Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34923 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32778-2019 proposto da:

M.M., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE POSCIA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL, in persona del Curatore pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO BATTISTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2065/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/9/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 65/2012, revocava L. Fall., ex art. 67, comma 2, in accoglimento della domanda proposta dal fallimento di ***** s.r.l., i pagamenti effettuati nel 2001 dalla società in bonis nei confronti di M.M. per complessivi Euro 79.588,90.

2. La Corte d’appello di Roma, a seguito dell’impugnazione proposta dal M., condivideva i rilievi del primo giudice in ordine al raggiungimento della prova della scientia decoctionis, ricordando poi che il pregiudizio per la massa dei creditori era presunto in ragione della sola sussistenza dell’insolvenza.

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 27 marzo 2019, ha proposto ricorso M.M. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di ***** s.r.l..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

4.1 Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, e dell’art. 2710 c.c.: la sentenza impugnata, malgrado il fallimento fosse stato dichiarato nel 2001, si riferisce – sottolinea il ricorrente – al testo normativo introdotto con la riforma del 2005, facendo ricorso così a una normativa applicabile solo per le azioni revocatorie proposte ad opera di procedure concorsuali iniziate dopo il 17/3/2005.

La Corte d’appello inoltre – prosegue il ricorrente – ha ritenuto dimostrata da parte della procedura l’esecuzione dei pagamenti attribuendo valore probatorio alle scritture contabili della società fallita, malgrado il disposto dell’art. 2710 c.c., non potesse trovare applicazione al fine di suffragare l’azione revocatoria proposta dal curatore.

4.2 Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in quanto la Corte d’appello ha omesso di considerare l’avvenuta restituzione, in giudizio o a mani del curatore, di tre assegni bancari e diciotto effetti cambiari.

5. Ambedue le censure intendono contestare l’esistenza di pagamenti, da parte della compagine fallita e in favore dell’odierno ricorrente, suscettibili di essere revocati.

Più precisamente il primo motivo contesta da un lato un’incongruenza fra il tenore della norma applicata e il lasso temporale preso in considerazione per accertare l’esistenza di pagamenti revocabili, dall’altro l’impossibilità di fare ricorso all’art. 2710 c.c., al fine di ritenere dimostrati tali esborsi.

Il secondo motivo assume, nella sostanza, che la decisione della Corte d’appello imporrebbe al M. di restituire somme che questi non ha incassato, avendo restituito i titoli di credito emessi in suo favore.

Entrambi i mezzi, tuttavia, si riferiscono a questioni che non sono state sottoposte all’esame della Corte d’appello, la quale ha espressamente dato atto che “a sostegno del gravame, in particolare, sono state addotte l’insufficienza e l’erroneità della motivazione della pronuncia in ordine sia al requisito del pregiudizio arrecato alla massa dei creditori, sia alla consapevolezza dello stato di decozione del solvens”.

Simili rilievi non sono stati oggetto di impugnazione, non essendo a ciò sufficiente la denuncia (compiuta a pag. 8 del ricorso) dell’omesso esame di “uno specifico motivo di impugnazione”, sia perché la stessa non fa esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., né reca univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla omissione (Cass., Sez. U., n. 17931 del 2013, Cass. n. 24553 del 2013), sia perché una simile doglianza imponeva, al fine di non essere inficiata a motivo della sua genericità, anche l’indicazione, accanto alla menzione della domanda non delibata, di quali ragioni fossero state specificatamente formulate a sostegno del motivo di appello asseritamente omesso, ai fini di un apprezzamento preliminare della decisività della questione (Cass. n. 6055 del 2003).

Non risulta, quindi, che fosse stato proposto alcun motivo di appello circa il fatto che i pagamenti rientrassero o meno nel periodo sospetto o in merito alla dimostrazione della loro effettiva esecuzione per l’importo individuato dal primo giudice, di modo che, in mancanza di impugnazione, su questi punti si è oramai formato il giudicato interno ex art. 324 c.p.c.. Ne discende l’inammissibilità di ambedue le censure.

Il primo mezzo, infatti, denuncia l’esistenza di violazioni di legge in ordine a questioni (sul tempo di esecuzione dei pagamenti o sulla prova dei medesimi) oramai coperte dal giudicato interno.

Per di più la doglianza concernente l’applicazione della più recente disciplina in materia di azione revocatoria fallimentare manca, all’evidenza, di decisività, dato che la normativa attualmente in vigore ha introdotto regole di maggior favore per il soggetto convenuto in giudizio.

Il secondo mezzo, invece, lamenta l’omesso esame di fatti (costituiti dalla restituzione di ventuno titoli di credito tramite la loro produzione nel giudizio di primo grado) di nessuna decisività, posto che non era stata proposta impugnazione in merito all’effettiva esecuzione dei pagamenti di cui era stata domandata la revoca.

Il ricorrente, peraltro, non ha trascritto il contenuto dei documenti asseritamente trascurati né ha fatto un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, così come non ha spiegato dove gli stessi ora si rinverrebbero; il che si traduce in una violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con la conseguente inammissibilità della censura anche per questo ulteriore motivo (in merito all’autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di riferimento a documenti o atti processuali, i quali non solo devono essere specificamente individuati anche quanto alla loro collocazione, ma altresì oggetto di integrale trascrizione quanto alle parti censurate ovvero di sintetico ma completo resoconto del contenuto, si vedano Cass. n. 16900 del 2015, Cass. n. 4980 del 2014, Cass. n. 5478 del 2018, Cass. n. 14784 del 2015 e Cass. n. 8569 del 2013).

6. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.300, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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