Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.35026 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28028-2017 proposto da:

COCA – COLA HBC ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO, 20, presso lo studio dell’avvocato LUCA DI PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CASTIGLIONE;

– ricorrente –

contro

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE, 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SOTTILE, rappresentato e difeso dall’avvocato DARIO ABBATE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4081/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/05/2017 R.G.N. 7072/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

che, con sentenza del 29 maggio 2017, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e accoglieva la domanda proposta da T.S. nei confronti di Coca Cola HBC Italia S.r.l., avente ad oggetto la costituzione del rapporto di lavoro con la predetta Società quale utilizzatrice della prestazione resa dal T. nell’ambito di una somministrazione irregolare e la condanna della stessa Società al risarcimento del danno L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, quantificata in dodici mensilità;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di decadenza dall’azione, trattandosi di domanda di costituzione del rapporto in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto di lavoro, generiche le causali dei successivi contratti di somministrazione e carente la prova dell’effettiva ricorrenza delle ragioni addotte a giustificazione del ricorso alla somministrazione, articolata su capitoli generici tali da rendere l’assunzione della prova testimoniale irrilevante e superflua, e perciò inammissibili, non soggetta a censura la quantificazione del risarcimento riconosciuto;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, il T..

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di aver pronunziato su un’eccezione di decadenza dall’azione L. n. 183 del 2010, ex art. 32 mai sollevata dalla stessa Società;

– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in una con il vizio di omessa motivazione, la Società ricorrente imputa alla Corte territoriale di essersi pronunziata per la conferma della decisione di primo grado, che aveva ritenuto l’irregolarità della somministrazione a partire dal primo contratto stipulato sotto la vigenza della L. n. 196 del 1997, scrutinandola alla stregua del diverso parametro normativo dato dal D.Lgs. n. 276 del 2003;

– che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, art. 21, comma 1, lett. c), e art. 132 c.p.c. la Società ricorrente lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento espresso dalla Corte territoriale circa la nullità dei contratti di somministrazione in questione a motivo della ritenuta genericità della causale;

– che con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115,132,245 e 420 c.p.c. per non aver la Corte territoriale dato corso all’istruttoria per l’accertamento dell’effettiva ricorrenza delle ragioni indicate in contratto, per quanto in termini ampi e non legate a situazioni tipizzate dalla legge o dal contratto collettivo e ciononostante aver motivato – si sostiene pertanto in modo solo apparente in ordine alla carenza di prova sul punto;

– che nel quinto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, nonché il vizio di omessa motivazione è prospettato in relazione all’omessa pronunzia sull’impugnata statuizione del primo giudice circa le conseguenze sanzionatorie dell’accoglimento della domanda ed alla conseguente conferma della statuizione stessa con riguardo alla decorrenza del sancito diritto alle retribuzioni spettanti a motivo della costituzione del rapporto dalla data della domanda anziché da quella della sentenza che quella costituzione aveva disposto;

– che il primo motivo deve ritenersi inammissibile in quanto, attenendo ad una eccezione che si precisa non essere mai stata sollevata, risulta privo di incidenza decisiva sullo scrutinio della vicenda;

– che parimenti inammissibile si rivela il secondo motivo, muovendo il denunciato vizio di omessa pronunzia in ordine al motivo d’appello inteso a censurare l’illegittimità sancita dal giudice di prime cure dei contratti di lavoro temporaneo conclusi sotto la vigenza della L. n. 196 del 1997 da ragioni di carattere meramente terminologico, derivandosi il vizio de quo da una questione meramente terminologica, ovvero dall’aver la Corte territoriale dato inizio all’esame del merito dell’impugnazione della Società esordendo con la frase “La fattispecie del contratto di somministrazione è disciplinata dal D.Lgs. n. 276 del 2003”, così da accreditare su questa sola base il discendere della conferma della decisione del primo giudice circa la costituzione del rapporto a far data dal primo contratto soggetto alla L. n. 196 del 1997 dall’erronea applicazione di un diverso complesso normativo;

– che il terzo ed il quarto motivo, che in quanto entrambi intesi a confutare il convincimento della Corte territoriale circa la genericità dell’indicazione in contratto e la sostanziale non sussistenza delle ragioni effettive legittimanti il ricorso ai contratti di lavoro temporaneo/somministrazione, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, per sottrarsi la motivazione, pur sintetica, resa dalla Corte territoriale alla censura della Società ricorrente che si spinge ad affermarne il carattere meramente apparente, essendosi viceversa la Corte medesima correttamente attenuta all’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 8.5.2012, n. 6933) secondo cui necessariamente le ragioni del ricorso alla somministrazione devono essere indicate per iscritto nel contratto ed indicate con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni legittimanti la conclusione del contratto, prevedendo la normativa, quale “condizione di liceità”; che il contratto sia stipulato solo in presenza di ragioni rientranti in quelle categorie da indicare per iscritto nel contratto a pena di nullità e tali da rendere possibile la verifica della loro effettività, richiedendo la normativa medesima che l’accertamento giudiziale consista nella verifica dell’esistenza di tali ragioni, di modo che l’indicazione non può essere né tautologica né generica, né può risolversi in una parafrasi della norma, dovendo valere ad esplicitare il collegamento tra la previsione astratta e situazione concreta consentendo il successivo controllo di effettività dell’esigenza che si intendeva soddisfare presso la realtà aziendale facente capo all’utilizzatore;

che, di contro, il quinto motivo merita accoglimento alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte circa la natura onnicomprensiva dell’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, (cfr., da ultimo, Cass. 23.10.2020, n. 23341) che, pertanto, copre tutti i danni in relazione all’intero periodo dalla cessazione del rapporto alla data in cui il giudice di primo grado ha dichiarato la costituzione del rapporto, fermo il diritto alle retribuzioni, maggiorate di rivalutazione ed interessi, in relazione al periodo successivo alla sentenza di primo grado;

che, rigettati i primi quattro motivi, il quinto motivo va accolto, la sentenza impugnata cassata in relazione ad esso e, non ravvisandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la controversia decisa nel merito con il riconoscimento in favore di T.S. delle retribuzioni conseguenti alla costituzione del rapporto a decorrere dalla data della sentenza costitutiva;

che le spese si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che l’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, copre tutti i danni in relazione all’intero periodo dalla cessazione del rapporto alla data in cui il giudice di primo grado ha dichiarato la costituzione del rapporto, fermo il diritto alle retribuzioni, maggiorate di rivalutazione ed interessi, in relazione al periodo successivo alla sentenza di primo grado. Quanto alle spese, ferme le statuizioni relative dei gradi di merito, per il presente giudizio di legittimità si dispone la compensazione per un quarto, rimanendo i residui tre quarti a carico della Società ricorrente, delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5250,00 per compensi, oltre spese generali ed altri accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Dario Abbate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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