Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.34984 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

M.A.M.M., rappr. e dif. dall’avv. Federico Scalvi, federico.scalvi.brescia.pecavvocati.it, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, alla via Alessandro Luzzago n. 7, come da procura il calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

M.H., nato il ***** in ***** (Egitto), residente a *****;

– intimato –

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia, emesso in data 19 novembre 2018 e notificato in data 27 novembre 2018, R.G. n. 6587/2018;

sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore Giacinto Bisogni.

RILEVATO

che:

Rilevato che:

1. La sig.ra M.A.M.M. ha proposto reclamo dinanzi al Tribunale di Brescia avverso il decreto reso dal Giudice tutelare, con il quale si autorizzava il rilascio del passaporto a favore del coniuge M.H., deducendo che quest’ultimo non contribuiva alle spese di mantenimento dei figli, e prospettando il pericolo che l’uomo continuasse a sottrarsi agli obblighi paterni di mantenimento e potesse portare con sé i figli minori fuori dall’Italia. Il giudice ha rigettato il reclamo, stante l’irrilevanza delle produzioni documentali allegate al reclamo e l’insussistenza di utili elementi probatori a riprova della dedotta attuale inadempienza paterna agli obblighi di mantenimento dei figli o di un più generale disinteresse dell’uomo alle esigenze economiche della prole.

2. M.A.M.M. propone ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi. La controparte non svolge attività difensiva.

3. Con il primo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 1185 del 1967. Ad avviso della ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di comparare il reale interesse dei minori con le effettive esigenze di movimento del padre. La L. n. 1185 del 1967, considera come causa ostativa al rilascio del passaporto l’inottemperanza ai propri doveri genitoriali ex art. 30 Cost.. Il diritto soggettivo del genitore di poter circolare liberamente viene limitato dall’interesse della prole che deve essere adeguatamente valutato e bilanciato con gli interessi in campo del genitore;

4. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di legge, con conseguente inversione dell’onere probatorio a suo carico e la integrazione della cd. probatio diabolica. La ricorrente, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, evidenzia di aver fornito elementi comprovanti le proprie deduzioni in giudizio, mediante la produzione di due denunce all’interno delle quali si faceva riferimento alla condotta del marito e varie relazioni dei servizi sociali, ove si evince che a causa delle mancanze del padre, l’intera famiglia si trova in serie difficoltà economiche;

5. Con il terzo motivo, si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La ricorrente evidenzia che il Tribunale di Brescia ha fondato la propria decisione solo su alcune risultanze, senza appurarne altre, inficiandone così la motivazione che non esplicita le ragioni della mancata valutazione dei documenti rilevanti prodotti in giudizio dall’odierna ricorrente;

6. Con il quarto motivo si deduce la violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La ricorrente evidenzia che il Tribunale si è occupato solamente della richiesta avanzata in via principale dalla reclamante, omettendo di valutare quelle subordinate.

RITENUTO

che:

non ricorrono i presupposti per la decisione del ricorso in Camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., e che pertanto la causa deve essere rimessa per la discussione alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della prima Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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