LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17813-2016 proposto da:
B.D., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO STOPPANI 34, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO AURELI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSELLA SCIOLTI;
– ricorrenti –
contro
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA, in persona del Rettore pro tempore rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT’ORSOLA MALPIGHI, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, rappresentata e difesa dagli avvocati FABIO DANI, CRISTINA CARAVITA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 848/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/01/2016 R.G.N. 497/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
CHE:
1. la Corte d’Appello di Bologna, con una prima sentenza del 2 settembre 2010, in riforma della sentenza di primo grado, respinse la domanda dei ricorrenti in epigrafe – assunti dall’Università di Bologna come collaboratori e funzionari tecnici di VII o VIII qualifica funzionale ed addetti, in forza di convenzioni tra Regione e Università e poi tra l’Ateneo e l’USL 28, a prestare la loro attività presso il Policlinico S. Orsola – volta ad ottenere nella misura dovuta l’indennità prevista dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 indennità finalizzata ad equiparare il trattamento economico complessivo di costoro a quello del personale delle Unità Sanitarie Locali inquadrato nelle qualifiche IX e X;
2. interposto ricorso per cassazione da parte dei lavoratori soccombenti, questa Corte, con sentenza n. 6712 del 2014, ha accolto il nono motivo di gravame, così argomentando: “La Corte territoriale ha respinto la domanda dei ricorrenti ritenendo che essi non avessero fornito la prova delle mansioni svolte pur avendo i ricorrenti depositato i certificati di servizio dai quali desumere le qualifiche possedute sulla cui base procedere all’equiparazione. La Corte ha omesso di motivare circa l’inidoneità di detta documentazione al fine di procedere alla equiparazione richiesta. La Corte territoriale ha omesso, pertanto, di valutare la fondatezza della domanda dei ricorrenti alla luce delle disposizioni da essi citate e, dunque, se l’equiparazione richiesta con i dipendenti del SSN fosse fondata e cioè effettuata tra qualifiche funzionali, dei due settori, omogenee. Nella sentenza non vi è alcun richiamo al D.M. novembre 1982 citato dai ricorrenti a fondamento della loro domanda e dunque nessuna analisi viene compiuta né in ordine all’attuale vigenza di detta tabella di equiparazione, né con riferimento alla considerazione che tale decreto costituisce esplicazione di incensurabile discrezionalità normativa attribuendo rilievo essenziale al dato fattuale dell’equivalenza delle mansioni proprie delle qualifiche coinvolte. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, dovendo il giudice di rinvio procedere alla valutazione della correttezza dell’equiparazione nei termini richiesti dai lavoratori”.
3. in seguito a rituale riassunzione, la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 18 gennaio 2018, in contraddittorio con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna S. Orsola-Malpighi, ha nuovamente riformato la pronuncia di primo grado, respingendo integralmente le domande azionate dai ricorrenti con l’atto introduttivo del giudizio del 25 luglio 2005;
4. la Corte bolognese ha premesso che, “alla luce della sentenza n 6712 del 2014 della Corte di Cassazione, occorre verificare se la produzione dei certificati di servizio possa essere considerata idonea e sufficiente a provare l’equivalenza delle mansioni svolte dai riassumenti con quelle dei livelli IX e X del ruolo sanitario ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui al D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 nella misura prevista per tali livelli e con riguardo al periodo successivo al 30 giugno 1998”; ha quindi considerato che tale produzione non potesse essere ritenuta sufficiente, argomentando che “gli stati di servizio nulla dicono in ordine alle funzioni affidate ed alle mansioni concretamente espletate dai riassumenti e nessuna allegazione è stata prospettata con riferimento al contenuto delle funzioni e mansioni delle figure professionali rispetto alle quali viene rivendicata l’equiparazione ai fini dell’erogazione della cosiddetta indennità D.M.”;
