LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12033/2019 proposto da:
CONSAP – FONDO DI GARANZIA PER I MEDIATORI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE, in persona dell’Amministratore Delegato M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI, 29, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SIROLLI MENDARO PULIERI, rappresentata e difesa dall’avvocato RITA COLLELUORI;
– ricorrente –
contro
PANCAVI SRL, in persona del Legale Rappresentante pro tempore LA ROSA CARMELO, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO MARIANI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2617/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 06/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Catania, all’esito di un giudizio celebrato con rito sommario, con ordinanza dell’1 febbraio 2016 condannava Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione a corrispondere a Pancavi S.r.l. la somma di Euro 10.329,14, oltre interessi, in relazione alla responsabilità del broker B.M. – che aveva illecitamente trattenuto tale somma costituente invece il premio per l’anno 2006 del contratto assicurativo stipulato tra Pancavi e Toro Assicurazioni S.p.A. -, avendo Pancavi ottenuto titolo esecutivo a seguito di un altro giudizio sfociato nella sentenza n. 6881/2011 del medesimo Tribunale di Catania, ma non avendo potuto recuperare da lui il dovuto mediante l’esecuzione forzata.
Consap proponeva appello, cui resisteva Pancavi. La Corte d’appello di Catania lo rigettava con sentenza del 6 dicembre 2018.
Consap ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, da cui Pancavi si è difesa con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Il motivo proposto con il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 110, comma 3, art. 112, comma 3, art. 115, D.M. 30 gennaio 2009, n. 19, artt. 2 e 9, “sotto il duplice profilo dell’applicazione del termine quinquennale di prescrizione decorrente della (sic) conoscenza del fatto e dell’inesistenza del beneficium excussionis”.
L’attuale ricorrente avrebbe eccepito tempestivamente la maturata prescrizione. Il giudice d’appello ha ritenuto però applicabile l’art. 2946 c.c., e altresì reputato che, per la sussidiarietà dell’obbligazione, in forza del principio del beneficium excussionis, presupposto necessario era il riconoscimento giudiziale del danno per poter agire nei confronti di Consap.
Invece il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 115, non menziona un riconoscimento giudiziale del danno, in quanto il rapporto tra il danneggiato e il danneggiante (qui il broker B.) è contrattuale e dunque estraneo alla posizione dell’attuale ricorrente. Ma il rapporto tra quest’ultima e Pancavi è ex lege; e infatti il D.M. 30 gennaio 2009, n. 19, art. 9, regola il risarcimento del Fondo. Da tale art. 9 (“dal contesto letterale”) deriverebbe l’applicazione della prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2947 c.c.: premesso che la decorrenza coincide con la conoscenza dell’evento, detto art. 9, prevede la produzione di documentazione attestante l’asserito illecito per consentire a Consap dapprima di accertare che il broker non avesse risarcito, avendo “mancata copertura assicurativa”, e poi di risarcire. Ciò confermerebbe la non necessità di accertamento giurisdizionale dell’evento dannoso per chiedere l’intervento dell’attuale ricorrente, e che quindi non occorrerebbe “dimostrare l’incapienza del patrimonio del danneggiante”, con conseguente inesistenza del beneficium excussionis.
Consap avrebbe infatti una obbligazione sussidiaria/aggiuntiva alla garanzia principale: le due obbligazioni sarebbero collegate ma autonome, e “l’intervento della CONSAP è preallarmato solo… nell’ipotesi in cui l’illecito… non sia fornito di adeguata copertura assicurativa”; l’accertamento di ciò, ad avviso della ricorrente, non obbliga a “verificare preventivamente la consistenza patrimoniale del danneggiante, né richiede il suo accertamento giudiziale”, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Pancavi aveva chiesto il riscatto della polizza nel 2007, quando “apprendeva dalla Toro Ass.ni l’esistenza di un minor importo maturato al lordo delle imposte”. Pancavi pertanto avrebbe conosciuto l’esistenza del danno nel 2007; nonostante ciò aveva chiesto all’attuale ricorrente il risarcimento ai sensi del citato art. 9 solo il 23 maggio 2014, adducendo elementi non necessari (l’accertamento giurisdizionale e la inconsistenza del patrimonio del broker B.).
2. Tutte queste argomentazioni sono radicalmente irrilevanti, in quanto la prescrizione, nella fattispecie, non è quinquennale, bensì decennale, e tra il 2007 e il 2014 intercorrono sette anni: vale a dire, il termine prescrizionale, anche se fosse fondato tutto quel che prospetta il ricorso, non sarebbe stato consumato.
Cass. sez. 3, 24 gennaio 2020 n. 1575 ha infatti espressamente chiarito che il diritto al risarcimento dei danni, causati da un broker assicurativo, da parte del Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, si prescrive nel termine ordinario decennale, trattandosi di una obbligazione derivante dalla legge (di recente, un altro caso di prescrizione decennale trattandosi di obbligazione ex lege è stato riconosciuto – si nota meramente ad abundantiam – da Cass. sez. 3, 11 novembre 2015 n. 22978).
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 3400, di cui Euro 200 per gli esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021