LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Luigi Ernestino – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24742-2015 proposto da:
VAN GOGH DI B.C. & R. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato GIORDANO VINCENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato DI LUCIANO ENRICO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
RISCOSSINE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MAGNANO SAN LIO MARCELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato FIDELIO ANTONELLA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2960/2015 della COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il 07/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE.
FATTI DI CAUSA
A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico 2008, per l’anno d’imposta 2007, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, Serit Sicilia s.p.a. notificò a Van Gogh s.n.c. di B.C. & R. una cartella di pagamento per omesso versamento IVA, per complessivi Euro 5.811,07, comprensivi di accessori e sanzioni. La società propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Siracusa, che lo accolse con sentenza n. 283/2/12, annullando la cartella impugnata. Con successiva sentenza n. 2960/16/15 del 7.7.2015, la C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Siracusa, accolse però l’appello proposto dall’Agente della riscossione e quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate. Osservò in particolare il giudice d’appello che era da escludere la decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25, in quanto la cartella era stata notificata al più tardi il 10.11.2011 (e quindi entro la fine del 2011), come dimostrato dalla documentazione prodotta in copia nel giudizio d’appello dall’Agente della riscossione, rilevando altresì che nessuna mancanza di contestazione era sussistente nella specie, come invece ritenuto dal primo giudice, riguardo alla pretesa tributaria.
Van Gogh di B.C. & R. s.n.c. ricorre ora per cassazione, sulla base di cinque motivi, cui resistono con distinti controricorsi l’Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., nonché del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 La ricorrente evidenzia di aver disconosciuto in primo grado la fotocopia della relata di notifica della cartella prodotta dall’Agente della riscossione e che erroneamente il giudice d’appello ha ritenuto sussistere il potere di quest’ultimo di attestare in giudizio la conformità degli atti e documenti fino a querela di falso, con conseguente idoneità probatoria di una semplice fotocopia.
1.2 – Con il secondo motivo, si lamenta violazione degli artt. 139 c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La società evidenzia che, poiché la cartella andava notificata entro il 31.12.2011 a pena di decadenza, questa era da considerarsi verificata, giacché, essendo in bianco la relata di notifica sulla copia pervenuta ad essa società, e stante il disconoscimento della copia della relata prodotta dall’agente, non v’era alcuna prova che la notifica fosse stata tempestivamente effettuata.
1.3 – Con il terzo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la C.T.R. tenuto conto della mancata contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate circa le ragioni a sostegno dell’eccepita inesistenza della pretesa tributaria.
1.4 – Con il quarto motivo, si deduce falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la C.T.R. tenuto conto del mancato invio dell’avviso di accertamento (rectius, del c.d. avviso bonario), con conseguente nullità della cartella.
1.5 – Con il quinto motivo, si lamenta la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, D.Lgs. n. 32 del 2001, artt. 7, 16 e 17,8 e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo la C.T.R. rilevato la nullità della cartella per difetto di motivazione.
2.1 – Anzitutto, è appena il caso di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno specifico vizio di legittimità – che, in tesi, affligge la decisione impugnata – scegliendolo dal novero di quelli elencati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c..
In proposito, vale la pena qui ribadire che “In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (da ultimo, Cass. n. 17224/2020). E ancora, con specifico riferimento al preteso vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, non può che richiamarsi il principio, ancor più di recente affermato da Cass., Sez. Un., n. 23745/2020, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”. Ed infine (per quanto qui interessa), va ribadito l’ulteriore principio secondo cui “Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità” (Cass. n. 640/2019).
Sulla base di queste premesse, si procederà di seguito allo scrutinio di ciascun mezzo.
3.1 – Va in primo luogo affrontata la questione della pretesa inesistenza della notifica della cartella, specialmente agitata col primo e col secondo mezzo, sul presupposto della totale assenza di scritturazione nella relata allegata alla copia dell’atto impugnato consegnata alla società, e dell’avvenuto disconoscimento della relata prodotta in fotocopia da Riscossione Sicilia.
In proposito, la C.T.R. ha affermato che l’Agente della riscossione ha piena facoltà di attestare la conformità degli atti e documenti prodotti in giudizio e che comunque, dalla copia della relata in suo possesso, versata in atti nel giudizio d’appello, risultava che la notifica s’era perfezionata al più tardi in data 10.11.2011, sicché era da escludere qualsiasi decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25.