5. “indipendentemente dal rilievo che precede”, secondo la Corte, “sotto il profilo della corrispondenza di funzioni e mansioni appare pienamente legittima l’equiparazione al personale inquadrato nella categoria D per i riassumenti che vantavano l’inquadramento come assistenti tecnici e nella categoria Ds per i riassumenti che vantavano l’inquadramento come funzionari tecnici”, tanto sulla scorta del CCNL 1998/2001; “dalla comparazione fra dette declaratorie professionali e quelle contenute nel D.P.C.M. 24 settembre 1981 – per i giudici d’appello – emerge la sostanziale identità e comunque piena corrispondenza di contenuto di funzioni e mansioni fra il personale inquadrato da tale provvedimento nella settima qualifica funzionale e la figura professionale di collaboratore tecnico professionale di cui al CCNL 1998/2001, nonché fra il personale inquadrato dal provvedimento richiamato nell’ottava qualifica funzionale, nono livello, e la figura professionale di collaboratore tecnico professionale esperto”; conclusivamente, non risulta, ad avviso della Corte, “una corrispondenza sostanziale fra le funzioni e le mansioni, come emergenti dalle declaratorie professionali sopra richiamate, e quelle del personale inserito nel ruolo dirigenziale di primo e secondo livello” del personale sanitario;
6. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto nuovamente ricorso i soccombenti, con due motivi; hanno resistito con distinti controricorsi Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna – Policlinico Sant’Orsola-Malpighi; successivamente gli eredi di uno dei ricorrenti per cassazione, deceduto il 7 gennaio 2017, hanno depositato “memoria di costituzione spontanea e difesa nell’interesse dei successori a titolo universale del Signor B.G.”;
i ricorrenti e l’Azienda Ospedaliera hanno comunicato memorie.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, assumendo che il diritto degli istanti trova in detta disposizione la sua fonte diretta che ne condiziona la corresponsione alla sola adozione della tabella ministeriale; secondo i ricorrenti “l’equiparazione fra le due categorie deve essere disposta sulla sola base della qualifica posseduta e della tabella di equiparazione, mentre non sono richiesti ulteriori requisiti, neppure il possesso del titolo di studio ordinariamente richiesto per l’accesso al corrispondente livello ospedaliero”, mentre la Corte territoriale avrebbe errato a condurre “l’accertamento dell’effettività delle mansioni svolte dai ricorrenti”, stante l’operatività delle disposizioni di cui al D.M. 9 novembre 1982;
con il secondo mezzo si denuncia: “Erroneità ed insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte d’appello di Bologna disatteso il rinvio di cui alla sentenza della Cassazione n. 6712/14, omettendo di valutare la fondatezza delle domande dei ricorrenti alla luce delle disposizioni da essi citate e di analizzarle in ordine all’attuale vigenza del D.M. 9 novembre 1982 e della relativa tabella di equiparazione, né con riferimento alla considerazione che tale decreto costituisce esplicazione di incensurabile discrezionalità normativa attribuendo rilievo essenziale al dato fattuale della equivalenza delle mansioni proprie delle qualifiche coinvolte”;
2. il Collegio giudica il ricorso, valutati entrambi i motivi, inammissibile;
2.1. preliminarmente occorre evidenziare che, come ricordato nello storico della lite, la sentenza impugnata risulta ancorata a due distinte rationes decidendi, autonome l’una dall’altra, e ciascuna, da sola, posta a fondamento del dictum di rigetto della domanda attorea in seguito al rinvio disposto da questa Corte;
in primo luogo i giudici d’appello, alla luce della tabella D allegata al D.M. 9 novembre 1982, hanno ritenuto che “gli stati di servizio nulla dicono in ordine alle funzioni affidate ed alle mansioni concretamente espletate dai riassumenti e nessuna allegazione è stata prospettata con riferimento al contenuto delle fuhzioni e mansioni delle figure professionali rispetto alle quali viene rivendicata l’equiparazione ai fini dell’erogazione della cosiddetta indennità D.M.”, facendone discendere l’infondatezza della domanda perché “non risulta possibile effettuare quell’operazione di raffronto che costituisce il presupposto logico-giuridico per il riconoscimento del diritto azionato dai riassumenti” (pag. 5 sentenza impugnata);
