie del ricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale di Venezia sezione distaccata di S. Donà di Piave, in accoglimento della richiesta dell’avv. F.A., ha emesso nei confronti di R.A. un decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 120.597,79 a titolo di compenso professionale per l’attività difensionale svolta in favore del figlio dell’intimato, R.D., nell’ambito di un procedimento penale, relativamente alla difesa svolta in appello e dinanzi alla Corte di cassazione.
Con l’opposizione il R. deduceva di non essere personalmente tenuto al pagamento dei compensi richiesti, trattandosi di attività svolta nell’interesse del figlio e contestava il quantum della pretesa, assumendo di avere effettuato un pagamento onnicomprensivo di Euro 42.840,00, invocando un accordo verbale teso a contenere in Euro 20.000,00 il compenso per il processo in cassazione.
L’opposto in via riconvenzionale chiedeva il pagamento della somma dovuta a titolo di compensi anche per l’attività svolta in primo grado.
Il Tribunale adito con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. rigettava l’opposizione, ed avverso tale provvedimento proponeva appello il R., cui resisteva il professionista.
La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 427 dell’11/02/2019, in parziale riforma del provvedimento gravato, revocava il decreto e condannava il R. al pagamento della somma di Euro 77.757,79 oltre interessi.
Disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello, posto che l’ordinanza impugnata riguardava compensi dovuti per attività prestata in campo penale, non potendosi quindi invocare l’inappellabilità prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la Corte d’Appello rigettava la censura dell’appellante quanto alla sua responsabilità per l’obbligo di pagamento del compenso in quanto, pur essendo stato assistito il figlio, aveva comunque assunto l’impegno di corrispondere i compensi maturati dal ricorrente.
Non poteva poi essere esaminata la domanda riconvenzionale di pagamento dei compensi relativi all’assistenza del R. in primo grado, atteso che la stessa non era stata decisa dal Tribunale e mancava uno specifico motivo di appello incidentale (emergendo peraltro che il F. aveva manifestato la volontà di agire separatamente per tale posta).
Quanto all’ammontare delle somme ancora dovute, la sentenza di secondo grado rilevava che effettivamente emergeva il pagamento della somma di Euro 42.480,00 da parte del R. in favore della controparte, somma che il professionista riteneva di dover imputare al compenso dovuto per l’attività professionale svolta in primo grado.
La sentenza, dopo avere richiamato le regole in tema di imputazione del pagamento, osservava che, in mancanza di imputazione da parte del debitore, tuttavia plurimi elementi deponevano a favore della tesi dell’appellante.
In primo luogo, sussisteva una contiguità temporale tra la richiesta del F. riferita ai compensi dovuti per il giudizio di appello e la data in cui era avvenuto il pagamento, non potendo deporre in senso contrario la generica indicazione di cui all’avviso di fattura, che ben si prestava a ricomprendere anche il compenso per il giudizio di appello.
Inoltre, alla richiesta di pagamento aveva fatto seguito una richiesta del R. di conoscere i potenziali costi del giudizio di appello, alla quale aveva risposto a mezzo mail il legale.
Di converso non vi era prova adeguata circa l’avvenuta imputazione dei pagamenti alle spettanze per la fase delle indagini preliminari ed il giudizio di primo grado, non potendo assumere portata risolutiva il solo richiamo al numero di ruolo generale del registro delle notizie di reato e del registro GIP. Inoltre, emergeva una differenza tra gli onorari indicati nella fatture relative alla prima fase processuale e gli acconti ivi indicati, e ciò anche avuto riguardo alla necessità che il creditore debba provvedere all’imputazione all’atto della quietanza.
Non era infine possibile far ricorso ai criteri legali suppletivi.
Per l’effetto dall’ammontare della somma richiesta andava detratto quanto versato a titolo di acconto da parte dell’ingiunto.
