Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.34992 del 17/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4671-2021 proposto da:

O.B., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE PIZZI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (c.f. *****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

Avverso il decreto n. cronologico 9921/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 23/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Vella Paola.

RILEVATO

che:

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35 -bis, depositato il 31/01/2018, la cittadina nigeriana O.B., nata il ***** in un villaggio dell’Edo State, ha adito il Tribunale di Milano per impugnare il decreto notificatogli il 05/01/2018 con cui la competente Commissione territoriale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria, allegando di essere fuggita dalla Nigeria per sottrarsi a maltrattamenti, percosse, violenze (causa di plurimi aborti) e minacce del marito, un contadino molto più anziano di lei, capo di un cult segreto degli Ogboni, che era stata costretta a sposare dal proprio padre, deceduto il quale aveva perciò deciso di abbandonare, scappando a Benin City dove lavorava come inserviente in un ospedale, ma dove era stata raggiunta e picchiata dal marito, che aveva anche ferito con un coltello il ragazzo col quale si era fidanzata.

1.1. Il Tribunale adito ha ritenuto “il racconto poco credibile in special modo per quanto riguarda le modalità della partenza”, riscontrando “una contraddizione nel descrivere il viaggio organizzato da trafficanti e negare che vi sia un interesse da soddisfare di costoro”, rilevando che “viene recisamente negata la prostituzione, nel cui quadro tutto di spiegherebbe meglio” e concludendo che “la vicenda narrata è poco dettagliata per essere credibile e presenta numerose incongruenze”. Ha quindi sommariamente escluso la sussistenza dei presupposti delle tre forme di protezione invocata.

1.2. Avverso la decisione il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione. L’intimata Amministrazione dell’Interno non ha svolto difese, limitandosi a depositare un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla discussione orale.

2. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di Consiglio non partecipata del 21 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

2.1. Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1-bis, e art. 35; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria senza assolvimento del dovere di cooperazione istruttoria, mediante l’acquisizione di specifiche C.O.I. aggiornate sulla condizione sociale delle donne e sul tema dei matrimoni forzati in Nigeria, alla luce del dettagliato racconto delle vessazioni subite dalla ricorrente, con conseguente apparenza della motivazione sul punto.

2.2. Il secondo mezzo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, nonché difetto di motivazione in ordine al diniego di protezione umanitaria e omesso esame di fatti decisivi documentati, avuto riguardo alla grave patologia da cui la ricorrente è affetta (HIV).

3. All’esito della camera di consiglio, essendo emersi possibili indici di esposizione della ricorrente allo sfruttamento sessuale nell’ambito del circuito della tratta di esseri umani, meritevoli di approfondimento, il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni per una decisione camerale ex art. 380-bis c.p.c., con conseguente rimessione della causa alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

PQM

Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile e dispone rinvio a nuovo ruolo.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472