LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26458-2020 proposto da:
S.R., elettivamente domiciliato in Rovigo, via All’Ara n. 8, presso lo studio dell’avv.to FRANCO MODENA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE CORBOLA, elettivamente domiciliato in Ardia (RO), Corso Vittorio Emanuele II, 99, presso lo studio dell’avv.to LUCA AZZANO CANTARUTTI che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 493/2020 del TRIBUNALE di ROVIGO, depositata il 14/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
che:
1. S.R. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Rovigo di rigetto dell’appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Rovigo che, a sua volta, aveva rigettato l’opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazioni del codice della strada.
2. Il Comune di Corbola si è costituito con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
4. S.R. in prossimità dell’udienza ha presentato memoria con la quale afferma di condividere la proposta del relatore, salvo che sotto il profilo della manifesta infondatezza e, pertanto, chiede che le spese siano compensate.
CONSIDERATO
che:
1. Con un unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile la procedura di ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910, nonostante l’abrogazione del D.L. 248 del 2007, art. 36, comma 2, ad opera del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-septies.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: La censura è manifestamente infondata in quanto il sopra citato art. 36, comma 2, era stato abrogato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. gg-septies), n. 3), convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, con l’efficacia stabilita dal D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 5-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14; successivamente, la nuova formulazione del D.L. n. 70 del 2011, suddetto art. 7, comma 2, lett. gg-septies), n. 3), come sostituito dal D.L. n. 2 marzo 2012, n. 16, art. 5, comma 8-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, non ha più previsto tale abrogazione.
Pertanto, alla data dell’ordinanza ingiunzione in esame, certamente il Comune aveva il potere di agire ex R.D. n. 639 del 1910, in presenza dei presupposti previsti dal citato art. 32.
In senso conforme Ord. n. 22710 del 2017: Ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al R.D. n. 639 del 1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all’albo di cui al D.Lgs. n. 44 del 1997, art. 53, essendo tale affidamento consentito dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2 sexies, del quale non è intervenuta l’abrogazione – pure inizialmente disposta dal D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, conv. con mod. nella L. n. 106 del 2011 – non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata.
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore sulla sussistenza del potere di agire ex R.D. n. 639 del 1910, come peraltro lo stesso ricorrente riconosce nella memoria depositata dopo la proposta.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in Euro 800 più Euro 200 per esborsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021