LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23215-2020 proposto da:
C.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difesa dall’Avvocato ROSSI VINCENZO;
– ricorrente –
contro
GENERALI ITALIA SPA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato FERRI RICCARDO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5673/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUIZZI STEFANO GIAIME.
RITENUTO IN FATTO
– che C.P. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 5673/19, del 22 novembre 2019, della Corte di Appello di Napoli, che – respingendo il suo gravame avverso la sentenza n. 2594/17, del 3 marzo 2017, del Tribunale di Napoli -rigettava la domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti della società Assicurazioni Generali S.p.a. (poi divenuta Generali Italia S.p.a.), quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada;
– che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce esclusivamente di essersi rivolto al Tribunale napoletano (salvo, peraltro, riprodurre, nel proprio atto di impugnazione, delle conclusioni rassegnate al “Giudice di pace Ill.mo”) e che lo stesso -dopo aver assunto prova testimoniale e aver dato corso ad una CTU che individuava un danno biologico, dapprima de 14% e poi del 29% -rigettava la domanda, con decisione confermata dal giudice di appello, che respingeva il gravame dell’attore soccombente;
– che avverso la sentenza della Corte partenopea ricorre per cassazione il Cavallo, sulla base di un unico motivo;
– che esso denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – “omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, lamentando, in sostanza, che ambo i giudici di merito abbiano privilegiato le risultanze delle testimonianze piuttosto che quelle della CTU;
– che Generali Italia ha resistito, con controricorso, alla proposta impugnazione, chiedendo che essa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 24 giugno 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è inammissibile;
– che, nella specie, non risulta rispettata la previsione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), non recando il ricorso un’adeguata esposizione dei fatti di causa, a cominciare dalle modalità di verificazione del sinistro ed al contenuto della domanda risarcitoria e delle difese dell’allora convenuta;
– che, sul punto, va dato seguito a quanto affermato, a più riprese, da questa Corte, ovvero che la esposizione sommaria dei fatti di causa, ponendosi quale specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una narrazione idonea garantire al giudice di legittimità “di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760-01);
– che, difatti, la prescrizione di tale requisito “risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato” (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2003 n. 2602, Rv. 560622-01);
– che di conseguenza, perché possa ritenersi soddisfatto il requisito “de quo”, occorre che il ricorso per cassazione rechi “l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito” (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 63426601; in senso analogo pure Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2018, n. 5640, Rv. 648290-01);
– che resta, infine, inteso che detto requisito “deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato da altri atti, quali la sentenza impugnata o il controricorso, perché la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo, peraltro, riferibile ad un unico atto” (Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2016, n. 18623, Rv. 642617-01);
– che, in ogni caso, anche il motivo di ricorso – per quanto è dato comprendere, data la carenza espositiva già rilevata – è inammissibile;
– che a tale esito conduce, in primo luogo, la constatazione che esso deduce un vizio non più esistente, atteso che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, 134 (applicabile “ratione temporis’ al presente giudizio) – rileva, ormai, solo l’omesso “esame” circa un “fatto” decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e non più la “omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”;
– che, in secondo luogo, l’inammissibilità deriva dal fatto che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) non è sindacabile nel presente caso, atteso che l’odierno ricorrente ha proposto gravame contro sentenza resa dal primo giudice nel 2017, sicché l’atto di appello risulta per definizione proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012, circostanza che determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter c.p.c., u.c. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente – di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);
– che, in terzo luogo, il motivo non rispetta nemmeno il requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), visto che neppure riproduce stralci della CTU e della deposizione testimoniale tra le quali pretenderebbe di istituire un confronto, donde l’operatività del principio secondo cui sono “inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01);
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
– che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando C.P. a rifondere, alla società Generali Italia S.p.a, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali più accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021