Ciò posto, premesso che la cartella per cui è processo è comunque giunta alla conoscenza della società ricorrente, che infatti l’ha impugnata (e anche tempestivamente), entrambe le censure si palesano inammissibili, sia per insufficiente esposizione, sia per difetto di specificità, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Anzitutto, quanto al disconoscimento di copia fotostatica, è noto l’orientamento, che si condivide, secondo cui “L’art. 2719 c.c. (che l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, e che il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche ‘aliunde”‘ (Cass. n. 4476/2009; più recentemente, Cass. n. 13425/2014). Ancora, al riguardo, è stato affermato che “Il disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell’art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell’originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione” (Cass. n. 4053/2018). Detto onere di specificità, nella giurisprudenza di legittimità, è condivisibilmente inteso nel senso che “La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della ‘conformità della fotocopia prodotta all’originale’)” (così, Cass. n. 27633/2018; v. anche, ex multis, Cass. n. 29993/2017 e Cass. n. 12730/2016).
Con specifico riferimento alla materia che occupa, ancor più di recente è stato anche affermato che “In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice che escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso” (Cass. n. 23426/2020).
Stante quanto precede, le censure si rivelano dunque inammissibili perché la ricorrente anzitutto non spiega quando abbia formalmente disconosciuto lacopia (a pag. 3 del ricorso afferma di averlo fatto già nel giudizio di primo grado, ma ciò è impossibile, in quanto detto documento è stato indiscutibilmente prodotto da Serit Sicilia nel giudizio d’appello, come risulta dalla sentenza impugnata), ed in secondo luogo perché non chiarisce i termini di detto disconoscimento, così non consentendo a questa Corte di valutare la decisività del motivo, peraltro non emergendo alcuna plausibile spiegazione circa l’oggetto del disconoscimento stesso.
Sotto altro profilo, la ricorrente non argomenta con la necessaria specificità il perché la C.T.R. avrebbe violato o falsamente applicato le norme in rubrica, limitandosi a riportane il contenuto ma senza affatto confrontarsi con le analitiche valutazioni espresse dal giudice d’appello.
4.1 – Il terzo e il quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, sono infondati.
Resistendo – seppur genericamente – all’impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, l’Agenzia (peraltro chiamata in giudizio dall’Agente della riscossione) non ha affatto prestato acquiescenza, né ha omesso di contestare le ragioni dell’impugnazione stessa, come invece pretenderebbe la ricorrente, avendo ribadito la legittimità dell’iscrizione a ruolo e, quindi, la sussistenza delle proprie ragioni creditorie. Pertanto, non essendovi alcun dubbio sul fatto che il controllo automatizzato discende dalla mera verifica dell’omesso versamento di somme dichiarate come dovute dal contribuente, non spettava affatto all’Agenzia di produrre la dichiarazione fiscale della società (come essa pretenderebbe), ma era preciso onere di quest’ultima versarla in atti, per dimostrare l’erroneità o l’insussistenza della pretesa fiscale.
4.2 – Infatti, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui “Nel giudizio d’impugnazione della cartella di pagamento emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, spetta al contribuente che ritratta la propria dichiarazione fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., del fatto impeditivo dell’obbligazione tributaria” (Cass. n. 5728/2018; Css. n. 27127/2016).
Ritiene la Corte che (come già affermato in Cass. n. 23239/2020) quanto precede valga non solo nel caso di “ritrattazione” vera e propria (ossia, allorquando il contribuente non contesti di aver dichiarato come dovute le somme indicate in dichiarazione, ma alleghi un errore o un’omissione che incidano sul quantum debeatur), ma anche nella più radicale ipotesi in cui il contribuente neghi tout court di aver esposto in dichiarazione i dati su cui è fondata la cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato, giacché detti dati emergono dall’anagrafe tributaria (banca dati pubblica, disciplinata dal D.P.R. n. 605 del 1973) e copia della dichiarazione presentata è certamente nella disponibilità del contribuente stesso. Pertanto, negare la corrispondenza tra quanto contenuto nella dichiarazione fiscale e quanto intimato con la cartella equivale ad allegare l’esistenza di un fatto impeditivo (in tutto, come nella specie, o in parte) dell’insorgenza dell’obbligazione tributaria, agevolmente dimostrabile con l’ostensione in giudizio della dichiarazione stessa.
Del resto, ampliando l’esame alla pur dedotta questione sulla carenza di motivazione, è stato condivisibilmente ritenuto che “In tema di motivazione della cartella di pagamento, l’atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, va motivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, mentre quello con cui si proceda, in sede di controllo cartolare D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, alla liquidazione dell’imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributarla, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa” (così, Cass. n. 25329/2014; conf., Cass. n. 13335/2009; Cass. n. 26671/2009).
Ne discende, dunque, che – fatta salva l’ancor più radicale ipotesi in cui il contribuente deduca, addirittura, di non aver affatto presentato alcuna dichiarazione fiscale – nel caso di contestazione circa la corrispondenza tra quanto intimato nella cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e/o del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis ed emergente dall’anagrafe tributaria, e quanto invece esposto dal contribuente nella dichiarazione a titolo di imposte dovute, compete a quest’ultimo l’onere di dimostrare detta discrasia, se del caso producendo in giudizio la dichiarazione stessa.
