LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9783/2014 proposto da:
B.S., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi 102, presso lo studio dell’avvocato Fransoni Guglielmo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Padovani Francesco, Russo Pasquale;
– ricorrente –
contro
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 149/2013 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, depositata il 10/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2021 da Consigliere Dott. BALSAMO MILENA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao che ha chiesto il rigetto del primo e del quarto motivo di ricorso e l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso.
ESPOSIZIONE DEL FATTO 1. B.S. dichiarava di essere venuta a conoscenza, in data 17 settembre 2010, di un avviso di rettifica del prezzo della vendita del ***** ed impugnava detto atto, eccependo l’inesistenza delle operazioni notificatorie disposte ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto carente del successivo invio della raccomandata informativa.
Deduceva al riguardo che la relata di notifica risultava contraddittoria in quanto in parte compilata come se si trattasse di fattispecie di irreperibilità relativa e in parte come ipotesi di irreperibilità assoluta.
Notificata la cartella esattoriale relativa al prodromico avviso, la B. impugnava anche la cartella esattoriale ed i due giudizi venivano riuniti dalla CTP di Firenze. Dal canto suo, l’ufficio sosteneva di aver proceduto alla notifica ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), pur avendo accertato che la contribuente non aveva mutato indirizzo.
La CTP accoglieva il ricorso dichiarando la nullità della notifica dell’avviso di accertamento.
Successivamente, la contribuente notificava la sentenza di primo grado all’Agenzia delle Entrate provvedendo ex art. 330 c.p.c., ad eleggere domicilio presso il difensore nominato per il grado d’appello.
L’atto di appello veniva notificato presso il difensore nominato per il primo grado, “vizio” che la contribuente eccepiva nel giudizio di appello. L’Ufficio insisteva che l’atto impositivo era stato notificato ai sensi dell’art. 60 cit., tanto che non vi era alcuna raccomandata informativa, non richiesta dalla procedura richiamata dalla predetta norma.
La CTR accoglieva il gravame, respingendo l’eccezione di decadenza sollevata dalla contribuente con riferimento alla notifica dell’atto di appello presso il primo difensore anziché presso quello nominato in calce alla sentenza di primo grado notificatale.
In particolare, la Regionale rilevava che, anche in assenza della raccomandata informativa, la procedura era affetta da nullità sanata dalla costituzione della contribuente, per poi affermare la decadenza di quest’ultima dal potere impugnatorio dell’atto notificato, in quanto opposto oltre il termine di legge. La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana n. 149/2013 depositata il 10 ottobre 2013, sulla base di quattro motivi, illustrati nelle memorie. L’amministrazione finanziaria replica con controricorso. La pubblica udienza del 6/10/2021 si teneva in Camera di consiglio ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, nonché del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, mentre il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate scritte nel senso dell’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO 2. La prima censura critica la sentenza d’appello per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nonché degli artt. 140,156 e 160 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3); per avere il giudicante affermato che il vizio di notifica dedotto (procedura ex art. 140 c.p.c., non seguita dall’invio della raccomandata informativa) integrava causa di nullità e non di inesistenza giuridica della notifica, ritenendola erroneamente sanata dalla sua costituzione in giudizio.
