LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15334-2016 proposto da:
A.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO GIAMPIETRO;
– ricorrente –
Contro
INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIPETTA, 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE FLORIO, FABRIZIO DAVERIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 27/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 25/03/2016 R.G.N. 67/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.
PREMESSO che con sent. n. 27/2016, depositata il 25 marzo 2016, la Corte di appello di Trento, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, ha dichiarato legittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per giorni dieci applicata con lettera del 5 marzo 2014 dalla Banca di Trento e Bolzano S.p.A. al proprio dipendente A.R. per avere lo stesso, mentre era direttore della filiale di *****, posto in essere una serie di irregolarità nella ges***** dei rapporti di credito con taluni clienti, in violazione o con elusione delle direttive emesse dagli organi superiori;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, con unico motivo, cui ha resistito con controricorso, assistito da memoria, Intesa Sanpaolo S.p.A., quale incorporante la Banca di Trento e Bolzano S.p.A..
RILEVATO
che con il motivo proposto, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2086,2104,2105,2106 e 2697 c.c., nonché della L. n. 300 del 1970, art. 7 e dell’art. 41 Cost., il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il motivo di appello (incidentale), con il quale era stata riproposta la ques*****, già disattesa dal primo giudice, di illegittimità della sanzione per mancata affissione del codice disciplinare, ed inoltre nelle parti in cui ha ritenuto la contestazione specifica e tempestiva;
– che con il medesimo motivo il ricorrente denuncia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte di appello omesso di esaminare fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, trascurando di considerare i documenti prodotti e operando un’errata valutazione della fattispecie sostanziale dedotta in giudizio.
Osservato quanto alle censure relative alla ritenuta tempestività e specificità della contestazione, che: (a) è consolidato il principio, per il quale, nella materia disciplinare, la valutazione delle ragioni, che possono avere determinato un ritardo nella formulazione dell’addebito, quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa, è riservata al giudice del merito (Cass. n. 281/2016, fra le molte conformi); (b) è altresì consolidato il principio, per il quale anche l’apprezzamento del requisito di specificità della contestazione disciplinare, che ha lo scopo di offrire al lavoratore la possibilità di un’effettiva e adeguata difesa (e che è integrato quando siano fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella loro materialità, i fatti, nei quali il datore di lavoro abbia ritenuto di individuare infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.), costituisce oggetto di un’indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, ove – come nel caso di specie – sorretta da congrua motivazione (Cass. n. 7546/2006, fra le molte conformi);
– quanto alla violazione dell’art. 2697 c.c., che essa è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5): Cass. n. 13395/2018; conforme n. 15107/2013;
– quanto al vizio di motivazione, che esso risulta inammissibile, per la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., u.c., (c.d. “doppia conforme”), con riferimento alla ques***** della mancata affissione del codice disciplinare, nonché con riferimento agli addebiti di cui ai punti 6), 7) e 8) del ricorso; né il ricorrente, per evitare la declaratoria di inammissibilità del motivo, ha indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014);
– che le censure di ordine motivazionale, in ogni caso, non si attengono al modello del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5, quale risultante dalle modifiche introdotte con la riforma del 2012 e dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014), quanto a perimetro applicativo e oneri di deduzione;
– che le richiamate pronunce hanno invero precisato che l’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato a seguito dei recenti interventi, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”;
– che, in definitiva, il ricorso tende ad una rilettura del materiale probatorio e a un nuovo apprezzamento dei fatti di causa e cioè sollecita a questa Corte di legittimità l’esercizio di un’attività giurisdizionale estranea alla funzione e al ruolo alla stessa attribuiti e che è invece propria del giudice di merito, al quale soltanto spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 25608/2013, fra le numerose conformi);
ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;
– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza, il 5 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021
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