Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34914 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28335-2020 proposto da:

COMUNE DI MESOLA, elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Ottavi n. 9, presso lo studio dell’avvocato Massimiliano Scaringella, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmela Cappello;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA SANT’ANTONIO DI M.R. & C SS, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giosue’ Borsi, 4, presso lo studio dell’avvocato Federica Scafarelli, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ferdinando Bonon;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1200/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/05/2020;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

RILEVATO

che:

1. Il Comune di Mesola ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara di accoglimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione.

2. L’Azienda Agricola Sant’Antonio si è costituita con controricorso e, in prossimità dell’adunanza, ha depositato memoria con la quale insiste nella richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

Il Comune di Mesola in prossimità dell’adunanza camerale ha depositato memoria con la quale insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con due motivi di ricorso si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’appello perché non notificato nei termini di legge, senza che ricorressero i presupposti per una rimessione in termini.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

Il ricorrente consapevole che la sentenza è conforme agli orientamenti consolidati di questa Corte chiede di rivedere tali orientamenti sia in punto di forma dell’impugnazione sia sulla rimessione in termini per errore scusabile.

Le argomentazioni proposte non offrono argomenti che possano consentire di superare i suddetti orientamenti consolidati cui il Collegio intende dare continuità. Ex plurimis si richiamano i principi espressi da Sez. U, Sent. n. 2907 del 2014 e Sez. U, Sent. n. 4135 del 2019.

Il ricorso, pertanto, si appalesa inammissibile ex art. 360 bis c.p.c..

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore, dalla memoria depositata dal Comune ricorrente, infatti, non emergono nuove o diverse argomentazioni che possano indurre ad una diversa decisione.

E’ sufficiente richiamare in proposito il seguente principio di diritto: “Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, e quindi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui all’art. 339 e ss. c.p.c.” (Sez. U, Sent. n. 2907 del 2014).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in Euro 7.000,00 più Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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