Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.35013 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23747-2019 proposto da:

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato LORENZO SPALLINA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO BOMBACCI;

– ricorrente principale –

SICURITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA, 3, presso lo studio dell’avvocato ANGELO MARTUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI GRANATO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato LORENZO SPALLINA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO BOMBACCI;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 91/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/02/2019 R.G.N. 546/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Firenze con la sentenza n 91/2019, in sede di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 9121/2018, respingeva il ricorso di P.V. proposto nei confronti di Securitalia spa, diretto alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato con lettera del 22.11.2010; accoglieva parzialmente la domanda proposta da Securitalia spa diretta alla restituzione, con riferimento al decreto ingiuntivo precettato nell’aprile 2016, delle sole somme nette pagate (a titolo di capitale ed accessori) a seguito del licenziamento, con riferimento al periodo da novembre al giugno 2015, e dichiarava irripetibili le ulteriori somme pagate in esecuzione della sentenza di secondo grado, anche a titolo di spese di lite per i decreti ingiuntivi azionati nel corso del giudizio.

La corte territoriale compensava per un terzo le spese di lite del primo grado ponendo la residua parte a carico del P., che condannava anche al pagamento delle spese sia del giudizio di appello che di quelle del giudizio di legittimità; compensava per un terzo le spese del giudizio di rinvio ponendo la residua parte a carico del P..

La corte fiorentina aveva ritenuto che, in considerazione dei principi enunciati dal Giudice di legittimità, la condotta del lavoratore fosse da qualificarsi quale “abbandono del posto di lavoro” in quanto l’allontanamento dalla postazione di servizio in mancanza di preventivo avviso della centrale operativa e con modalità che non consentivano il controllo dell’ingresso della banca, rappresentavano una illegittima interruzione del servizio di sorveglianza cui il lavoratore era preposto. La Corte riteneva pure fondata la seconda contestazione relativa alla mancata disponibilità ed utilizzazione del giubbotto antiproiettile, (non soltanto non indossato ma anche dimenticato a casa e solo recuperato nel prosieguo della giornata), anche aggravata da specifica recidiva plurima (erano intervenute precedenti contestazioni sul mancato utilizzo del giubbotto antiproiettile).

Entrambe le contestazioni erano ritenute dal giudice del gravame lesive del vincolo fiduciario e dunque idonee a costituire giusta causa di licenziamento, intanto perché l’abbandono del posto di lavoro è causa di licenziamento espressamente prevista dall’art. 140 CCNL applicabile, ma anche in ragione della particolare intensità dell’elemento soggettivo distintivo della condotta in più occasioni già contestata al dipendente.

Quanto alla domanda di restituzione delle somme pagate dal datore di lavoro in esecuzione della sentenza poi cassata, dispositiva della reintegrazione del dipendente e del pagamento del danno in suo favore, la corte d’appello distingueva le somme erogate a titolo risarcitorio (capitale ed interessi) statuendone la restituzione, da quelle invece erogate a titolo di retribuzione fino alla stessa sentenza della cassazione, per le quali nessuna restituzione era dovuta anche se il datore di lavoro aveva rifiutato di ricevere la prestazione.

Avverso detta statuizione P.V. proponeva ricorso affidato a quattro motivi cui resisteva con controricorso la società Securitalia spa con controricorso anche contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo.

Il P. depositava controricorso al ricorso incidentale condizionato.

La causa era fissata per la decisione.

Il sostituto Procuratore Generale depositava conclusioni ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020. Con esse concludeva per il rigetto del ricorso originario ed assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.

1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con riferimento all’art. 140 CCNL Istituti di Vigilanza privata.

Il ricorrente denuncia la mancata ottemperanza al principio enunciato dalla Corte di legittimità circa la valutazione della condotta del lavoratore sotto i due profili identificativi della fattispecie considerata dall’art. 140 CCNL, e quindi il profilo soggettivo (coscienza e volontà della condotta) e profilo oggettivo (totale distacco dal bene da vigilare). In particolare lamenta la valutazione di abbandono del posto di lavoro in presenza di circostanze, affermate dal teste C., quali la chiusura al pubblico della banca nella giornata del sabato, la chiusura a chiave della porta di ingresso, l’allontanamento solo di qualche metro e la durata dell’allontanamento assai circoscritta.