Quindi, poiché il R. nel corso del giudizio aveva già versato l’intera somma di cui al decreto opposto, atteso il parziale accoglimento dell’opposizione, il F. doveva essere condannato alla restituzione di quanto eccedente rispetto alla somma definitivamente riconosciutagli.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso articolato in cinque motivi F.A., illustrato da memorie.
R.A. resiste con controricorso.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in quanto la sentenza gravata non avrebbe rilevato l’inammissibilità dell’appello, accogliendo un’eccezione di merito relativa alla corretta imputazione di un pagamento, che era stata esaminata dal Tribunale senza che l’appello soddisfacesse i requisiti posti a pena di inammissibilità dalla norma in rubrica.
Il motivo è infondato.
In punto di diritto, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. n. 12280/2016), sebbene relativa alla precedente formulazione dell’art. 342 c.p.c., affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l’esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, anticipandosi in tal senso quanto poi disposto dal legislatore.
Tuttavia, e proprio con specifico riferimento a fattispecie sottoposta alla vigente previsione normativa, e precisamente alla novellata formula dell’art. 434 c.p.c., che, in materia di processo del lavoro, ricalca in maniera quasi integrale la previsione di cui all’art. 342 c.p.c., questa Corte ha specificato che (cfr. Cass. n. 2143/2015) l’art. 434 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente formulato un ricorso in appello, in cui le singole censure – attinenti alla ricostruzione del fatto e/o alla violazione di norme di diritto – erano state sviluppate mediante la indicazione testuale riassuntiva delle parti della motivazione ritenute erronee e con la analitica indicazione delle ragioni poste a fondamento delle critiche e della loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata; in senso conforme si veda anche da ultimo Cass. n. 17712/2016).
Infine, tale orientamento, ispirato alla negazione di una visione esclusivamente formalistica, è stato recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte che con la sentenza n. 27199 del 2017 hanno affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene posti tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, e ribadita la possibilità di procedere alla disamina diretta degli atti processuali, atteso che il motivo in esame denunzia un error in procedendo commesso dal giudice del merito, si ritiene che le doglianze della parte ricorrente siano infondate.
Ancorché la questione in merito alla corretta imputazione del pagamento effettuato dal R. fosse stata oggetto di dibattito tra le parti, come appunto documentato dalla trascrizione in ricorso di parte degli scritti difensivi, manca tuttavia un’espressa statuizione sul punto da parte del Tribunale.
Il ricorrente ritiene che il rigetto dell’opposizione abbia necessariamente implicato anche il rigetto dell’eccezione sollevata dal R., sicché, in assenza di una specifica argomentazione volta a dare contezza delle ragioni del rigetto di tale deduzione (e ciò anche a voler ammettere che il rigetto dell’opposizione valga anche come implicito rigetto dell’eccezione di pagamento, e non costituisca invece, come pure appare ipotizzabile, una mera omissione di pronuncia sull’eccezione), mancando una esposizione delle ragioni logico-giuridiche che supportano la decisione, ben può soddisfare il requisito di specificità dell’atto di appello il mero richiamo all’eccezione come proposta in primo grado e la sollecitazione al giudice di appello a pronunciarsi sulla stessa, come appunto accaduto nella fattispecie, occorrendo infatti valutare il rispetto della previsione di cui all’art. 342 c.p.c. in base ad un canone di simmetria argomentativa che impone maggiori accuratezza e dettaglio nella formulazione dei motivi di appello in raffronto al grado di precisione e dettaglio che ha assunto la decisione appellata.
Il silenzio serbato sul punto dal Tribunale consente quindi di ritenere soddisfatto il precetto normativo di cui si denuncia la violazione anche limitandosi a richiamare quanto dedotto in primo grado, sottolineando la necessità di dover statuire sull’eccezione proposta.
Il motivo va quindi disatteso.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1193 c.c., assumendosi l’inapplicabilità nella fattispecie delle norme in tema di imputazione del pagamento.