3. La seconda censura prospetta violazione delle medesime norme rubricate nel primo motivo, nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), reiterando le deduzioni già esposte sia nella premessa del ricorso che con il primo mezzo, aggiungendo che seppure la notificazione così effettuata dall’amministrazione dovesse ritenersi affetta da nullità e non da giuridica inesistenza, i giudici di appello avrebbero dovuto considerare la scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante e per il destinatario, in base al quale, la notifica di un atto si intende perfezionato in momenti diversi rispettivamente per il richiedente la notifica e per il destinatario della notifica, con la conseguenza che la notifica si perfeziona per il destinatario con la ricezione della raccomandata informativa. E giacche, la stessa non aveva giammai ricevuto la raccomandata informativa, il termine per impugnare doveva iniziare a decorrere dal momento in cui aveva ritirato presso la casa comunale l’atto impositivo(17 settembre 2010); di talché, avendo opposto l’atto dinanzi alla CTP di Firenze in data 12 novembre 2010, la CTR aveva errato nel ritenere da una parte la sanatoria della nullità della procura notificatoria in virtù della sua costituzione e dall’altra la decadenza della ricorrente dal potere impugnatorio in quanto esercitato oltre il termine di sessanta giorni dall’intervenuta notifica dell’atto impositivo (impugnazione del 29 dicembre 2009) contraddicendosi sul punto come a ritenere che la notificazione dell’atto impositivo ritenuto dapprima nulla fosse stata correttamente eseguita.
4. La terza censura critica la sentenza d’appello per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nonché degli artt. 140,156 e 160 c.p.c., e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3); per non avere il giudicante rilevato la decadenza dell’amministrazione dal potere impositivo, atteso che ai sensi del cit. art. 76, l’atto di rettifica doveva essere notificato nel termine di due anni dalla compravendita, mentre il ricorso in primo grado era stato presentato dalla contribuente solo il 17 settembre 2010, data da individuarsi come momento della notificazione dell’atto.
5. Con l’ultimo mezzo, si lamenta la violazione degli artt. 141,330 c.p.c., nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, ex art. 340 c.p.c., n. 4), per avere il decidente ritenuta la validità della notifica dell’atto di appello disposta presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado anziché presso quello eletto nella procura al nuovo difensore apposta in calce alla sentenza notificata.
6. Per ragioni di priorità logica va esaminata l’ultima censura.
Essa è destituita di fondamento.
La notificazione è solitamente definita come una sequenza di atti, un procedimento, articolato in fasi e finalizzato allo scopo indicato nel paragrafo precedente. Gli elementi costitutivi imprescindibili di tale procedimento vanno individuati, quanto al ricorso per cassazione: a) nell’attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l’attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita: restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. La presenza di detti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell’atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l’attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge (Cfr. Cass., Sez. Un., n. 14916 del 2016).
Questa Corte ha più volte affermato che” nel caso in cui nella notificazione della sentenza la parte elegga domicilio a norma dell’art. 330 c.p.c., presso un professionista diverso da quello che l’aveva difesa ed ove essa aveva eletto domicilio nel precedente corso di giudizio, senza espressamente revocare anche il mandato defensionale rilasciato al primo avvocato per tutti gli eventuali gradi del medesimo giudizio, la notifica dell’atto d’impugnazione eseguita nello studio di quel primo avvocato.. nulla, ma non giuridicamente inesistente, con la conseguenza che il relativo vizio è sanato dalla costituzione nel giudizio d’impugnazione della parte cui la notificazione era destinata (Cass. n. 26091/2017; n. 2759 del 2012; S.U. n. 14916 del 2016), dovendo viceversa, qualora la parte sia rimasta contumace in appello, essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.” (v. Cass., 12/5/2011, n. 10464).
Ciò premesso, rilievo fondamentale va attribuito in materia al citato art. 156 c.p.c. (richiamato dall’art. 160), nel quale trova diretta espressione unitamente all’art. 121 (“Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo”) e art. 131, comma 1 (secondo il quale, quando la legge non prescrive che il giudice pronunci sentenza, ordinanza o decreto, “Ti provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo”) – il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, che permea l’intero codice di procedura civile ed al quale, quindi, l’interprete deve costantemente ispirarsi. Le forme degli atti, cioè, sono prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell’ambito del processo, e così, in definitiva, con lo scopo ultimo del processo, consistente nella pronuncia sul merito della situazione giuridica controversa: che il principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., ed alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 6, comprenda, tra i valori che intende tutelare (oltre alla durata ragionevole del processo, all’imparzialità del giudice, alla tutela del contraddittorio, ecc.), il diritto di ogni persona ad un “giudice” che emetta una decisione sul merito della domanda ed imponga, pertanto, all’interprete di preferire scelte ermeneutiche tendenti a garantire tale finalità, costituisce affermazione acquisita nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., sez. un., nn. 15144 del 2011, 17931 del 2013, 5700 del 2014, nonché Cass. nn. 3362 del 2009, 14627 del 2010, 17698 del 2014, 1483 del 2015), anche alla luce di quella della Corte EDU, la quale ammette limitazioni all’accesso ad un giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., tra altre, Omar c. Francia, 29 luglio 1998; Bellet c. Francia, 4 dicembre 1995), ponendo in rilievo la esigenza che tali limitazioni siano stabilite in modo chiaro e prevedibile (v., ad es., Faltejsek c. Rep. Ceca, 15 agosto 2008).
