Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.34991 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9422-2020 proposto da:

I.B., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato IVANA CALCOPIETRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (c.f. *****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. cronologico 1743/2019 della CORTE DI APPELLO di CATANZARO, depositato il 12/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Vella Paola.

RILEVATO

che:

1. Il cittadino nigeriano I.B., n. Benin City (Edo State) il *****, ha adito il Tribunale di Catanzaro impugnando il decreto con cui la competente Commissione territoriale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, basata sull’allegazione: a) di aver vissuto a Benin City, in una famiglia benestante composta dai genitori e due fratelli e sorelle più piccoli; b) di aver frequentato la scuola secondaria senza conseguire il diploma, di essersi sposato nel 2009 e di avere un figlio che insieme alla madre vive presso i suoi genitori; c) di aver lavorato come manager per dieci anni nell’attività commerciale del padre e di essere venuto in Italia per turismo, affascinato dai racconti del padre che vi si era recato più volte.

1.1. Il Tribunale adito ha rigettato tutte le domande proposte, con ordinanza confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro, la quale: i) non ha ritenuto necessaria una nuova audizione del ricorrente, in quanto già “sentito dalla Commissione territoriale e nel corso del giudizio di prime cure”, e “messo nelle condizioni di riferire ogni circostanza utile, illustrando peraltro con chiarezza le ragioni del suo espatrio”; ii) ha negato la sussistenza dei presupposti “per la concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, avendo l’istante posto a fondamento della sua richiesta una mera aspirazione a condizioni di vita migliori, nonché la curiosità di conoscere un paese di cui aveva sentito parlare molto bene”; iii) ha osservato che il ricorrente proviene dal sud della Nigeria, una zona dove “non risulta operare l’organizzazione Boko Haram (…) e dove le aggressioni di matrice etnica e religiosa sono, nella sostanza, episodiche e comunque tali da non determinare una situazione di pericolo o minaccia individuale”, mentre gli altri rischi connessi “alla esistenza di atti di delinquenza comune (tra cui soprattutto rapine), ad episodi di violenza dettata da motivi politici, nonché a scontri tra confraternite (ad es. quella dei neo Black Movement e quella dei Mafiti) non assumono rilevanza tale da integrare un conflitto armato (…) in quanto si tratta di episodi sostanzialmente occasionali” (come da dati riportati dall’organismo Fund For Peace, gennaio-marzo 2016); iv) ha negato la protezione umanitaria, poiché “non risulta neppure allegata la sussistenza di un’emergenza sanitaria o alimentare nel suo paese tale da non offrire alcuna garanzia di vita qualora vi facesse ritorno” (essendo stato scongiurato il rischio di contagio dell’ebola e mancando qualsivoglia allegazione di “vulnerabilità connessa alla diffusione della febbre di lassa”) né emergono “dal narrato dell’istante, anche alla luce della ritenuta non credibilità dello stesso, concreti ed oggettivi elementi (…) di una condizione soggettiva tale da determinare il riconoscimento dell’invocata misura”, non avendo l’istante “riferito di particolari criticità nella sua zona di provenienza, ove peraltro godeva di una buona posizione economica”.

1.2. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese, limitandosi a depositare un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla discussione orale.

2. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di Consiglio non partecipata del 21 settembre 2021, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

2.1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 17; nonché “nullità della sentenza per omessa pronuncia, difetto di istruttoria e falsa motivazione e travisamento dei fatti” (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per essere la decisione fondata su C.O.I. aggiornate fino a marzo 2016 e dunque “obsolete di ben tre anni rispetto al momento della decisione”, nonostante il ricorrente avesse allegato in appello specifiche fonti più aggiornate, come il report EASO 2018 e il sito internet viaggiaresicuri al 2020.

2.2. Con il secondo mezzo ci si duole della violazione dell’art. 115 c.p.c.; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 17, sempre per l’acquisizione di C.O.I. non aggiornate e la mancata considerazione di quelle aggiornate allegate e prodotte in sede di appello.

2.3. Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116 c.p.c.; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, art. 35-bis, commi 10 e 11; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), nonché omessa audizione del ricorrente, travisamento di un fatto decisivo ed omessa pronuncia, per avere la corte territoriale “ritenuto esistente un fatto invero mai accaduto” (ossia l’audizione personale del richiedente da parte del tribunale) laddove l’appellante “si era lamentato del difetto di audizione”, sulla cui effettuazione almeno in secondo grado aveva “motivatamente insistito con la ragione che il racconto fornito dall’appellante alla commissione territoriale era palesemente di pura fantasia, avendo millantato una storia personale si un uomo ricco ed appartenente ad una famiglia facoltosa al sol fine di ingenerare il convincimento che egli avrebbe potuto comprare lo status di rifugiato”, tenuto conto che “in Nigeria gli apparati amministrativi e burocratici sono considerati dalla popolazione come veicoli di corruzione”; e che fosse necessaria una nuova audizione risultava “anche dal verbale di audizione della commissione territoriale condotto il 10.11.2016 ove alla domanda: Lei ha compreso il significato della richiesta di protezione internazionale? La risposta del ricorrente è stata: No”.

2.4. Con il quarto mezzo ci si duole della violazione dell’art. 112 disp.att.c.p.c., dell’art. 132disp.att.c.p.c., n. 4 e dell’art. 118 disp.att.c.p.c.; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; degli artt. 2 e 8 Cedu; degli artt. 2,10 e 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3), per non avere la corte territoriale tenuto conto delle aggiornate allegazioni e produzioni dell’appellante circa l’esistenza in Nigeria di violenza generalizzata, privazione dei diritti umani, condizioni sanitarie compromesse, grave inquinamento da idrocarburi (specie nel Delta State), sicché “il richiedente, attualmente in Italia da quasi cinque anni, ha ricostruito una nuova vita sicuramente migliore rispetto a quella che vivrebbe nel proprio paese di origine (dove gli standard sono abbondantemente al di sotto dei minimi livelli accettabili per i diritti umani)”.

3. Preliminarmente si rileva che con ordinanza interlocutoria n. 23517 del 27/08/2021 la Sezione civile Sesta-1 di questa Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza delle seguenti questioni, ritenute di notevole complessità ermeneutica: i) possibilità di configurare come error in procedendo il comportamento del giudice di merito che abbia violato il dovere di cooperazione istruttoria, avuto riguardo all’onere della prova attenuato gravante sul richiedente protezione D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c), a prescindere dall’allegazione o dalla dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli scaturite dall’inadempimento del dovere; ii) sussistenza o meno, in caso di denuncia della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 – per avere il giudice del merito rigettato la domanda di protezione senza indicare le fonti informative sulla base delle quali ha tratto il suo convincimento -dell’onere del ricorrente di allegare COI aggiornate e attendibili in grado di determinare un esito della lite diverso, con esistenza solo in quest’ultimo caso dell’interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c.

4. Le suddette questioni assumono rilievo decisivo per la definizione della causa, con particolare riguardo ai primi due motivi del ricorso, con la conseguenza che è opportuno rinviarne la trattazione a nuovo ruolo, in attesa della prevista decisione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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