Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35024 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28642-2020 proposto da:

N.D., N.F., elettivamente domiciliati in Roma, Via Montaione, 48, presso lo studio dell’avvocato Francesco Rivellini, rappresentati e difesi dall’avvocato Leopoldo Di Nanna;

– ricorrenti –

contro

PREFETTO PROVINCIA BARI, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 529/2020 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 05/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

RILEVATO

che:

1. Novelli Daniele ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Bari, che rigettando l’appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di rigetto di opposizione ad ordinanza emessa dalla Prefettura di Bari di sospensione della patente di guida ex art. 186, comma 2, ed ex art. 186 bis C.d.S..

2. La Prefettura di Bari si è costituita con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo di due motivi di ricorso si censura la sentenza del Tribunale di Bari nella parte in cui ha ritenuto applicabile la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida anche alla violazione dell’art. 186 bis C.d.S., così violando l’art. 186 cod. cit., comma 2.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: La censura appare manifestamente fondata in quanto l’art. 186 C.d.S., comma 2, fa riferimento al superamento del valore soglia di 0,5 g/l, mentre l’art. 186 bis fa riferimento al tasso alcolemico intercorrente tra O e 0,5 g/l. In tale seconda ipotesi, non è prevista la sospensione della patente di guida.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

L’art. 186 C.d.S., infatti, prevede per chi si sia posto alla guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), oltre alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 543 ad Euro 2.170, anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

L’art. 186 bis del C.d.S., invece, disciplina la differente ipotesi del totale divieto per alcune categorie di soggetti che si pongono alla guida, tra i quali anche i neo-patentati, di assunzione di bevande alcoliche anche nella minima quantità normalmente consentita. Per tali categorie individuate dall’art. 186, comma 1, lett. a), b), c) e d), vi è un divieto assoluto di assunzione di bevande alcoliche con la previsione di una autonoma fattispecie di illecito amministrativo qualora il tasso alcolemico risulti superiore a 0 ma non superi la soglia di 0,5.

In tale seconda ipotesi, tuttavia, non è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. Pertanto, deve farsi applicazione del “principio di stretta legalità” che connota le sanzioni amministrative come sancito dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, secondo cui: Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

4. Il motivo va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Brindisi in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia al Tribunale di Bari in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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