La doglianza risulta inammissibile, poiché rappresenta, sotto il profilo del vizio di violazione di legge, una critica alla valutazione di merito svolta dal giudice. Questa Corte ha chiarito che ” E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. n. 8758/017 – Cass. n. 18721/2018 Peraltro la censura è ulteriormente infondata in quanto la asserita violazione dell’art. 140 CCNL (non allegato), non si ravvisa trattandosi di disposizione che enuncia l’abbandono del posto di lavoro solo quale ipotesi esemplificativa e non tassativa delle cause che determinano il licenziamento per giusta causa.

2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione di norme di diritto quale l’art. 2119 c.c. per non aver, la corte di appello, fatto corretta applicazione dei principi in tema di proporzionalità tra sanzione e condotta. Precisa il ricorrente che la Corte si è limitata a considerare di “indubbio rilievo disciplinare” la circostanza del mancato utilizzo del giubbotto antiproiettile e che la stessa risultava maggiormente grave in ragione dei precedenti disciplinari., mentre avrebbe dovuto indagare (e qui la carenza denunciata), su ulteriori imprescindibili elementi quali l’intensità dell’elemento intenzionale, il grado di affidamento richiesto dalle mansioni, le precedenti modalità di attuazione del rapporto, la durata dello stesso, la natura e tipologia del rapporto medesimo. Tali carenze evidenziano, a giudizio del ricorrente, violazione e non corretta applicazione dell’art. 2119 c.c..

Anche in questo motivo si ravvisano censure dirette alla valutazione del giudice del merito, poiché si suggeriscono elementi di giudizio ritenuti carenti nella determinazione della corte territoriale, così invocando una differente valutazione estranea a questa sede processuale.

Deve peraltro essere ritenuto irrilevante il profilo di censura inerente la distinzione tra servizio semplice e servizio antirapina (ai fini del diverso utilizzo del giubbotto), in quanto non è contestata la sola circostanza che alle ore 9,45, il ricorrente non indossasse l’indumento ma anche che non ne avesse proprio la disponibilità (con l’aggravante dalle precedenti specifiche contestazioni disciplinari). Il motivo è pertanto inammissibile.

3) Con il terzo motivo è denunciata la nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per mancato rispetto dei principi di diritto enunciati dalla Corte di legittimità nella sentenza dispositiva del rinvio. Lamenta il ricorrente la mancata indagine,(coerentemente al disposto della sentenza di rinvio), circa l’intensità dell’inadempimento degli obblighi di sorveglianza e neppure la coscienza e volontà della condotta di abbandono.

Anche tale doglianza è diretta a contrastare la concreta valutazione svolta dal giudice del merito. Peraltro la Corte territoriale ha spiegato il fondamento della sua decisione basato sulla assenza di prova che la porta di accesso alla banca fosse stata chiusa, che fosse stato messo in sicurezza il bene in vigilanza prima dell’allontanamento, e che il ricorrente potesse comunque avere il controllo dell’ingresso della banca alla distanza a cui era collocato (all’interno di un locale). Tali circostanze sono state valutate dal giudice, con giudizio incensurabile in questa sede, come idonee a inverare, con necessario giudizio ex ante, l’ipotesi di una condotta concretamente idonea a rappresentare l’interruzione del servizio cui il dipendente era tenuto. Il motivo è pertanto inammissibile.

4) Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 5 e art. 115 c.p.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver fatto, il giudice di appello, buon governo degli oneri probatori e di valutazione della prova in giudizio.

Come già in molte occasioni affermato “l”esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Cass. n. 19011/2017; Cass. n. 16056/2016).

La valutazione richiesta non può neppure trovare sponda sul versante dell’esame della motivazione e della sua denunciata carenza e contraddittorietà, in quanto le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053/2014 hanno chiarito che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. L’assenza di precise indicazioni inerenti una delle ipotesi sopra enunciate rende quindi inammissibile la censura.

Il ricorso principale è pertanto infondato.

Ricorso incidentale condizionato.

5)La società ha proposto ricorso incidentale condizionato alla ipotesi di accoglimento delle censure deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 (Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). In particolare ha dedotto che, in caso di ritenuta legittimità del licenziamento, accertata nel corso dei gradi del giudizio, fossero da considerarsi di natura risarcitoria tutti gli importi erogati al lavoratore e dunque fossero tutti ripetibili.

6) Con seconda censura la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in punto di spese liquidate.

Entrambe le censure, proposte in via condizionata, sono da ritenersi assorbite dal rigetto del ricorso principale.

Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali liquidate in E 5.250,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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