LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21761-2020 proposto da:
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI, 19, presso lo studio dell’Avvocato VACCARO FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati TAURINI STEFANO, HAZAN MAURIZIO;
– ricorrente –
contro
AUTOCARROZZERIA MASELLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI, 54, presso lo studio dell’Avvocato FERRERI MICHELE, rappresentata e difesa dall’Avvocato MEREGAGLIA ALESSANDRO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1097/2020 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 02/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME GUIZZI STEFANO.
RITENUTO IN FATTO
– che la società Vittoria Assicurazioni S.p.a. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1097/20, del 2 marzo 2020, del Tribunale di Torino, che – accogliendo il gravame esperito dalla società Autocarrozzeria Maselli s.r.l. avverso la sentenza n. 3998/17, del 9 novembre 2017, del Giudice di pace di Torino – l’ha condannata a pagare, alla predetta società Autocarrozzeria Maselli, la somma di Euro 1.700,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
– che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce di essere stata richiesta, in via stragiudiziale, dall’Autocarrozzeria Maselli – resasi cessionaria di un credito risarcitorio per danni subiti, ad opera di ignoti, da un veicolo assicurato da essa Vittoria Assicurazioni – di pagare l’importo di Euro 3.700,00, essendo previsto, dal contratto di assicurazione, un indennizzo in relazione ad atti di vandalismo;
– che siffatta richiesta non veniva interamente soddisfatta, mettendo la società assicuratrice a disposizione il massimale di Euro 2.000,00, data l’esistenza, nel contratto, di una clausola in forza della quale, in caso di riparazione del veicolo presso officina non convenzionata con l’assicuratore, la garanzia risultava “prestata con scoperto del 15%, franchigia Euro, 600,00 e massimo risarcimento 2.000 per sinistro e comunque per anno assicurato”;
– che adito da Autocarrozzeria Maselli il Giudice di pace di Torino, la domanda volta a conseguire il pagamento della residua somma di Euro 1.700,00 veniva respinta, sul presupposto dell’operatività di tale clausola contrattuale;
– che l’appello proposto dall’attrice soccombente veniva accolto dal giudice del gravame, il quale riteneva – in dichiarata applicazione del principio “della ragione più liquida” – che la clausola contrattuale suddetta fosse nulla, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ex art. 36, per essere stata stipulata in violazione del medeimo ecreto legislativo, art. 33, avendo determinato “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, in quanto il “diverso trattamento dipendente dalla scelta della carrozzeria è all’evidenza correlato solo ad un interesse della compagnia assicurativa”, comportando una limitazione “della libertà di contrattazione” del consumatore, non “controbilanciato da una tariffa o da altre condizioni di vantaggio per l’assicurato”;
– che avverso la sentenza del Tribunale torinese ricorre per cassazione la società Vittoria Assicurazioni, sulla base di due motivi;
– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c.;
– che la sentenza impugnata viene censurata per avere fatto malgoverno della disciplina di cui all’art. 1341 c.c., comma 2, in particolare per avere dichiarato inefficace, ai sensi della predetta norma, una clausola, invece, debitamente sottoscritta, secondo l’insegnamento di questa Corte di legittimità;
– che, nella specie, risulterebbe sufficiente il fatto che la clausola venne specificamente approvata per iscritto, irrilevante essendo, invece, la circostanza che la sottoscrizione fosse stata apposta in calce ad una pluralità di clausole, quando (come avvenuto anche nel caso che occupa) vi sia stata una specificazione sommaria del loro contenuto;
– che il secondo motivo denuncia – sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., comma 2, e del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33;
– che esso censura la sentenza impugnata per avere affermato “l’invalidità della clausola di una polizza CVT per atti vandalici” (e dunque non obbligatoria, ma meramente accessoria alla “RCA”) “che prevedeva un indennizzo in forma specifica e un indennizzo per equivalente con un massimale ove l’assicurato avesse fatto riparare il veicolo presso un riparatore non convenzionato”;