in secondo luogo, “indipendentemente dal rilievo che precede”, la Corte bolognese ha argomentato il rigetto delle pretese degli appellati procedendo alla comparazione con “il contenuto delle funzioni e mansioni delle figure professionali della contrattazione collettiva in vigore” al 30 giugno 1998 (CCNL 1998-2001, avente efficacia dal 1 gennaio 1998); ha ritenuto, quindi, che “sotto il profilo della corrispondenza di funzioni e mansioni appare pienamente legittima l’equiparazione al personale inquadrato nella categoria D per i riassumenti che vantavano l’inquadramento come assistenti tecnici e nella categoria Ds per i riassumenti che vantavano l’inquadramento come funzionari tecnici”, sicché – per i giudici d’appello – “emerge la sostanziale identità e comunque piena corrispondenza di contenuto di funzioni e mansioni fra il personale inquadrato da tale provvedimento nella settima qualifica funzionale e la figura professionale di collaboratore tecnico professionale di cui al CCNL 1998/2001, nonché fra il personale inquadrato dal provvedimento richiamato nell’ottava qualifica funzionale, nono livello, e la figura professionale di collaboratore tecnico professionale esperto”; la Corte territoriale ne ha tratto il convincimento circa “una corrispondenza sostanziale fra le funzioni e le mansioni, come emergenti dalle declaratorie professionali sopra richiamate, e quelle del personale inserito nel ruolo dirigenziale di primo e secondo livello” del personale sanitario, atteso che “dal raffronto fra il contenuto letterale delle declaratorie inerenti alle qualifiche funzionali settima e ottava ed il contenuto della normativa richiamata in tema di dirigenza non sembra possibile ricondurre le professionalità vantate dai riassumenti a quella dei dirigenti non risultando in alcun modo i tratti distintivi della “corresponsabilità nella gestione delle attività’ e della partecipazione alla programmazione lavorativa con gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali che connotano specificamente la professionalità dei dirigenti” (pagg. 6 e ss. sentenza impugnata);
che si tratti di una seconda ratio decidendi è reso manifesto non solo dalla esplicita affermazione della Corte territoriale che introduce questa parte della motivazione con la formula “indipendentemente dal rilievo che precede”, palesando così l’intenzione di proporre una ulteriore ragione giuridica, autonoma rispetto a quella già resa, in grado di fornire al dictum decisorio una distinta base di convincimento, ma anche perché, oggettivamente, questa seconda parte dell’argomentazione si radica tutta sulla comparazione in astratto delle declaratorie, anche con specifico riferimento alle posizioni dirigenziali, laddove la prima ragione della decisione è invece centrata sulle “funzioni affidate e (sulle) mansioni concretamente espletate dai riassumenti”;
2.2. orbene, al giudice non è preclusa da alcuna disposizione normativa la possibilità di porre a fondamento della sua decisione una pluralità di rationes decidendi, distinte ed autonome, atteso che gli artt. 276 e 279 c.p.c. si limitano a stabilire un ordine di esame e di decisione delle questioni, imponendo di decidere prima le questioni di rito, in quanto esse pregiudicano astrattamente la possibilità di decidere nel merito, ma essendo viceversa il giudice libero di decidere sul merito, individuando la questione e le ragioni da porre a base della decisione (cfr. Cass. SS.UU. n. 11799 del 2017, in motivazione); la Corte territoriale poteva, dunque, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esaminare ed accoglierne anche una seconda, al fine di sostenere la pronuncia nel caso in cui la prima fosse risultata erronea (v. Cass. n. 15399 del 2018; Cass. n. 21490 del 2005);
2.3. anche autorevole dottrina ammette la coesistenza in una unica motivazione di una pluralità di rationes decidendi, in correlazione con il principio di economia processuale, spiegando che talvolta l’estensore è portato a dilungarsi nel discorso giustificativo, anche oltre le necessità di argomentazione manifestatesi nella deliberazione, per corroborare con maggior forza di persuasione la correttezza del suo decidere con l’intenzione, quasi sempre sottintesa, di prevenire in assoluto l’annullamento o la riforma della sentenza, grazie alla conseguente dilatazione dei motivi di gravame;
2.4. naturalmente occorre distinguere il caso in cui la motivazione ulteriore sia volta a sorreggere con più argomenti (anche su piani gradati) la decisione di un medesimo aspetto della domanda – in relazione al quale il gravame avverso la sentenza deve “vincere” tutti quegli argomenti, ciascuno dei quali si pone come autonoma ed, autosufficiente ratio decidendi – dall’ipotesi in cui l’argomentare assume le caratteristiche della motivazione ad abundantiam, come è tipicamente il caso in cui il giudice impropriamente inserisca in sentenza argomentazioni sul merito, ipotetiche e virtuali, dopo una statuizione di inammissibilità, rispetto alle quali la parte soccombente non ha l’onere, né ovviamente l’interesse, ad impugnare, per il motivo che dette valutazioni provengono da un giudice che, con la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità, si è già spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa (v. Cass. SS.UU. n. 3840 del 2007; successive conformi: Cass. n. 15234 del 2007; Cass. n. 930 del 2012; Cass. n. 3229 del 2012);
