LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9466-2019 proposto da:
B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 18, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GENOVESE, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
R.R., rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO CAMI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 779/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 14/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 1815/2017 il Tribunale regolava i confini tra la proprietà di B.C. e R.R., in conformità delle indicazioni del CTU nell’allegato 6 della relazione d’ufficio, accogliendo la riconvenzionale della R. di acquisto per usucapione delle porzioni di fondo incluse nel confine come in precedenza determinato, rigettandola per le aree invece poste oltre il confine.
Avverso tale pronuncia proponevano appello principale la R. ed incidentale il B., e la Corte d’Appello di Messina, con la sentenza n. 779 del 14 settembre 2018, in riforma della stessa, accertava il confine conformemente all’allegato 7 della CTU espletata in primo grado, rigettando la riconvenzionale della R., con la condanna al rilascio in favore della controparte della porzione di fondo dalla medesima occupata ed appartenente alla controparte, oltre che al versamento di una somma a titolo indennità di occupazione.
La sentenza di secondo grado, in primo luogo, qualificava la domanda proposta come azione di regolamento di confini, e non di revindica, non essendo in discussione i reciproci titoli di proprietà, ma piuttosto la concreta estensione dei fondi e, quindi, dei confini.
Una volta esclusa valenza traslativa alla scrittura del 1993, che valeva come preliminare, occorreva guardare all’atto di vendita del 1996, dalla cui planimetria allegata emergeva che alla R. era stata venduta una porzione di estensione maggiore rispetto a quella promessa in vendita.
Risultava infatti che era stata acquistata la particella 461 che confinava con quella n. 355, alienata al dante causa del B..
Al fine di stabilire il confine occorreva far riferimento alla distanza tra il fabbricato ivi esistente ed il confine, indicata nell’atto in metri 4,35, e per l’effetto il confine andava individuato nel muro di contenimento ivi esistente, e ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso era collocato a delimitazione del dislivello tra le due porzioni.
A nulla rilevavano alcuni errori nell’indicazione della superficie contenuti nel successivo atto di acquisto del B., essendo invece sempre necessario prendere a riferimento il muro come idoneo a designare il confine tra i due fondi.
A conferma di tale conclusione si evidenziava che la rete metallica era stata collocata alla sommità del muro e non al centro della mezzeria, e sul lato della proprietà B., il che induceva a ritenere che tutto il muro appartenesse alla R.. Da tale considerazione derivava che la porzione occupata dalla R., in eccesso rispetto a quanto acquistato, risultava pari a mq. 34,37, come riportata nell’allegato 7 della CTU.
La sentenza rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione, in quanto la R. era perfettamente consapevole di quale fosse l’effettiva estensione del suo fondo, sino appunto alla scarpa del muro, e quindi non poteva nutrire alcun affidamento sulla maggiore estensione della proprietà acquistata.
Ciò escludeva che potesse essere invocata la buona fede ai fini dell’applicazione dell’art. 1159 c.c..
Per la cassazione di questa sentenza B.C. ha proposto ricorso sulla base di un motivo.
R.R. resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.
In data 29/07/2021 parte ricorrente ha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso seguito da accettazione di parte controricorrente.
In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c..
Nulla per le spese, ex art. 391 c.p.c., comma 4, atteso che la controricorrente ha dichiarato di aderire alla rinuncia al ricorso, nella quale si riferisce di avere inteso le parti compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021