Infatti, la norma presuppone per essere invocata che tra le parti sussistano più rapporti obbligatori e debba quindi stabilirsi a quale tra questi debba imputarsi il pagamento effettuato.
Tuttavia la relazione che si instaura tra cliente ed avvocato ancorché il processo si dipani per più gradi o fasi, resta unitario e dà quindi vita ad un unico rapporto obbligatorio: nella fattispecie, l’incarico conferito dall’opponente al ricorrente per l’assistenza del figlio in un procedimento penale, dopo essersi sviluppato dalla fase delle indagini preliminari alla sentenza di appello, si è quindi definito solo con la decisione della Suprema Corte, il che quindi impedisce di invocare la norma di cui all’art. 1193 c.c.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1193 e 1195 c.c. quanto alla correttezza dell’imputazione eseguita dal creditore in luogo del debitore, rilevandosi che, anche a ritenere applicabili le norme in questione, in assenza di una formale imputazione da parte del R., doveva ritenersi avvenuta un’imputazione ad opera del creditore per un’obbligazione diversa da quella dedotta in giudizio, come si ricava dal tenore delle fatture emesse a seguito dei pagamenti parziali.
Il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 2729 c.c. quanto alla corretta applicazione degli indici rivelatori delle presunzioni, avendo il giudice di appello presunto l’esistenza dell’imputazione del pagamento al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio sulla base di elementi privi dei caratteri normativi per ritenere sussistenti elementi di carattere presuntivo.
Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 1193 e 1195 c.c. nonché dell’art. 2697 c.c. nella parte in cui ha fatto gravare sul ricorrente l’incertezza circa la prova dell’imputazione del pagamento, e ciò sebbene questi fosse l’unico ad avere reso una dichiarazione suscettibile di essere valutata alla stregua di un’imputazione.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, si rivelano tuttavia infondati.
Effettivamente coglie nel segno la critica in diritto mossa dal ricorrente quanto alla possibilità di invocare nel caso di specie le norme in tema di imputazione del pagamento, dovendosi reputare che, in presenza di attività difensiva svolta da un avvocato nell’interesse di una parte e dipanatasi per i vari gradi di giudizio, il rapporto obbligatorio relativo al diritto al compenso sia unico (e non già frazionabile in relazione ai vari gradi di giudizio nei quali il professionista ha assistito il cliente), non potendosi quindi correttamente invocare le regole dettate dal legislatore per stabilire a quale tra i vari debiti del solvens nei confronti del medesimo creditore debba imputarsi ai fini dell’estinzione il pagamento effettuato.
Tuttavia, il pur corretto rilievo in diritto non conduce in sé alla conclusione dell’erroneità sostanziale dell’esito cui è pervenuto il giudice di merito, ritenendo la Corte di dover disattendere le censure mosse, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata.
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, ribadito che (Cass. n. 18858/2018) l’incarico professionale deve essere considerato unitariamente anche quando vi siano stati più gradi di giudizio e indipendentemente dal fatto che sia stata conferita una nuova procura al medesimo difensore per il grado successivo; tale circostanza, infatti, implica la prosecuzione dell’affare di cui il legale era stato incaricato dal cliente e non il suo esaurimento (conf. Cass. n. 27137/2007, secondo cui in tema di liquidazione del compenso per l’attività defensionale dell’avvocato, poiché la L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 8, prevede che lo speciale procedimento sia attivato “dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura”, è inammissibile la domanda di liquidazione relativa al giudizio di primo grado, allorché penda il giudizio d’appello e la procura non sia estinta, dovendosi intendere per “decisione della causa” il provvedimento conclusivo che definisce l’intero procedimento).
