Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34895 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5430-2020 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. G. CAMOZZI n. 1, presso lo studio dell’avvocato DELFO MARIA SAMBATARO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE n. 21, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO PASQUALI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14796/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 31211/2017 il Giudice di Pace di Roma accoglieva il ricorso proposto da D.G. avverso un verbale di contravvenzione al codice della strada per essere transitato nella corsia preferenziale attivata lungo la via *****.

Con la sentenza impugnata, n. 14796/2019, il Tribunale di Roma accoglieva l’appello principale, proposto da Roma Capitale, rigettando quello incidentale, formulato dal D. in relazione alla statuizione di compensazione delle spese adottata dal giudice di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.G., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso Roma Capitale.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c..

Inammissibilità del ricorso.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha accolto l’appello principale proposto da Roma Capitale avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da D.G. avverso un verbale di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in *****, compensando le spese. Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l’esistenza della corsia preferenziale, e Roma Capitale aveva adeguatamente pubblicizzato l’intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall’inizio del mese di maggio 2017.

Il ricorso è articolato in due motivi, con il primo dei quali il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché il giudice di merito non avrebbe tenuto conto che la Prefettura di *****, con ordinanza del 27.3.2018, aveva annullato un diverso verbale di contravvenzione, elevato nei confronti di altro soggetto in relazione alla stessa violazione (transito nella corsia preferenziale di via *****), sul presupposto che la segnaletica orizzontale fosse stata ripristinata da Roma Capitale soltanto il 12.7.2017. Ad avviso del ricorrente, con tale atto l’Amministrazione avrebbe riconosciuto l’inadeguatezza della segnaletica, almeno fino all’esecuzione dell’intervento di cui anzidetto.

La censura è inammissibile, posto che l’ordinanza prefettizia richiamata dal ricorrente si riferisce ad altro soggetto e ad un diverso verbale, elevato in relazione ad una sanzione accertata il ***** (cfr. pag. 19 del ricorso), ond’essa non spiega alcun effetto in relazione ai fatti contestati al D.. Inoltre, detta ordinanza promana da una Amministrazione diversa da Roma Capitale, per cui essa non può costituire riconoscimento, anche indiretto, da parte di quest’ultima. Infine, la sentenza impugnata dà atto dell’intervento eseguito nella notte tra l'***** alla segnaletica esistente in loco, ma ritiene che in ogni caso “… la situazione precedente mostra che seppure sbiadita era chiaramente visibile che si trattava di una corsia preferenziale oltre che dalle linee presenti anche dalla presenza della scritta BUS TAXI sull’asfalto” (cfr. pag. 10).

L’esecuzione di un intervento di adeguamento sulla segnaletica, peraltro, conferma che la stessa era esistente, con conseguente applicazione del principio per cui qualora l’opponente deduca l’inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata;

mentre quando l’opponente deduca soltanto la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999, Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016, Rv. 639939 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017, Rv. 645584). Poiché nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che detta prova non sia stata raggiunta, e sia invece stato dimostrato che Roma Capitale aveva diligentemente provveduto a fare tutto quanto possibile per informare l’utenza dell’intervenuta riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa, la censura si risolve in una inammissibile istanza di revisione del giudizio di merito, estranea alla natura e finalità del giudizio di legittimità

(Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

La seconda censura, relativa al governo delle spese del giudizio di merito, è inammissibile in quanto il Tribunale le ha regolate secondo il principio generale della soccombenza, peraltro limitando la condanna al solo secondo grado di giudizio.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata da parte ricorrente non offre argomenti nuovi, essendo meramente riproduttiva di quelli articolati con i motivi di ricorso.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900, di cui Euro 200 per sborsai, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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