Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34893 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2152-2020 proposto da:

A.C., rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione

– ricorrente –

contro

C.G.A.R. e AL.AL.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7199/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 16/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato C.G.A. e Al.Al. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5520/2014, emesso dal Giudice di Pace di Napoli, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di A.C., della somma di Euro 3.937,47 oltre interessi e spese a titolo di saldo delle prestazioni professionali rese dallo stesso in favore degli opponenti.

Nella resistenza dell’ A. il Giudice di Pace, con sentenza n. 16328/2016, rigettava l’opposizione.

Interponevano appello gli originari opponenti e si costituiva in seconde cure l’ A., resistendo al gravame e spiegando appello incidentale, con il quale lamentava la nullità della sentenza di primo grado perché l’opposizione era stata introdotta con il procedimento ordinario, anziché con il rito speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, con conseguente acquisita definitività del decreto ingiuntivo.

Con la sentenza impugnata, n. 7199/2019, il Tribunale di Napoli accoglieva in parte il gravame principale, revocando il decreto opposto, condannando gli appellanti al pagamento dell’importo di Euro 1.654,43 -inferiore a quello indicato nel decreto opposto- e compensava le spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.C., affidandosi a cinque motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C.

INAMMISSIBILITA’, o comunque RIGETTO, del ricorso.

Il Giudice di Pace di Napoli ha rigettato l’opposizione proposta da C.G.A.R. e Al.Al. avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore dell’avv. A.C. della somma di Euro 3.937,47 a titolo di compenso per l’opera professionale da quest’ultimo svolta.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha parzialmente accolto l’appello interposto dagli originari opponenti contro la decisione di prime cure, ritenendo che l’ A. non avesse specificamente contestato il terzo motivo di appello, relativo alla riduzione della somma dovuta al professionista. Il giudice di seconde cure ha dunque revocato il decreto opposto, condannando gli appellanti al pagamento della minor somma di Euro 1.654,43.

Il ricorso si articola in cinque motivi, i primi tre dei quali riguardano il procedimento seguito da entrambi i giudici di merito; il ricorrente si duole, in particolare, che sia il Giudice di Pace che il Tribunale abbiano trattato la controversia con il rito ordinario, mentre avrebbero dovuto applicare il rito speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, e deduce la nullità radicale, a tal riguardo, sia della sentenza impugnata che dell’intero giudizio. Tali doglianze sono manifestamente infondate, da un lato in quanto comunque l’ A. si è costituito, tanto in prime che in seconde cure, resistendo all’opposizione prima, ed all’impugnazione poi, così pienamente esplicando il suo diritto di difesa; dall’altro, in quanto il Tribunale ha fatto buon governo dei principi affermati da questa Corte, secondo cui “L’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell’affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell’apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell’azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23390 del 23/10/2020, Rv. 659244; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2948 del 13/02/2015, Rv 634382; Cass. Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20811 del 07/10/2010, Rv. 615403).

Il quarto e quinto motivo, invece, investono il merito della fattispecie e sono, in quanto tali, inammissibili. Inoltre, essi non si confrontano con la ratio dell’accoglimento parziale del gravame, individuabile nel passaggio della motivazione con cui il Tribunale di Napoli afferma che l’A/vano non aveva specificamente contestato il terzo motivo di appello, con il quale gli appellanti avevano contestato la debenza della somma di Euro 1.703,04 perché riferita ad un atto di citazione privo di mandato, e avevano dedotto di aver versato acconti in misura di Euro 1.611,00. Il ricorrente, che secondo la sentenza impugnata aveva soltanto invocato il rigetto dell’appello proposto dalla C. e dall’ Al. e spiegato appello incidentale per la declaratoria della nullità della sentenza emessa dal Giudice di Pace, non deduce, nei motivi qui in esame, di aver specificamente contestato la terza doglianza proposta dagli appellanti e dunque non supera la statuizione del giudice di merito”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi. I documenti ad essa allegata sono invece inammissibili, in quanto non compresi nei limiti previsti dall’art. 372 c.p.c.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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