LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9229/2019 proposto da:
P.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SEBASTIANO GIORDANO;
– ricorrente –
contro
***** SPA, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2736/2018 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 13/12/2018;
2021 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 1320 6/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
P.F. e M.A., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore P.M., con atto di citazione notificato il 6 giugno 2013 convennero in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Gragnano, ***** S.p.a., nella qualità di impresa designata per la Campania per conto del FGVS, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dal predetto minore nel sinistro stradale avvenuto in data *****, in *****, allorché il figlio M., mentre si trovava fermo, come pedone, nei pressi dell’abitazione della nonna, era stato investito da una moto il cui conducente si era dato precipitosamente alla fuga, senza prestare soccorso.
La società convenuta, nel costituirsi, eccepì la prescrizione, contestò la domanda e ne chiese il rigetto.
Il Giudice adito, con sentenza n. 879/2014, rigettò la domanda per intervenuta prescrizione e condannò gli attori alle spese.
Avverso tale decisione P.F. e M.A. proposero appello, cui resistette la società appellata.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 2736/2018, pubblicata il 13 dicembre 2018, rigettò il gravame e condannò gli appellanti alle spese di quel grado.
Avverso la sentenza del Tribunale P.M., che nelle more ha raggiunto la maggiore età, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
La società intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 3 e norme regolatric(i) del processo civile art. 320 c.p.c.”, il ricorrente censura la decisione del giudice di appello per avere il Tribunale ritenuto che, a seguito dell’eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta società con la comparsa di costituzione nel corso del giudizio di primo grado, gli istanti avrebbero dovuto sollevare una contro-eccezione sulla non operatività della dedotta prescrizione biennale e ciò nei termini di legge, ossia alla prima udienza fissata ex art. 320 c.p.c. e, non essendo stata tale contro-eccezione proposta nei termini, ha dichiarato il capo della impugnazione proposto al riguardo tardivo. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale, così decidendo, non si sarebbe attenuto al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 15661 del 27/07/2005, sicché, nella specie, essendo stato prodotto nei termini l’atto interruttivo della prescrizione, la relativa eccezione avrebbe dovuto essere disattesa.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, sostenendo che erroneamente il Giudice di appello avrebbe ritenuto che in ordine ai danni derivanti dalla circolazione stradale, ove il fatto integri gli estremi di un reato perseguibile a querela di parte e questa non sia stata proposta, come nel caso di specie, va applicata la prescrizione biennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 2.
Secondo il ricorrente, il principio del quale avrebbe fatto applicazione il Tribunale sarebbe stato superato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 27337/2008, secondo cui “In tema ai prescrizione del danno in materia di incidenti stradali, nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento. Ciò a condizione che il giudice civile accerti, “incidenter tantum”, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri per il procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi”.
3. Con il terzo motivo P.M. lamenta “Violazione dell’art. 2059 c.c., art. 2947 c.c., comma 3, art. 185 c.p.c. e art. 590 c.p., comma 1, art. 157 c.p., comma 1, artt. 2 e 32 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di appello – che ha ritenuto di non aver potuto accertare il fatto costituente reato, non risultando sufficientemente provato l’investimento – tale fatto troverebbe conferma nelle risultanze istruttorie (dichiarazioni del teste escusso, certificato del pronto soccorso, ulteriore documentazione sanitaria esibita), sicché nel caso di specie sarebbero ravvisabili gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi soggettivi e oggettivi.
4. Con il quarto motivo, rubricato “Violazione art. 132, n. 4 e dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – Omessa o apparente motivazione”, il ricorrente denuncia che il Giudice del gravame, senza alcuna motivazione in ordine al contenuto della deposizione testimoniale, abbia ritenuto che un solo teste non sia sufficiente a provare l’investimento e, quindi, le lesioni ed abbia inoltre reputato che quanto riferito dal teste non trovi riscontro in alcun documento o certificato, laddove sarebbe stata, invece, secondo il Pozio, prodotta copiosa documentazione proveniente da strutture pubbliche che attesterebbero le lesioni, sicché nel caso all’esame la motivazione sarebbe “apparente” e sussisterebbe un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”.
5. Con il quinto motivo, denunciando “Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – Omesso esame elementi istruttori (documenti)”, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto il fatto non sufficientemente provato, per non essere l’unica deposizione testimoniale corroborata da alcuna prova laddove agli atti risulterebbe la prova documentale costituita dalla certificazione ospedaliera con l’indicazione della causa dell’incidente, “documentazione completamente ignorata e non esaminata dal giudice e il cui esame avrebbe portat(o) ad una diversa decisione”.
6. I motivi proposti ben possono essere esaminati congiuntamente.
In tale complessivo scrutinio è assorbente il rilievo che, con le censure volte a contestare il ritenuto – da parte del Tribunale, con motivazione stringata ma non meramente apparente o connotata da manifesta ed irriducibile contraddittorietà – difetto di prova in relazione al dedotto investimento, il ricorrente, in realtà, prospetta inammissibilmente una rivalutazione delle emergenze probatorie nonché del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto preclusi a questa Corte di legittimità, spettando solamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendosi in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; v. anche Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34476; Cass., ord., 7/04/2017, n. 9097; Cass., ord., 7/12/2017, n. 29404; Cass. 1/06/2021, n. 15276; Cass., ord., 19/07/2021, n. 20553).
7. Da quanto precede resta assorbito l’esame di ogni altra questione pure proposta dal ricorrente.
8. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
9. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la società intimata svolto attività difensiva in questa sede.
10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021