LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25038-2020 proposto da:
M.L., difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.;
– ricorrente –
contro
B.A.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 190/2020 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 17/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’avvocato M.L. impugna la sentenza n. 190/2020 del 17 giugno 2020 resa dalla Corte d’appello di Campobasso. L’intimato avvocato B.A.C. non ha svolto attività difensive.
Il motivo di ricorso ipotizza la violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 89 c.p.c., dell’art. 24 Cost., degli artt. 368, 317 e 374 c.p., degli artt. 342 e 350 c.p.c., nonché l’omessa valutazione della “omessa registrazione della sentenza n. 157/08 da parte dell’Agenzia delle Entrate di Termoli”. A pagina 6 di ricorso, esaurita la “premessa necessaria” sui “motivi di fatto”, si narra della citazione proposta da B.A.C. davanti al Tribunale di Larino e poi del giudizio di appello intrapreso da M.L.. Dalla sentenza impugnata, si apprende che il giudizio aveva ad oggetto la restituzione di una somma vantata dal B..
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso proposto potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.
Il ricorso è del tutto carente del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il quale impone che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perché la Corte di cassazione possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (cfr. Cass. Sez. U, 18/05/2006, n. 11653).
I dieci motivi di censura, peraltro, elencati negli ultimi due righi di pagina 8 e nelle pagine 9 e 10 dei ricorso, non rivelano minimamente i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Non devono regolarsi le spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensive.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021
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