Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.34987 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30472-2019 proposto da:

O.H., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO BARBAGIANNI, RICCARDO MINELLI;

– ricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto n. cronologico 77/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 16/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.

RILEVATO

che:

O.H., madre esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore R.B., ricorre per due mezzi, nei confronti del Procuratore della Repubblica presso la Corte d’appello di Perugia, contro il decreto del 16 luglio 2019 di rigetto del reclamo avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3.

L’intimato non spiega difese.

CONSIDERATO

che:

Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3.

Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea e degli artt. 3 e 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.

Ritenuto che:

Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c., u.c..

P.Q.M.

dispone il rinvio della causa alla pubblica udienza della prima sezione civile.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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