LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 808-2020 proposto da:
T.R.P., rappresentato e difeso dall’avv. BEATRICE INDIVERI ANNA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
G. E C DI G.G. E C S.N.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 798/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 23/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, T.R.P. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Fermo la società G. di G.G. & C. S.n.c., invocandone la condanna al pagamento della somma di Euro 65.036,00 a fronte dell’inadempimento della convenuta, che non aveva provveduto a consegnare i beni oggetto del contratto intercorso tra le parti in data 10.6.2006. Nella contumacia della società convenuta, la domanda veniva accolta dal Tribunale.
Su appello della società soccombente, la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, n. 798/2019, riformava la decisione di prima istanza, rigettando la domanda proposta dall’odierno ricorrente. La Corte territoriale riteneva, in particolare, che quest’ultimo fosse onerato della prova dell’inadempimento di parte convenuta, rappresentata dalla mancata consegna dei beni oggetto del contratto intercorso tra le parti, e che detta prova non fosse stata conseguita.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione T.P.R., affidandosi ad un unico motivo.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ. accoglimento del ricorso.
La Corte di Appello di Ancona, riformando la decisione del Tribunale di Fermo, ha rigettato la domanda proposta dal T., di risoluzione del contratto di compravendita di beni mobili intercorso tra le parti, a fronte dell’inadempimento della G. Snc all’obbligo di consegnare i beni oggetto del contratto. La Corte territoriale ha in particolare ritenuto che l’attore in risoluzione fosse gravato dall’onere di dimostrare la mancata consegna della merce compravendita, e che tale prova non fosse stata raggiunta.
Il ricorso si articola su un solo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dei principi applicabili in materia di riparto dell’onere della prova. La convenuta, rimasta contumace in prime cure, non aveva infatti fornito la prova dell’adempimento della propria obbligazione.
La censura è fondata, dovendosi confermare il principio secondo cui “In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento” (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11629 del 15/10/1999, Rv. 530666; e molte altre, tra cui -da ultimo- Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015, Rv. 634361, che ha esteso il medesimo criterio di riparto dell’onere della prova anche all’eccezione di inadempimento sollevata ai sensi dell’art. 1460 c.c.).
La sola eccezione al principio di diritto affermato dalle SS. UU. è prevista con riguardo alle obbligazioni negative, poiché in tal caso la prova dell’inadempimento è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l’adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento: il che, tuttavia, non si configura nel caso specifico, in cui si controverte di un contratto di compravendita, a prestazioni corrispettive, il cui sinallagma si articola nella consegna di un bene mobile a fronte del pagamento del corrispettivo pattuitò.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021