più in generale, è pacifico come non sia ammissibile un motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam e, pertanto, non costituente ratio decidendi della medesima (v. Cass. n. 8755 del 2018; Cass. n. 23635 del 2010; Cass. n. 7074 del 2006; Cass. n. 24591 del 2005); ma, nella specie, è chiaro che entrambe le ragioni poste a fondamento della decisione qui impugnata attengono al merito e, per quanto detto, la seconda sorregge il dictum per un aspetto sicuramente diverso da quello individuato con la prima, così sintetizzando una regola di disciplina connessa alla fattispecie concreta che ha costituito un fondamento logico-giuridico indipendente di cui si è avvalsa la Corte di Appello per risolvere la controversia (cfr. Cass. n. 3236 del 1985; Cass. n. 19433 del 2003), non meramente rafforzativa della trama argomentativa esibita con la prima ratio decidendi ma consistente in una statuizione autonoma che assurge a premessa logica di per sé sufficiente a giustificare la pronuncia adottata e destinata a divenire operativa nell’ipotesi di erroneità dell’altra (cfr. Cass. n. 5778 del 1988);
2.5. entrambi i motivi di ricorso per cassazione all’esame del Collegio aggrediscono esclusivamente la prima ratio decidendi della sentenza impugnata, risultando centrato il primo mezzo di gravame sostanzialmente sulla critica “all’accertamento dell’effettività delle mansioni svolte” ed il secondo – in disparte l’inammissibile invocazione di un vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5 non più sindacabile secondo gli enunciati posti da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 – sulla omessa valutazione della fondatezza delle pretese alla luce del D.M. 9 novembre 1982 e della relativa tabella di equiparazione; mentre non risulta efficacemente contrastata l’altra e separata ragione del decidere, in cui si articola la pronuncia sul merito della regiudicanda, non essendo all’uopo neanche utilizzabili i contenuti della memoria comunicata dai ricorrenti, atteso che il vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2, la cui funzione – al pari della memoria prevista dall’art. 378 c.p.c., sussistendo identità di ratio – è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass. n. 30760 del 2018; Cass. n. 17893 del 2020);
2.6. vale allora l’insegnamento costante nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo il quale laddove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronunzia – sia che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, sia che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso della impugnazione; questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano; è sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (in termini, Cass. n. 12372 del 2006; tra le tante: Cass. n. 2736 del 2013; Cass. n. 25540 del 2009; Cass. n. 10420 del 2005; Cass. n. 2274 del 2005; Cass. n. 10134 del 2004; Cass. n. 4349 del 2001) ovvero, come pure altro orientamento ritiene, per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (da ultimo Cass. n. 13880 del 2020, che richiama Cass. n. 24076 del 2017; Cass. n. 27015 del 2016; Cass. n. 19254 del 2011; Cass. n. 1658 del 2007; Cass. n. 14740 del 2005);
applicando siffatto incontrastato principio al caso che ci occupa, ne consegue che, non costituendo una delle indicate rationes decidendi oggetto di idonea impugnazione ed a prescindere dalla correttezza di essa, è del tutto ultronea la verifica della fondatezza delle censure mosse all’autonoma, alternativa e distinta ratio decidendi, perché anche nella eventualità dovesse pervenirsi all’accoglimento di esse in nessun caso potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, atteso che questa rimarrebbe comunque ferma sulla base del profilo della sua ratio non censurato, privando in tal modo l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata;
3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
occorre altresì dare atto della sussistenza, per i ricorrenti, dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito, in favore di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, nonché Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%, in favore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Bologna Policlinico Santorsola Malpighi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021