– che siffatta decisione sarebbe stata assunta “in violazione del principio per cui, nel contratto di assicurazione contro i danni, la clausola con la quale si pattuisce che l’assicurato sia indennizzato mediante la riparazione in forma specifica del danno occorsogli in conseguenza di un sinistro stradale (nella specie, mediante riparazione del veicolo presso carrozzeria autorizzata) non è da considerarsi clausola limitativa della responsabilità agli effetti dell’art. 1341 c.c., ma limitativa dell’oggetto del contratto, in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell’inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato” (e’ citata Cass. Sez. 3, sent. 15 maggio 2018, n. 11757);
– che Autocarrozzeria Masselli ha resistito, con controricorso, alla proposta impugnazione, chiedendo che essa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 24 giugno 2021;
– che entrambe le parti hanno presentato memoria, insistendo nelle rispettive argomentazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è inammissibile;
– che il primo motivo – con cui è dedotta falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., sul presupposto che la clausola suddetta venne specificamente approvata per iscritto, irrilevante essendo la circostanza che la sottoscrizione fosse stata apposta in calce ad una pluralità di clausole, quando (come avvenuto nella specie) vi sia stata una specificazione sommaria del loro contenuto – appare inammissibile, non correlandosi all’effettiva “ratio decidendi” della sentenza impugnata (Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01);
– che, difatti, la decisione del Tribunale di Torino non solo si esprime in forma dubitativa sull’effettiva operatività dell’art. 1341 c.c., comma 1, (“ove da ritenersi applicabile”; cfr. pag. 10), ma soprattutto afferma di volere decidere l’appello “sulla scorta del principio della ragione più liquida” (cfr. sempre pag. 10), sicché, dichiarati “assorbiti quindi gli altri motivi d’impugnativa”, ha accolto quello relativo alla violazione del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33;
– che, pertanto, il tema della specifica sottoscrizione della clausola, e dunque della falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., non viene in rilievo, essendo stata riconosciuta la nullità della clausola D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 36;
– che il secondo motivo – che contesta la qualificazione della clausola per cui è causa come vessatoria, D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 33, comma 1, – è del pari inammissibile;
– che anche in questo caso la “ratio decidend?’ – che si incentra sulla rilevata esistenza di un “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 33, comma 1, – è censurata in modo inidoneo, ovvero deducendo che la clausola suddetta sarebbe solo delimitativa del rischio assicurato, non costituendo, invece, limitazione di responsabilità;
– che, per contro, avendo il giudice assunto proprio l’ipotesi della delimitazione del rischio, la censura avrebbe dovuto evidenziare il difetto del “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, ritenuto, invece, sussistente dalla sentenza impugnata; che, in tale prospettiva, non conferente è il precedente giurisprudenziale citato dalla ricorrente (Cass. Sez. 3, sent. 15 maggio 2018, n. 11757, Rv. 648707-01);
– che esso, difatti, concerne una clausola, diversa dalla presente, che subordina la possibilità di conseguire il risarcimento in forma specifica (e, dunque, un ristoro comunque integrale del danno) alla necessità di rivolgersi solo presso autofficine autorizzate;
– che le due situazioni, pertanto, non sono comparabili, visto che nel caso che occupa non viene in rilievo “una libera scelta” in forza della quale, l’assicurato, stipulando il contratto, “ottiene i vantaggi descritti in polizza” a fronte dell’imposizione dell’obbligo di rivolgersi esclusivamente a certi soggetti, ma una limitazione della sua facoltà di scelta, derivante dalla previsione di un trattamento differenziato, quanto all’entità del risarcimento conseguibile (trattamento che non sembra bilanciato da un vantaggio di alcun tipo), a seconda che egli decida di rivolgersi ad un’autofficina indicatagli dall’assicuratore, ovvero da esso stesso individuata;
– che il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile;
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
– che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società Vittoria Assicurazioni S.p.a. a rifondere, alla società Autocarrozzeria Maselli S.r.l., le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00, oltre Euro, 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali più accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021