Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34949 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21579-2020 proposto da:

COFRA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO 61/A, presso lo studio dell’Avvocato CATAPANO FRANCESCO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 40, presso lo studio dell’Avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2503/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 02/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUIZZI STEFANO GIAIME.

RITENUTO IN FATTO

– che la società Cofra S.r.l. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2503/19, del 2 dicembre 2019, della Corte di Appello di Bari, che – rigettandone il gravame avverso la sentenza n. 1793/14, del 23 ottobre 2014, del Tribunale di Trani – ha respinto la domanda di pagamento di indennizzo assicurativo, dalla stessa proposta nei confronti della società INA Assitalia S.p.a (poi divenuta Generali Italia S.p.a.);

– che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce di aver agito in giudizio – in forza di contratto di assicurazione per rischi industriali, stipulato con INA Assitalia il 28 dicembre 2010 – per conseguire il pagamento dell’indennizzo assicurativo, dovutole, a suo dire, in conseguenza della perdita di merce collocata sotto una tettoia e danneggiata irreversibilmente a causa di una forte grandinata abbattutasi, il 24 ottobre 2011, sul proprio plesso industriale;

– che il giudice di prime cure rigettava la domanda, e ciò sul rilievo che, ai sensi della clausola 428 del contratto di assicurazione (intitolata “Fenomeni atmosferici”), l’indennizzo doveva escludersi per danni subiti da “enti all’aperto (…) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture (…) e quanto in essi contenuto”;

– che esperito gravame dall’attrice soccombente, il giudice di appello lo rigettava, confermando, però, la reiezione della domanda con diversa motivazione, in particolare evidenziando come l’indennizzo non potesse ritenersi dovuto neppure sulla base della clausola G4 (richiamata dall’appellante), che, con riferimento ai danni da alluvione e allagamento in genere, prevede le seguenti cause di esclusione: “enti mobili all’aperto” e “merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento”;

– che avverso la sentenza della Corte barese ricorre per cassazione la società Cofra, sulla base di due motivi;

– che il primo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione degli artt. 1362,1363 e 1370 c.c.;

– che, secondo la ricorrente, “una corretta lettura della polizza alla luce dei principi di cui agli artt. 1362 c.c. e ss.” porta a concludere che le due clausole “regolano fattispecie diverse tra loro e che la clausola G4, in quanto rientrante nelle condizioni aggiuntive, costituisce un’estensione della polizza, a garanzia di eventi ulteriori rispetto a quello delle condizioni speciali di cui alla clausola 428”, anche perché “non vi sarebbe stato motivo” per cui essa Cofra “pagasse un premio maggiore per ottenere la copertura dei danni da “alluvione ed allagamento in genere” (G4) rispetto ai danni da “fenomeni atmosferici” (428)”;

– che, in particolare, secondo la ricorrente la clausola 428 “copre i danni “direttamente causati” dalla grandine, con le esclusioni ivi indicate”, mentre “la clausola G4 quelli da alluvione e allagamento che, invece, la 428 tende ad escludere allorquando fa riferimento alla “formazione di ruscelli e accumulo esterno d’acqua””;

– che la Corte barese, dunque, si sarebbe limitata a un’interpretazione meramente atomistica e formalistica delle due clausole;

– che il secondo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

– che si contesta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui dalla clausola G4 sono “esclusi, tra gli altri, i danni causati agli enti mobili o alle merci la cui base è posta a 12 cm. dal pavimento”, con previsione la cui logica sarebbe, secondo la Corte territoriale, del tutto comprensibile, ovvero di richiedere “una certa dose di diligenza nel custodire adeguatamente i beni, sì da non lasciarli alla merce’ delle intemperie e dei fenomeni naturali”, diligenza, nella specie, ritenuta insussistente, sia perché i cartoni recanti la merce ammalorata risulterebbero essere stati poggiati a meno di 12 cm. da terra, sia in ragione della particolare conformazione delle tettoie, dovendo le stesse “ritenersi all’aperto nella misura in cui non erano protette totalmente su tutti i lati”, non presentando “alcuna divisione tra le campate”;

– che, tuttavia, la prima di tali circostanze – valorizzata dalla sentenza impugnata – risulterebbe non vera, né mai rilevata da controparte, la quale, anzi, non ha opposto alcuna “specifica contestazione” alla deduzione di essa Cofra, secondo cui l’altezza dei pallet sui cui poggiavano i cartoni risultava non inferiore a 15 cm., donde, allora, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

– che, invece, in relazione alla seconda circostanza, la ricorrente -non senza ribadire come l’esclusione della garanzia di cui alla clausola G4 sia riferita alle merci poste all’aperto e non per la conformazione parzialmente aperta dei locali – lamenta che le tettoie, per definizione, debbono presentare uno o più lati aperti (altrimenti sarebbero volumi costituenti cubatura), evidenziando, infine, come nessuna “norma contrattuale, di legge e/o della buona tecnica di costruzione” imponesse ad essa Cofra “di realizzare pareti divisorie tra le varie campate delle tettoie”;

– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la società Generali Italia, chiedendo che la stessa venga dichiarata inammissibile o comunque rigettata;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 24 giugno 2021;

