LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6951-2020 proposto da:
V.S., F.M., D.G.E., M.R., A.S., ROMANA SANITAS S.R.L., MA.BR., MA.FA., elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Belluzzo, n. 1, presso Associazione Codici, presso lo studio dell’avvocato Carmine Laurenzano, che li rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, MA.AD.MA., MI.AN., B.M.G., L.L., C.L., P.P., LI.DA., AD.BE.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 15166/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/07/2019;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 16398/2018 il Giudice di Pace di Roma rigettava il ricorso proposto in via cumulativa da A.S. ed altri avverso una serie di verbale di contravvenzione al codice della strada, con i quali veniva contestato il transito nella corsia preferenziale attivata lungo la *****.
Con la sentenza impugnata, n. 15166/2019, il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto dalle parti soccombenti avverso la decisione di prime cure.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione A.S. ed altri, affidandosi a sei motivi.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..
INAMMISSIBILITA’ del ricorso.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da A.S. ed altri avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva a sua volta respinto il ricorso collettivamente proposto dagli odierni ricorrenti avverso una serie di verbali di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in *****. Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l’esistenza della corsia preferenziale, e Roma Capitale aveva adeguatamente pubblicizzato l’intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall’inizio del mese di maggio 2017. Inoltre, i ricorrenti avevano contestato l’inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale di preavviso esistente in loco senza tuttavia dimostrare, né offerto di dimostrare, quali fossero stati, in concreto, i loro percorsi di guida, in tal modo non provando alcuna correlazione tra la dedotta inadeguatezza e la loro condotta di guida. Infine, il Tribunale ha ritenuto non necessaria la verifica periodica dell’apparato di rilevamento automatico utilizzato per accertare le infrazioni contestate da Roma Capitale, in quanto esso non operava alcuna rilevazione del tempo o dello spazio, ma si limitava alla semplice fotografia dei veicoli che attraversavano il varco, le cui targhe venivano in seguito verificate dagli agenti incaricati, al fine di verificare l’esistenza di un permesso di accesso alla corsia preferenziale presidiata dal predetto apparecchio.
Il ricorso è articolato in sei motivi.
Con il primo di essi i ricorrenti lamentano che il Tribunale abbia violato il giudicato sostanziale esterno, derivante dal fatto che tali di essi -in particolare, Ma.Fa., M.R. e Romana Sanitas S.r.l.- avessero ottenuto precedenti decisioni di annullamento di analoghe sanzioni da parte del Giudice di Pace di Roma. La censura è inammissibile, poiché – come correttamente rilevato dal giudice di merito a pag.15 e s. della sentenza impugnata- le sentenze indicate dai ricorrenti si riferiscono a fatti e verbali diversi da quelli oggetto del presente giudizio e dunque non sono idonee a spiegare alcun effetto di giudicato sullo stesso. Infatti “Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17931 del 04/07/2019, Rv. 654562; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8101 del 23/04/2020, Rv. 657573, la quale escluso l’efficacia riflessa del giudicato avente ad oggetto il premio scudetto”, riconosciuto ad altri giocatori della medesima squadra di calcio in distinti processi, essendo stato dedotto in giudizio un diritto fondato su un autonomo rapporto obbligatorio, di per sé non incompatibile con le diverse decisioni già divenute definitive). Ciò comporta, con specifico riferimento alle violazioni al codice della strada, che il proprietario del veicolo beneficia dell’efficacia di giudicato derivante dall’accoglimento dell’opposizione al verbale di contravvenzione proposta dal conducente, qualora detto accoglimento si fondi sul l’oggettiva insussistenza dell’illecito (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26345 del 19/11/2020, Rv. 659682; ma non anche la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei confronti del proprietario del veicolo per intervenuta definizione della sua posizione, trattandosi di posizioni di responsabilità concorrente, e non solidale: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21000 del 29/10/2004, Rv. 577903). Quanto sopra, tuttavia, solo a condizione che le fattispecie oggetto dei due giudizi siano corrispondenti in tutti i loro elementi, e dunque che si tratti della medesima violazione.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame della documentazione comprovante la dedotta inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale esistente in loco. La censura è inammissibile, poiché il Tribunale di Roma ha esaminato i documenti allegati dai ricorrenti, ricostruendo i passaggi salienti del processo di disattivazione, e successiva riattivazione della corsia preferenziale su *****. Il giudice di merito, in particolare, ha evidenziato che detta corsia era stata riattivata previa l’installazione della segnaletica di preavviso a 180 metri dall’inizio della stessa e di un dispositivo ***** per la rilevazione automatica degli accessi non autorizzati; che con delib. 10 marzo 2017, erano state precisate le categorie di veicoli ammessi alla circolazione sulla corsia preferenziale di cui è causa; che la segnaletica verticale, già coperta nel periodo di sospensione della corsia preferenziale, era stata nuovamente scoperta in vista della sua riattivazione; che detta riattivazione era stata adeguatamente pubblicizzata, sia sul sito internet del Comune, sia attraverso due diversi comunicati stampa del 20 e 21 aprile 2017, sia con svariati presidi per consentire all’utenza di adeguarsi alla nuova disciplina del traffico nella zona; che nell’aprile 2017 erano state ripristinate tanto la segnaletica orizzontale che quella verticale di preavviso; che nella notte tra l’11 e il 12 luglio era stato eseguito un ulteriore intervento di manutenzione, per la ripresa dei segnali orizzontali di preavviso, comunque visibili ancorché sbiaditi. Gli articoli di stampa e gli atti dei quali i ricorrenti lamentano l’omesso esame, oltre a non costituire fatti, ma al massimo elementi di prova, sono dunque stati esaminati dal giudice di merito nell’ambito dell’accertamento, dal medesimo condotto, sullo stato dei luoghi e sull’idoneità della segnaletica di preavviso della corsia preferenziale di cui è causa. Ne’ il giudice di merito era tenuto a dar conto di ogni singola prova o indizio acquisito al fascicolo della fase di merito, posto che “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330).
Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono che il giudice di merito non abbia, sulla base dei numerosi atti e documenti da essi prodotti, ritenuto presuntivamente dimostrata l’inadeguatezza della segnaletica e la mancata pubblicizzazione della riattivazione della corsia preferenziale. La censura è inammissibile, posto che -al contrario di quanto sostengono i ricorrenti- il Tribunale ha esaminato, come già visto, i documenti da essi prodotti, apprezzato la situazione concreta e ritenuto che i ricorrenti non avessero specificamente indicato quale, dei diversi cartelli di preavviso esistenti in loco, non fosse stato per loro visibile ed avesse dunque inciso sulla loro condotta di guida, tanto da indurli a commettere la violazione oggetto di contestazione. Il giudice di merito, dunque, non ha applicato l’istituto della presunzione, in favore della tesi propugnata dai ricorrenti, poiché ha ritenuto assente la prova, che essi avevano l’onere di fornire, dell’inadeguatezza della segnaletica oggetto di contestazione.
Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano l’erronea applicazione, da parte del giudice di merito, dei criteri regolatori dell’onere della prova, è del pari inammissibile, dovendosi richiamare il principio per cui solo quando l’opponente deduca l’inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l’opponente deduca -come nel caso di specie- la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999, Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016, Rv. 639939 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017, Rv. 645584).
Ne’ risulta decisivo, ai fini della prova dell’inadeguatezza della segnaletica, il fatto – evidenziato a pag. 12 della sentenza impugnata – che su di essa fosse stato eseguito un intervento nella notte tra l’11 e il 12 luglio del 2017. L’esecuzione di interventi di adeguamento sulla segnaletica conferma, infatti, che la stessa era esistente, il che pone a carico della parte opponente l’onere di dimostrare la non adeguatezza o l’insufficienza della segnaletica stessa.
Con il quinto motivo i ricorrenti eccepiscono il difetto dell’elemento psicologico, senza considerare tuttavia, da un lato, che in materia di sanzioni amministrativa è sufficiente l’accertamento della violazione, posto che “Il principio posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 3, secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di aver agito senza colpa” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 11777 del 18/06/2020, Rv. 658212; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6625 del 09/03/2020, Rv. 657466, che ricollega la sanzione al semplice accertamento dell’intervenuta violazione di una norma che impone un agire, o un omettere, ritenuto doveroso dall’ordinamento), e, dall’altro lato, che l’errore sulla norma sanzionatoria può essere ritenuto scusabile soltanto in presenza di circostanze concrete, di tempo o di luogo, alla luce delle quali non era possibile richiedere, ragionevolmente, all’utente della strada di adottare un comportamento diverso da quello in concreto osservato, avendo egli fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11977 del 19/06/2020, Rv. 658272 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13610 del 11/06/2007, Rv. 597317). Nel caso di specie, poi, il Tribunale ha escluso la scusabilità de errore, poiché Roma Capitale aveva diligentemente provveduto a fare tutto quanto possibile per informare l’utenza dell’intervenuta riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa, anche mediante diffusione di comunicati e notizie non previste dalla normativa applicabile.
Infine, con il sesto ed ultimo motivo, i ricorrenti lamentano la mancata considerazione, da parte del Tribunale, che il motivo di gravame da essi proposto avverso la decisione di prima istanza aveva ad oggetto non già l’esistenza della taratura originaria dell’apparato ***** installato a presidio della corsia preferenziale di cui si discute, ma dell’autorizzazione alla sua installazione. La censura è inammissibile per difetto di specificità e novità. Il giudice di seconde cure non esamina affatto il profilo relativo all’autorizzazione dell’apparato, limitandosi a trattare quello della necessità, o meno, della taratura periodica dello strumento, o della sufficienza della sua mera omologazione (cfr. pag. 15). I ricorrenti non si curano di indicare, né nel motivo in esame (cfr. pag. 34 e seguenti del ricorso), né nell’esposizione in fatto del ricorso (cfr. pag. 6 dello stesso) in quale momento del giudizio di merito essi avessero introdotto l’argomento dell’autorizzazione all’installazione dell’apparato *****; argomento che gli stessi ricorrenti sostengono, nella loro esposizione, essere completamente “differente e distinto” (cfr. pag. 35 del ricorso) da quello della omologazione e taratura dell’apparecchio. Peraltro, va sul punto ribadito che “La rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l’uso degli apparecchi di video-ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione e pure se tali corsie non sono collocate materialmente in corrispondenza od all’interno dei detti varchi” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20222 del 31/07/2018, Rv. 649961). Tali dispositivi, oltre a disciplinare l’accesso a determinate zone della città, “… consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all’interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25180 del 15/10/2008, Rv. 605099; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4725 del 25/02/2011, Rv. 617172 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5252 del 04/03/2011, Rv. 617029)”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
La memoria depositata da parte ricorrente non offre argomenti nuovi, essendo meramente riproduttiva di quelli articolati con i motivi di ricorso.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dei soggetti intimati nel presente giudizio di legittimità.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021