Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.35041 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31584/2019 proposto da:

O.A., rappresentato e difeso dall’avv.to GIUSEPPE RIGANTI, (Ndr: testo originale non comprensibile), elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA n. 10740/2019, depositato il 10/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. O.A., proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi a cinque motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto era omosessuale e, quando aveva scoperto il suo orientamento, il padre lo aveva disprezzato e picchiato, tanto che, abbandonato anche dalla madre, decise di abbandonare la propria casa recandosi presso un amico dove, una sera, veniva colto dal padrone di casa mentre consumava un rapporto sessuale con lui. Erano quindi fuggiti insieme, intraprendendo un lungo viaggio che li aveva portati in Libia dove il compagno era stato ucciso. Da lì si era imbarcato per raggiungere l’Italia.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, a nullità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 1, art. 11, lett. a) e art. 13, nonché degli artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, nonché dell’art. 106, comma 2, art. 111, comma 6 ed L. n. 46 del 2017, art. 2.

1.1. Lamenta il difetto di motivazione della sentenza con particolare riferimento alla omessa sintesi del racconto narrato e della aprioristica valutazione di inattendibilità della documentazione prodotta (i.e. il rapporto di polizia).

Si duole, altresì, della mancata audizione da parte del Tribunale, nonostante non fosse stata trasmessa la videoregistrazione del racconto.

2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti e cioè la sua omosessualità, a situazione socioeconomica della Nigeria, la valutazione degli aspetti verbali e non verbali della vicenda, l’omessa valutazione comparativa effettiva di tutti gli elementi di vulnerabilità presenti nelle emergenze processuali.

3. Le due censure devono essere congiuntamente esaminate per la stretta interconnessione.

3.1. La prima è inammissibile per mancanza di specificità.

3.1.1. A fronte della generica censura sopra sintetizzata, infatti, priva oltretutto del contenuto dei documenti che non sarebbero stati esaminati, si osserva che il Tribunale ha reso, in ordine alla storia narrata, una motivazione congrua, logica ed al di sopra della sufficienza costituzionale, esaminando il racconto, anche alla luce della legislazione esistente in Gambia contro l’omosessualità, e ravvisando numerose incongruenze che rendevano inattendibile l’intera narrazione: trattasi di valutazione di merito, incensurabile in questa sede.

3.1.2. E vale solo la pena di rilevare che risulta altresì inammissibile il rilievo relativo alla mancata audizione del ricorrente tenuto conto che non è stata affatto indicata la circostanza sulla quale sarebbe stata richiesto il rinnovo del suo ascolto (cfr. al riguardo, Cass. 22049/2020 e Cass. 21549/2020); e che anche l’ulteriore argomento, fondato sulla circostanza che audizione che sarebbe avvenuta dinanzi e ad opera del G.O.P. delegato dal giudice relatore designato è privo di pregio, giusta la recentissima Cass. SU 5425/2021 secondo la quale “Non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta”.

3.2. La seconda censura, con il quale si critica la motivazione per l’omesso esame di fatti decisivi, è invece infondata per la parte che può essere ritenuta ammissibile: si osserva, infatti, che l’unico fatto storico dedotto dal ricorrente in relazione alla doglianza di “omesso esame di un fatto decisivo” è la sua omosessualità la quale, invece, è stata esaminata e ritenuta inattendibile in modo circostanziato (cfr. pag. 1 e 2 del decreto impugnato).

3.2.1. Per il resto la censura prospettata si risolve in una critica alle argomentazioni del Tribunale e, quindi, alla motivazione, non più consentita (cfr. Cass. SU 8053/2014) a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, conseguente all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012. Con il terzo motivo, si lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3 e art. 32 Cost., nonché della L. n. 381 del 1977, art. 11; artt. 8,9,10,13,27,32, 35 bis c.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9 e art. 11, lett. a) e dell’art. 16 Dir. Europea 2013/32, nonché degli artt. 2 e 3 anche in relazione all’art. 11 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 6, 7, e 14 e dell’art. 5, comma 6 e art. 19 T.U.I..

4.1. La censura, parzialmente sovrapponibile alle precedenti, è inammissibile.

4.2. Con essa viene reiterata la critica alla valutazione della credibilità del racconto, ponendosi con ciò in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ove sia sostenuta, come nel caso in esame da argomentazioni logiche e coerenti, a nulla rilevando che il compendio istruttorio possa essere valutato anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in quanto, diversamente, il giudizio di legittimità si trasformerebbe, in un non consentito terzo grado di merito (cfr. ex multis Cass. 18721/2018; Cass. Sez. L, 7394/2010, Rv. 612747; Cass. Sez. 3, 13954 14/06/2007, Rv. 598004; Cass. Sez. L, 12052/2007, Rv. 597230; Cass. Sez. 17972/2007).

4.3. A ciò si aggiunge che vengono reiterati anche altri due argomenti concernenti la mancata audizione del ricorrente, per il quale si rimanda giurisprudenza, ormai consolidata, di questa Corte sopra richiamata; nonché si reitera la censura relativa all’audizione da parte del G.O.P., alla quale si è già dato riscontro in relazione al primo motivo a cui motivazione viene in questa sede richiamata.

5. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 6 e 13 della convenzione EDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti e dell’art. 46 della Direttiva Europea 2013/32.

5.1. Deduce che al ricorrente non sarebbe stato garantito un ricorso effettivo: la censura, meramente enunciativa, è inammissibile perché non indicata in relazione a quali parti del provvedimento impugnato, la violazione dedotta sarebbe riscontrabile e rilevante.

6. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 10 Cost., comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e dell’art. 5, comma 2 ter e art. 6, nonché art. 19 T.U.I. come modificati dal D.L. n. 113 del 2018.

6.1. La censura che parte dal presupposto della retroattività del D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, è infondata, come affermato dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. 29459/2019).

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

8. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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