– che entrambe le parti hanno presentato memoria, insistendo nelle rispettive argomentazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è manifestamente infondato;

– che il primo motivo – che censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362,1363 e 1370 c.c. – non è fondato;

– che non coglie nel segno la censura secondo cui, aderendo all’interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione accolta dalla sentenza impugnata, si dovrebbe, per ciò solo, escludere che la clausola G4, “in quanto rientrante nelle condizioni aggiuntive”, costituisca “un’estensione della polizza a garanzia di eventi ulteriori rispetto a quelli delle condizioni speciali di cui alla clausola 428”, giacché, altrimenti, non vi sarebbe motivo “per cui la Cofra pagasse un premio maggiore per ottenere la copertura dei danni da “alluvione ed allagamento in genere” (G4) rispetto ai danni da “fenomeni atmosferici” (428)”;

– che, difatti, la sentenza impugnata propone un’interpretazione che evidenzia una diversa area di operatività delle due clausole, affermando che la clausola 428 riguarda i danni causati “direttamente” da grandine e vento, mentre la clausola G4 concerne i danni da “alluvione e allagamenti in genere” (gli allagamenti, peraltro, potendo essere originati – deve qui aggiungersi – anche da fenomeni diversi da quelli atmosferici), estendendo, così, la portata della garanzia, ma in ambo i casi con esclusione di quanto collocato all’aperto;

– che tale interpretazione, nella misura in cui risulta plausibile (Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2017, n. 28319, Rv. 646649-01; Cass. Sez. 1, ord. 27 giugno 2018, n. 16987, Rv. 649677-01), non evidenzia profili di criticità, non potendo dirsi in contrasto con la comune intenzione delle parti, né con il canone dell’interpretazione sistematica, se è vero che ricorre la violazione dell’art. 1363 c.c. allorché il giudice, nella interpretazione dei contratti, abbia ad “arrestarsi ad una considerazione “atomistica” delle singole clausole”, da escludersi, tuttavia, “quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del “senso letterale delle parole”, poiché anche questo va necessariamente riferito all’intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza” (da ultimo, Cass. Sez 5, ord. 30 gennaio 2018, n. 2267, Rv. 649602-01);

– che, più in particolare, si è precisato, che il criterio dell’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali risulta disatteso o “nell’ipotesi della loro omessa disamina”, o “quando il giudice utilizza esclusivamente frammenti letterali della clausola da interpretare e ne fissa definitivamente il significato sulla base della sola lettura di questi, per poi esaminare “ex posi” le altre clausole, onde ricondurle ad armonia con il senso dato aprioristicamente alla parte letterale, oppure espungerle ove con esso risultino inconciliabili” (Cass. Sez. 1, sent. 4 maggio 2001, n. 9755, Rv. 617805-01; nello stesso senso, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4716, non massimata).

– che nessuna di tali evenienze ricorre nel caso in esame, visto che le due clausole sono state entrambe esaminate, senza utilizzare singoli loro “frammenti”, nel ricostruirne il significato;

– che il secondo motivo – che deduce violazione, oltre che degli artt. 1362 e 1363 c.c., pure degli artt. 115 e 116 c.p.c. – e’, invece, inammissibile;

– che la censura relativa alla violazione del principio di “non contestazione” non rispetta la previsione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), la quale esige che la parte ricorrente – anche attraverso la riproduzione testuale di stralci dei precedenti scritti defensionali, propri e della controparte – provveda sia ad “indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese”, sia ad inserire nel ricorso “la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 9 agosto 2016, n. 16655, Rv. 641486-01), ed in particolare – ciò che nella specie non risulta avvenuto – ad “indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto” (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 22 maggio 2017, n. 12840, Rv. 64438301);

– che, d’altra parte, non è ipotizzabile neppure la dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, essendo la stessa ravvisabile solo quando “il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02), mentre “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02), ovvero allorché la motivazione rechi “argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), o perché connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01);

– che la sentenza impugnata non esibisce tali profili di irriducibile contraddittorietà o inconciliabilità logica di affermazioni (anzi, per vero, essi neppure vengono dedotti dalla ricorrente), sicché anche sotto questo profilo essa si sottrae a censura;

– che, in ogni caso, avendo la Corte territoriale, comunque, motivato il rigetto della domanda di pagamento dell’indennizzo sulla base dell’applicazione di entrambe le clausole contrattuali (G4 e 428), o meglio delle loro limitazioni, ogni questione relativa all’altezza della merce dal suolo, astrattamente rilevante ai fini dell’operatività della prima di tali clausole, appare priva di decisività, in ragione della ritenuta applicabilità pure della seconda clausola;

– che, quanto, infine alle censure che attengono alle caratteristiche della tettoia, ferme le considerazioni di cui sopra circa l’impossibilità di ravvisare violazione dell’art. 116 c.p.c. (o del precedente art. 115 c.p.c., norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide “iuxta alligata et probata partium”, la cui violazione “può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli”; cfr. Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01), l’inammissibilità della doglianza discende dal fatto che essa involge apprezzamenti fattuali, preclusi in questa sede;

– che il ricorso, dunque, va rigettato;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

– che in ragione del rigetto del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando la società Cofra S.r.l. a rifondere, alla società Generali Italia S.p.a., le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali più accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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