LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18749-2020 proposto da:
S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LILIO 109, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO GUIDA, rappresentato e difeso dall’avvocato EMANUELE CATANIA;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA PALERMO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 276/2020 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, depositata il 16/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. S.E. ha proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso la sentenza n. 276/2020 del Tribunale di Termini Imerese, pubblicata il 16 aprile 2020.
Resiste con controricorso la Prefettura di Palermo, in persona del prefetto pro tempore.
2. Con sentenza resa in data 10 settembre 2015, il Giudice di Pace di Termini Imerese annullò la sola sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo in relazione all’opposto verbale 4 giugno 2015 di contestazione di violazione al C.d.S. elevata a S.E. dalla Sezione di Polizia Stradale di Palermo.
Il Tribunale di Termini Imerese, accogliendo l’appello proposto dalla Prefettura di Palermo il 14 marzo 2016, ha poi riformato la sentenza di primo grado, confermando altresì la legittimità della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo. In via pregiudiziale, il Tribunale ha rilevato che la notifica della sentenza effettuata dal S. il 4 gennaio 2016 presso gli uffici della Prefettura di Palermo, e non presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, non fosse idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, dovendosi perciò considerare tempestivo l’appello notificato il 14 marzo 2016.
3. L’unico motivo del ricorso di S.E. denuncia la nullità della sentenza o del procedimento, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione alla violazione degli artt. 325,326,285 e 292 c.p.c. Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto ammissibile l’atto di appello proposto dall’Avvocatura Distrettuale, benché tardivo in ragione dell’inutile decorso dei trenta giorni dalla notifica della sentenza alla Prefettura di Palermo, rimasta contumace in primo grado.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.
Il motivo di ricorso è fondato.
La sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo consegue automaticamente, ex art. 176 C.d.S., comma 22, alle violazioni di cui all’art. 176 C.d.S., comma 19.
L’azione proposta da S.E. dava perciò luogo ad una opposizione al verbale di accertamento di violazione del C.d.S., D.Lgs. n. 150 del 2011 ex art. 7 (e non ad una impugnazione del preavviso di fermo amministrativo D.P.R. n. 602 del 1973 ex art. 86, avendo natura di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Termini Imerese). Nel giudizio D.Lgs. n. 150 del 2011 ex art. 7, l’opposizione si estende, invero, anche alle sanzioni accessorie; la legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato; il ricorso ed il decreto sono notificati a cura della cancelleria all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato e l’amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Ne consegue che, derogando la norma, come già la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, commi 1 e 2, non è obbligatoria la notifica all’Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi, né, ove l’autorità opposta sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), la notificazione degli atti giudiziari e delle sentenze (Cass. Sez. Unite, 24/08/1999 n. 599; Cass. Sez. 6 – 2, I 07/11/2013, n. 25080; Cass. Sez. 2, 19/06/2007, n. 14279).
Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di opposizione, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, deve essere effettuata alla stessa autorità opposta e non presso l’ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 c.p.c., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un’amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11.
In base a tali principi, in seguito alla notifica della sentenza di primo grado effettuata da S.E. il 4 gennaio 2016 presso gli uffici della Prefettura di Palermo, era intempestivo l’appello notificato dall’amministrazione il 14 marzo 2016, non avendo osservato il termine breve ex art. 325 c.p.c.
Essendo accertata l’inammissibilità all’appello proposto dalla Prefettura di Palermo, in accoglimento del ricorso va disposta, a norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto il processo non poteva essere proseguito.
La Prefettura di Palermo va condannata a rimborsare a S.E. le spese processuali sostenute nel giudizio di appello e nel giudizio di cassazione, negli importi liquidati in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il processo non poteva essere proseguito, stante l’inammissibilità dell’appello, e condanna la Prefettura di Palermo al rimborso delle spese processuali sostenute da S.E. nel giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 600,00, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021