In particolare, riveste importanza decisiva l’art. 156 cit., comma 3, il quale, dopo che, nel comma precedente, è previsto che la nullità può essere pronunciata – anche al di là dell’espressa comminatoria di legge – “quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo”, stabilisce, con formula perentoria e di chiusura, che la nullità “non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Da tale norma discendono, per quanto concerne la notificazione, le seguenti conseguenze: a) occorre che un “atto”, riconoscibile come “notificazione”, esista, nei ristretti termini sopra indicati, e che verranno di seguito precisati; b) se così e’, qualunque vizio dell’atto ricade nell’ambito della nullità, senza che possa distinguersi, al fine di individuare ulteriori ipotesi di inesistenza attraverso la negazione del raggiungimento dello scopo, tra valutazione ex ante e constatazione ex post, poiché il legislatore ha chiaramente inteso dare prevalenza a quest’ultima – in piena attuazione del principio della strumentalità delle forme -, cioè ai dati dell’esperienza concreta, sia pure dovuta ad accadimenti del tutto accidentali, rispetto agli elementi di astratta potenzialità e prevedibilità. Scopo della notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono (in termini – per quanto qui interessa – di instaurazione del contraddittorio).
In presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., deve disporre la rinnovazione della notificazione (fissando a tal fine un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia a ciò già spontaneamente provveduto. Entrambi i rimedi, che sono previsti a fronte del verificarsi del medesimo presupposto della nullità della notificazione – con l’unica peculiarità che l’attivazione spontanea della parte (con la costituzione o la rinnovazione) rende superfluo l’intervento del giudice -, operano con efficacia ex tunc, cioè sanano con effetto retroattivo il vizio della notificazione (quella originaria, nel caso di rinnovazione): ciò è previsto espressamente nel citato art. 291 (“la rinnovazione impedisce ogni decadenza”), si configura come una normale qualità del concetto di sanatoria e costituisce un’ulteriore espressione del principio di strumentalità delle forme.
Va ribadito, per completezza, che il detto effetto sanante prodotto dalla costituzione del convenuto – la quale non è mai tardiva, poiché la nullità della notificazione impedisce la decorrenza del termine (per tutte, Cass., sez. un., n. 14539 del 2001) – opera anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità (tra altre, Cass., sez. un., n. 5785 del 1994; Cass. nn. 10119 del 2006, 13667 del 2007, 6470 del 2011; v. Cass. 25627/21, in motiv.). Ne consegue, che la costituzione sia “pur tardiva” della contribuente in sede di gravame ha determinato l’effetto sanante ex tunc della notifica nulla dell’atto di appello consegnato dall’ente finanziario tempestivamente all’ufficiale postale.
7. La prima e la seconda censura meritano accoglimento, assorbito il terzo relativo alla dedotta decadenza dal potere impositivo sul quale la CTR non si è pronunciata, avendo affermato la dacadenza dal potere di impugnare l’atto presupposto.
Questa Corte ha, in più occasioni, rilevato che in tema di ricorso per cassazione, ove siano denunciati vizi di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritualità del procedimento notificatorio, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale degli atti (relata di notifica, avviso di ricevimento ecc.), che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo (Cass. n. 5185 del 2017).
