Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35047 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9323-2019 proposto da:

A.E., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA BONUCCELLI;

– ricorrente-

contro

CIMAS PELL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO NICCOLI;

– controricorrente –

nonché

B.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2256/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2013 la società Cimas Pell s.r.l. convenne dinanzi al Tribunale di Lucca i coniugi A.E. e B.D., esponendo che:

-) aveva fornito pellami alla società “Monteverdi di A. Giovanni & C. s.n.c.”, per l’importo di Euro 12.764,29;

-) i soci illimitatamente responsabili della suddetta società erano A.G. e A.E.;

-) non avendo la società acquirente pagato il prezzo della merce, la Cimas Pell chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo;

-) la società debitrice, dopo aver ceduto la propria azienda alla società ***** s.r.l., venne cancellata dal registro delle imprese; in seguito anche la società ***** venne dichiarata fallita;

-) il 5 dicembre 2011 A.E. aveva formalmente ceduto, ma di fatto donato, al proprio coniuge B.D. la nuda proprietà dell’immobile sito a *****, unico immobile di proprietà dei soci illimitatamente responsabili della disciolta Monteverdi s.n.c.;

-) il suddetto atto era stato compiuto in spregio delle ragioni creditorie della Cimas Pell.

La società attrice concluse pertanto chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.p.c., dell’atto di trasferimento della nuda proprietà dell’immobile suddetto.

2. Ambedue i convenuti si costituirono chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza 25 luglio 2016 n. 1655 il Tribunale di Lucca dichiarò inefficace l’atto impugnato.

La sentenza venne appellata dalla sola A.E..

3. Con sentenza 2 ottobre 2018 n. 2256 la Corte d’appello di Firenze rigettò il gravame.

Ritenne la Corte d’appello che:

-) l’appello aveva ad oggetto unicamente il capo di sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto sussistente la prova che A.E. fosse consapevole dell’esistenza del credito vantato dalla Cimas Pell nei confronti della disciolta Monteverdi s.n.c.;

-) correttamente il Tribunale aveva ritenuto sussistente tale prova in via presuntiva, sul presupposto che: a) l’amministratore della Monteverdi era il padre di A.E.; b) la Cimas Pell aveva notificato un decreto ingiuntivo alla Monteverdi quando A.E. ne era ancora socia.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da A.E. con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso la Cimas Pell.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso per cassazione è stato notificato a B.D., terzo acquirente dell’immobile e quindi litisconsorte necessario, al domicilio eletto nel giudizio di primo grado. B.D., tuttavia, in grado di appello rimase contumace, sicché la notifica eseguita nel domicilio eletto in primo grado deve ritenersi nulla.

Poiché, tuttavia, come si dirà tra breve il ricorso va dichiarato improcedibile, è superfluo ordinare la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

2. Sempre in via preliminare, va rilevato come, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la ricorrente sostiene esserle stata notificata una proposta di definizione non pertinente rispetto al presente giudizio, e comunque non condivisibile in iure.

Osserva a tal riguardo la Corte che gli atti d’ufficio non corroborano tale allegazione: alla odierna ricorrente infatti risulta comunicato (in data 8.6.2021) il decreto di fissazione dell’udienza con l’allegata proposta, formulata con riferimento al ricorso n. 9323/19, “tra A.E. e Cirnas Pell s.r.l.”.

3. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso in quanto, come accennato, quest’ultimo va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c..

La ricorrente infatti ha dichiarato (foglio 4 del ricorso, le cui pagine non sono numerate) che la sentenza d’appello le è stata notificata per mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Come noto, chi impugna per cassazione un provvedimento che gli è stato notificato ai sensi dell’art. 326 c.p.c., ha l’onere di depositare il provvedimento che gli è stato notificato, completo della “relazione di notificazione” (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2).

Tale onere è prescritto a pena di improcedibilità, ed ha lo scopo di consentire alla Corte il controllo officioso del rispetto del termine per proporre l’impugnazione, previsto dall’art. 325 c.p.c..

2.1. Quando il provvedimento impugnato per cassazione sia stato notificato per mezzo della posta elettronica certificata, il ricorrente deve assolvere l’onere di deposito “della decisione impugnata con la relazione di notificazione”, di cui all’art. 369 c.p.c., depositando:

(a) il provvedimento impugnato;

(b) il messaggio cui era allegato;

(c) la relazione di notificazione.

Tale deposito, tuttavia, da solo non è sufficiente.

Le regole sul processo civile telematico infatti al momento della notificazione del ricorso oggi in esame erano ancora inapplicabili al giudizio di legittimità, e di conseguenza dinanzi alla Corte di cassazione era necessario il deposito di copie cartacee (c.d. “analogiche”) di tutti gli atti processuali.

Quando, dunque, gli atti processuali sono stati formati e trasmessi con modalità informatiche, la produzione in giudizio deve avvenire:

(a) stampando e depositando il documento elettronico;

(b) attestando, da parte del difensore, che la copia depositata è conforme all’originale.

Tutti i principi appena riassunti sono già stati ripetutamente affermati da questa Corte, ed in particolare da Sez. 6, Ordinanza n. 30765 del 22/12/2017, Rv. 647029 – 01, la quale ha stabilito che “qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, e depositare nei termini quest’ultima presso la cancelleria della S.C.”, e ribaditi anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132 – 01; nello stesso senso, Sez. 3 -, Sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv. 644968 – 01.

2.2. Nel caso di specie, la copia della sentenza depositata dalla ricorrente è corredata dell’attestazione di conformità all’originale, ma manca l’attestazione di conformità all’originale del messaggio PEC e della relata di notifica della sentenza stessa, richiesta dal combinato disposto della L. 21 gennaio 1994, n. 53, artt. 9, commi 1-bis ed 1-ter, a norma dei quali:

(a) in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis;

(b) la L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis, prescrive che quando non si possa depositare telematicamente un atto telematicamente notificato, “l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte”.

Il ricorso quindi va considerato privo della necessaria allegazione della relazione di notificazione del provvedimento impugnato, prescritta dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 e va dichiarato per questa ragione improcedibile.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, in quanto il controricorso della Cimas Peli s.r.l. va dichiarato inammissibile per tardività.

Il ricorso principale è stato infatti notificato alla Cimas-Pell l’8.3.2019, con la conseguenza che il termine per la notifica del controricorso di cui all’art. 370 c.p.c. (20 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, che a sua volta è di 20 giorni dalla notifica del ricorso) è venuto a scadere il 17.4.2019, mentre il controricorso è stato notificato il 10.5.2019.

PQM

(-) dichiara improcedibile il ricorso;

(-) dichiara inammissibile il controricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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