LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25017/2019 R..G., proposto da:
G.G., rappresentato e difeso dall’avv. Piero Petrocchi e dall’avv. Massimo Scardigli, con domicilio eletto in Roma, Viale Angelico n. 36/B;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PISA, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppina Gigliotti, con domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie n. 114, presso l’avv. Luigi Parenti;
– controricorrente –
avverso la sentenza del tribunale di Pisa n. 1335/2019, depositata in data 21.2.2020;
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del giorno 17.9.2021 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.
RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. G.G. ha proposto opposizione dinanzi al giudice di pace di Pisa, avverso il verbale di accertamento con cui il Comune resistente gli aveva contestato la violazione degli artt. 7-14 C.d.S., per aver circolato in zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione.
Ha dedotto l’inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta e l’intervenuta decadenza dell’amministrazione dalla potestà sanzionatoria, respingendo l’addebito ed instando, in subordine, per la riduzione della sanzione.
Il giudice di pace ha dichiarato la tardività dell’opposizione.
Su appello del G., il tribunale pisano ha confermato la decisione di primo grado.
Ha osservato la sentenza che la notifica era stata correttamente eseguita in Germania mediante il servizio postale, conformemente al disposto dell’art. 201 C.d.S., e che comunque, sebbene la Germania non accettasse le notifiche a mezzo posta, ma solo mediante invio all’autorità centrale del Land di residenza del destinatario, tuttavia la violazione di tali disposizioni non comportava la inesistenza della notifica stessa, ma la sua nullità che – nella specie – era stata sanata per raggiungimento dello scopo, dato che il destinatario era stato posto in condizione di impugnare tempestivamente il verbale.
La cassazione della sentenza è chiesta da G.G. con ricorso in tre motivi, illustrati con memoria.
Il Comune di Pisa ha svolto difese, depositando controricorso.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in Camera di Consiglio.
2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 201 C.d.S., comma 3, e dell’art. 10 Cost., comma 1" ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che la normativa interna del C.d.S. doveva conformarsi alla norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Quindi, la notifica eseguita a mezzo posta non poteva considerarsi valida, dovendosi applicare l’art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 1977 sulla notifica all’estero dei documenti in materia amministrativa.
Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 201 C.d.S. e dell’art. 142 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto che la notifica a mezzo posta costituisse una modalità alternativa del tutto ammissibile rispetto alle formalità previste dalle norme internazionali, potendo farsi ricorso alla prima solo in assenza di una diversa disciplina internazionale. In ogni caso, anche a norma dell’art. 142 c.p.c., per la notifica a mezzo posta era necessario l’intervento del Pm e la trasmissione dell’atto al Ministero degli esteri a pena di nullità.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 156 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che il tribunale abbia ritenuto che la notifica eseguita a mezzo posta e non mediante le formalità previste dalla Convenzione di Strasburgo fosse nulla, mentre, essendo state seguite modalità del tutto difformi da quelle previste, ne conseguiva l’assoluta inesistenza dell’atto e la sua insanabilità.
3. I tre motivi, da esaminare congiuntamente – sono inammissibili.
Il tribunale non si è limitato ad affermare la validità della notifica a mezzo posta del provvedimento sanzionatorio, ma ha anche valutato l’applicabilità delle norme della Convenzione di Strasburgo 24 novembre 1977 (ratificata con la L. 21 marzo 1983, n. 149), tenendo conto del fatto che la Germania aveva formulato riserva alle disposizioni che consentivano l’esecuzione della notifica a mezzo posta anche in materia giudiziaria.
La pronuncia, precisando anche che la violazione delle norme in tema di notifica all’estero – applicabili nel caso in esame – integrasse una nullità sanabile e non una causa di inesistenza, è basata su due autonome rationes decidendi, la seconda delle quali (vertente sulla qualificazione del vizio della notifica) non è travolta, come si dirà, dai motivi di ricorso.
A tale riguardo deve considerarsi che le sezioni unite di questa Corte – in fattispecie del tutto analoga a quella in esame – hanno stabilito che per la notifica a persona residente in altro Stato membro dell’Unione Europea del verbale di accertamento di infrazione del C.d.S. non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il quale esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia “fiscale, doganale ed amministrativa”, nella quale rientra il verbale di accertamento in quanto atto amministrativo, espressione dell’esercizio di pubblici poteri), né, nei confronti di un cittadino tedesco, può procedersi ai sensi dell’art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 (ratificata con la L. 21 marzo 1983, n. 149) – che consente la notificazione diretta a mezzo del servizio postale dei documenti in materia amministrativa – poiché la Germania ha apposto specifica riserva volta ad escludere la facoltà di notifica per posta di detti atti.
Deve quindi farsi ricorso – a pena di nullità (suscettibile di sanatoria) – all’assistenza dell’autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell’art. 2 della citata Convenzione (Cass. s.u. 2866/2021).
Se, quindi, come si sostiene in ricorso, la notifica della sanzione andava fatta mediante l’assistenza dell’autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell’art. 2 della citata Convenzione e non a mezzo posta, da tale violazione consegue però la nullità e non l’inesistenza della notifica stessa, vizio che è – per principio generale – sanabile per raggiungimento dello scopo e che, nello specifico, il tribunale ha ritenuto sanato.
Nessuna censura è invece sollevata in ricorso circa la correttezza della decisione nel punto in cui ha ritenuto sanata detta nullità, sicché su tale profilo non è ammesso – in questa sede – alcuno scrutinio.
Il ricorso è inammissibile, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1500,00 per onorari, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021