Nella fattispecie, la regionale non precisa se le operazioni notificatorie relative all’atto impositivo siano state disposte secondo le modalità della irreperibilità assoluta o relativa, limitandosi ad affermare che sulla materia interviene il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 80, aggiungendo che in caso di assenza o irreperibilità la notifica viene eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e che in ogni caso, la nullità della notificazione è stata sanata dalla proposizione del ricorso da parte della contribuente, per poi aggiungere che “l’avviso di rettifica era divenuto definitivo perché non impugnato nei termini di legge dalla contribuente, con conseguente non impugnabilità della successiva cartella discendente dalla definitività del prodromico atto impositivo.”
Sul tema, costituisce ius receptum di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 6788 del 2017 e Cass. n. 7523 e n. 19152 del 2016) il principio per cui “La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’e’ situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune” (Vedi anche Cass. n. 25436, n. 22796 e n. 23332 del 2015, n. 24260 del 2014 e n. 1440 del 2013).
Con riferimento alla raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c., è stato più volte affermato che “In tema di notificazione dell’accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall’art. 140 c.p.c., ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 c.p.c., può dare atto di aver consegnato all’ufficio postale l’avviso informativo ma non attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica. (vedi Cass. n. 21132 del 2009 3 n. Cass. n. 25985 del 2014, ove ampi riferimenti alla giurisprudenza formatasi sia prima che dopo l’intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, e la precisazione che gli elementi perfezionativi del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., non si atteggiano in diverso modo nel caso in cui oggetto della notifica sia un atto giudiziario o un provvedimento amministrativo (nella specie un atto impositivo), atteso che la maggiore garanzia voluta dal Legislatore, prescrivendo che la notifica degli atti tributari avvenga nelle forme 4 previste dal codice di rito per notifica degli atti giudiziari, implica – in assenza di deroghe espresse – l’applicazione del procedimento di notifica conforme al modello legale dell’art. 140 c.p.c., richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1). Si è ritenuto ancora che “In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte Cost. n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (vedi Cass. n. 25079 del 2014; conformi Cass. n. 27825 e n. 9782 del 2018), mentre l’esibizione dell’avviso di ricevimento costituisce il presupposto per la verifica richiesta da Cass. n. 2683 del 2019 secondo cui, in tema di adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c., nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notifica torio, è necessario che l’avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, rechi l’annotazione da parte dell’agente postale dell’accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l’ufficio postale.
Nella specie, non risultando dalla decisione impugnata le modalità e le forme seguite dall’Ufficio per la notifica dell’avviso di rettifica impugnato, né dunque se si versasse in ipotesi di irreperibilità assoluta ovvero di irreperibilità relativa, si rende necessario procedere ai dovuti accertamenti.
Infine, se la notificazione fosse affetta da nullità, la Regionale non avrebbe potuto poi contraddittoriariente dichiarare la decadenza del diritto della contribuente di impugnare l’atto mal notificatole, ma avrebbe dovuto accertare la data in cui la contribuente era venuta a conoscenza dell’atto impositivo, data rilevante ai fini di verificare la tempestività del ricorso di primo grado.
Questa Corte ha più volte affermato il principio che solo “la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l’effetto di sanare “ex tunc” la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c.” (Cass. n. 17198/2017; n. 21865 del 28/10/2016; Sezioni Unite n. 14916 del 2016; n. 14916 del 2016). In particolare, la nullità della notificazione dell’atto impositivo è sanata, a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest’ultimo, dell’atto invalidamente notificato. In conclusione, deve essere accolto il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e respinto l’ultimo mezzo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio o ad altra sezione della CTR della Toscana, in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e respinto l’ultimo mezzo; cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR della Toscana, in diversa composizione, la quale deciderà anche sulla regolamentazione delle spese processuali di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021