4.3 – Pertanto, le censure in esame non colgono nel segno, giacché la C.T.R. ha adeguatamente motivato sul fatto che le somme intimate con la cartella impugnata derivano da quanto esposto in dichiarazione dalla società, in perfetta coerenza con le deduzioni operate dalla stessa parte pubblica. Grava sulla ricorrente, dunque, l’onere di sconfessare l’assunto, fornendo la relativa prova, nella specie (com’e’ pacifico) neanche offerta.
In definitiva, l’accertamento operato dalla CTR circa l’an debeatur e l’ambito motivazionale è del tutto corretto ed esente da censure.
5.1 – Il quarto motivo, infine, è in parte inammissibile e comunque infondato. Premesso che, nella specie, come più volte evidenziato, il recupero fiscale deriva da mero mancato versamento di imposte dichiarate, deve rilevarsi che, da un lato, l’eventuale omessa trasmissione della comunicazione di irregolarità, ex artt. 36-bis e 54-bis, citati, costituisce mera irregolarità (v. Cass. n. 13759/2016) e non implica la nullità della cartella, e dall’altro, che tale sanzione è dettata solo dall’art. 6 Statuto del contribuente, comma 5, in relazione al c.d. avviso bonario (erroneamente individuato dalla ricorrente, nel corpo del mezzo, come “avviso di accertamento”).
Sul punto, peraltro, è costante l’insegnamento secondo cui “In tema di riscossione delle imposte, la L. n, 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, ma soltanto ‘qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso” (Cass. n. 27716/2017). D’altra parte, secondo quanto condivisibilmente affermato da Cass. n. 795/2011, non v’e’ spazio per la notifica dell’avviso bonario quando “non risulti dall’atto impositivo l’esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative”.
Dalla lettura della sentenza impugnata, risulta che il giudice d’appello ha genericamente ritenuto non applicabili le garanzie procedimentali previste in caso di accertamento delle imposte effettuato direttamente dall’ente impositore (e, dunque, non derivante dall’autoliquidazione delle imposte in seno alla dichiarazione fiscale). L’affermazione deve qui essere opportunamente corretta e integrata, ex art. 384, ult. comma, c.p.c.
Occorre infatti distinguere da un lato i presupposti della comunicazione di irregolarità rispetto a quelli dell’invito al contribuente, e dall’altro le stesse due formalità. D’altra parte, avuto riguardo alla suddetta origine della ripresa per cui è processo, si è fuori dal campo elettivo dell’avviso bonario di cui al citato art. 6, comma 5. Infatti, secondo condivisibile orientamento, “In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero” (così, Cass. n. 4360/2017; v. anche Cass. n. 4392/2018, in motivazione).
Detto principio trova pieno riscontro nell’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 17758/2016, che – sebbene dettato in relazione alle conseguenze derivanti, ai fini della detraibilità dell’IVA, dalla mancata presentazione della dichiarazione annuale – ha precisato, con valutazioni di portata senz’altro generale, come in casi consimili sia consentita la “emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60”, fatta salva la possibilità, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, che il contribuente dimostri la correttezza e/o legittimità del proprio operato, tenuto anche conto del principio dell’onere e di prossimità della prova.
E’ poi assai significativo quell’ulteriore passaggio della motivazione con cui le Sezioni Unite – confrontandosi con l’assetto complessivo dei controlli regolati dagli artt. 36-bis e 54-bis più volte citati, come definito dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 – affermano che “Il senso di una normativa di tal genere non può che essere quello di un controllo fatto grazie all’utilizzo di quei mezzi informatici che consentono di correlare i dati esposti nelle dichiarazioni e le informazioni sul contribuente reperibili nell’anagrafe tributaria (regolata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e dal D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784). Si tratta di un sistema informativo nel quale sono immagazzinate principalmente quelle notizie essenziali risultanti dalle dichiarazioni fiscali”.
5.2 – Venendo alla diversa natura della comunicazione di irregolarità (sulla cui funzione si veda, per tutte, Cass. n. 12023/2015), rispetto all’avviso bonario di cui all’art. 6 Statuto contribuente, comma 5, è evidente come i presupposti dell’uno o dell’altro adempimento siano affatto autonomi: nell’un caso, occorre un risultato diverso all’esito del controllo automatizzato; nell’altro, occorre invece sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Ed è altrettanto evidente che la ricorrente, invocando la nullità della cartella, non chiarisce adeguatamente il perché avrebbe dovuto emettersi l’avviso, omettendo di indicare quali mai fossero tali incertezze, e così incorrendo – in parte qua – anche nell’inammissibilità della censura, che comunque non coglie nel segno. 6.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi per ciascuna delle resistenti, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021
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