LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 14331-2020 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza del BISCIONE, n. 95, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA ALTIERI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELO COPPOLA e PIETRO SEPE;
– ricorrente –
contro
GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del procuratore speciale in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via E.
Q. VISCONTI n. 103, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO SEGNALINI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO PASSERO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 495/2020 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/02/2020;
udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio non partecipata in data 01/07/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
S.G. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, la Generali Assicurazioni S.p.a., quale delegata dal Fondo di garanzia delle Vittime della Strada, affermando di essere stato tamponato, mentre era alla guida della sua motocicletta, di notte, verso le ore 23 del 18/06/2006, da un’autovettura marca BMW, che lo aveva fatto sbandare e collidere contro un palo nella conseguente scarrocciata.
La domanda, nel contraddittorio con la Generali S.p.a., quale delegata dal FGVS, dopo l’espletamento di prova per testi e consulenza tecnica di ufficio medico legale, venne rigettata in primo grado.
La decisione di prime cure, gravata d’appello dal S., è stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli.
La sentenza della Corte territoriale è impugnata con ricorso, affidato a due motivi, da S.G..
Resiste con controricorso, salvo quanto in seguito si va a esporre, Generali S.p.a..
La proposta di manifesta infondatezza, e comunque di inammissibilità, formulata dal Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti.
Il ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha insistito nella propria prospettazione.
In via preliminare il Collegio reputa il controricorso di Generali S.p.a. inammissibile, in quanto la procura speciale alle liti, allo stesso allegata non è autenticata dal difensore nella stessa officiato e ciò sia nell’originale che nelle copie.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto che, rispetto alla prima delle due rationes decidendi, la sentenza gravata abbia fatto uso di sillogismi, che hanno impresso alla motivazione una deviazione rispetto alla sua normale funzione con inevitabili ricadute sulla (s)corretta applicazione alla fattispecie esaminata, sia della disciplina sostanziale (D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, lett. a)), sia di quella processuale in tema di valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.) e l’utilizzo delle presunzioni (di cui agli artt. 2227 e 2229 c.c.), amplificata, per di più, dal mancato coordinamento con l’accertata formazione del giudicato interno (ovvero, dell’operatività del principio di non contestazione) in ordine alla pacifica circostanza (rappresentata nel corpo del ricorso, secondo i canoni di cui all’art. 366 c.p.c.), che effettivamente egli ebbe a subire lesioni alla propria persona, riconducibili a un incidente stradale.
Con il secondo mezzo il ricorrente ha criticato la sentenza d’appello ancora per violazione e (o) falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, comma 1, lett. a), dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e dell’art. 116 c.p.c., del principio del giudicato intero, ovvero di quello di non contestazione e per nullità della sentenza.
I due motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente scrutinati.
Il ricorrente ha affermato che entrambi i motivi non implicano una richiesta di riesame del fatto, come ricostruito dai giudici di merito.
L’assunto non può essere condiviso, in quanto, come emerge dalla piana lettura dell’esposizione di entrambi i motivi, la difesa del S. chiede, sebbene la veicoli mediante il vizio di legittimità più classico della violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto (e di quello della nullità del provvedimento) un nuovo apprezzamento delle circostanze di fatto e segnatamente della dinamica dell’asserita collisione con un’autovettura, adeguatamente valutate dai giudici di appello.
In particolare, è pienamente condivisibile l’affermazione, della Corte territoriale, relativa alla discrasia derivante, nell’esposizione dei fatti, dall’omesso riferimento, negli atti difensivi del S., al verbale della polizia intervenuta subito dopo l’incidente, al quale il S. aveva fatto riferimento nella propria denuncia querela.
Inoltre, la valutazione delle prove testimoniali, nel senso svalutativo, operato dalla Corte di Appello, è incensurabile in questa sede di legittimità, competendo al giudice del merito la scelta delle prove da utilizzare e la graduazione del loro livello di attendibilità (quale espressione di un orientamento costante si veda: Cass. n. 25608 del 14/11/2013 Rv. 628787 – 01), in quanto la Corte territoriale ha spiegato le ragioni della affermata inattendibilità poiché i testi addotti non erano quelli originariamente indicati nella denuncia-querela e soprattutto appariva inverosimile che nessuno di essi avesse provveduto a appuntare il numero di targa del veicolo collidente.
Il denunciato vizio di violazione di un giudicato interno e’, altresì, del tutto insussistente, dato che alcun giudicato si era formato sulla sentenza di primo grado, che aveva fatto generico riferimento a un incidente, circostanza, questa neutra, in quanto, come evidenziato dalla Corte territoriale, la locuzione “incidente stradale”, che ricorreva anche nel referto del pronto soccorso dell’ospedale non implica necessariamente che vi fosse stata collisione tra veicoli o, comunque “la presenza di uno o più veicoli coinvolti, un tamponamento o uno scontro frontale, eccetera” (pag. 4 della sentenza d’appello).
Le censure relative agli artt. 2697 e 2727 e ss. c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono pure esse inammissibili, per quanto di seguito esposto.
Un motivo denunciante la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura effettivamente e, dunque, dev’essere scrutinato come tale solo se in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni. Viceversa, allorquando il motivo deducente la violazione del paradigma dell’art. 2697 c.c. non risulti argomentata in questi termini, ma solo con la postulazione (erronea) che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. (se si considera l’art. 2697 c.c. norma processuale) e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (se si considera l’art. 2697 c.c. norma sostanziale). Nella specie, è evidente che il ricorrente fa riferimento a un erroneo uso del potere valutativo del giudice di merito, con conseguente inammissibilità della censura.
Perché si configuri effettivamente un motivo denunciante la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c. è necessario che venga denunciato, nell’attività argomentativa ed illustrativa del motivo, che il giudice non ha posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè che abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per realizzare la violazione, deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”. Ne segue che il motivo così dedotto è privo di fondamento per ciò solo (Sez. U n. 16598 del 05/08/2016 Rv. 640829-01e Cass. n. 11892 del 10/06/2016 Rv. 640192 – 01).
Per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 116 c.p.c. è necessario considerare che, poiché esso prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi, si veda ancora Cass. n. 11892 del 2016). Ne consegue, anche sulla base delle affermazioni della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014) che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, non essendo incasellabile né nel paradigma del n. 5 né in quello del n. 4 (per il tramite della deduzione della violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4), non trova di per sé alcun diretto referente normativo nel catalogo dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione.
La censura relativa alla lamentata violazione degli artt. 2727 e ss. c.c. non risulta articolata secondo quanto specificato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U n. 01785 del 24/01/2018, in particolare par. 4 della motivazione). Inoltre, è stato pure precisato che, in sede di legittimità, è possibile (Cass. n. 03541 del 13/02/2020 (Rv. 657016 – 01) “censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso”, il che non è avvenuto nella specie.
Entrambi i motivi di ricorso sono, pertanto, manifestamente inammissibili.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione, non essendovi stata valida costituzione della controparte.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza, nei confronti del ricorrente, dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se effettivamente dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021
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