Il principio, sebbene affermato in materia di prestazioni giudiziali civili, appare agevolmente estendibile anche alle prestazioni rese dinanzi al giudice penale, come si ricava dall’applicazione della medesima regola alla norma in tema di prescrizione di cui all’art. 2957 c.c., essendosi ribadito che (Cass. n. 13401/2015) la prescrizione del diritto dell’avvocato al compenso decorre dal momento dell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento fu conferito l’incarico dal cliente, che, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza di appello, poiché l'”ultima prestazione”, ex art. 2957 c.c., comma 2, va individuata con riferimento all’espletamento del contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non al rilascio della procura “ad litem”, che è finalizzata soltanto a consentire la rappresentanza processuale della parte (conf. Cass. n. 13774/004).
La conferma della natura unitaria dell’incarico e dell’esistenza quindi di un altrettanto unitario diritto al compenso, sebbene l’attività sia stata resa per più gradi di giudizio, si ricava anche dalla recente giurisprudenza maturata in tema di individuazione dei criteri di liquidazione dei compensi, ove si è affermato che (Cass. n. 27233/2018) in tema di spese processuali, i parametri previsti dal D.M. n. 37 del 2018, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata, sicché (Cass. n. 31884/2018) qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado, ad eccezione del caso in cui intervenga la riforma della decisione, dovendo il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza.
Infine, la conferma della natura unitaria dell’incarico svolto dal difensore in vari gradi di giudizio e di riflesso anche del diritto al compenso si ricava da Cass. S.U. n. 4247/2020, che ancorché in ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 16, lett. a), ha affermato che, ove il professionista, agendo ai sensi del citato D.Lgs., art. 14, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l’opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa.
In particolare, rilevano le precisazioni contenute nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite al punto 23., le quali rimarcano la necessità di proporre unitariamente la domanda di pagamento del compenso, anche se riferito a prestazioni rese nell’ambito dello stesso processo, dinanzi a giudici diversi, rilevando che la contraria soluzione può impingere nel divieto di abusivo frazionamento del credito, a meno che non emergano delle valide ragioni in capo al creditore per legittimare tale scelta processuale, come appunto specificato da Cass. S.U. n. 4090/2017.
Alla luce di tali principi, ed esulando da quanto necessario ai fini della decisione della presente controversia, indagare se la successiva proposizione della domanda di pagamento dei compensi maturati per l’attività svolta nella fase delle indagini preliminari e per il giudizio di primo grado si connoti come un’ipotesi di abusivo frazionamento del diritto di credito (spettando tale valutazione al giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda successivamente proposta), la pretesa di pagamento dei compensi, sebbene formalmente limitata dal F. alle sole prestazioni rese in appello e dinanzi alla Corte di Cassazione, implica che sia stato dedotto in giudizio quello che si profila essere l’unico diritto di credito esistente tra le parti, non essendo dato distinguere, in ragione del grado di svolgimento dell’attività, delle plurime ragioni creditorie per le quali possano invocarsi le norme in tema di imputazione di pagamento.
Ma se si verte in tema di adempimento di un unico diritto di credito, è altrettanto evidente che il pagamento effettuato dal R. non può che essere imputato al diritto in questa sede azionato.
Ne consegue che correttamente i pagamenti parziali compiuti dall’opponente sono stati scomputati dal maggior credito vantato dal F., potendo al più incidere tale detrazione ai fini della decisione circa l’ammontare delle ulteriori pretese vantate dal ricorrente nel separato giudizio volto a reclamare i compensi anche per le prestazioni rese in primo grado (sempre che se ne ritenga ammissibile la proponibilità e non si ravvisi invece un ricorso all’abusivo frazionamento del credito).
La decisione della Corte d’Appello di detrarre dall’ammontare richiesto in via monitoria le somme versate dal R. appare quindi incensurabile, e le ragioni sopra esposte che giustificano tale detrazione, senza la necessità di dover far ricorso alle norme in tema di imputazione, denotano anche l’irrilevanza delle censure sviluppate nei motivi da tre a cinque che viceversa presuppongono proprio l’applicabilità delle norme di cui agli artt. 1193 e ss. c.c.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma della stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021
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