Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35048 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2439-2020 proposto da:

E.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BAINSIZZA n. 1, presso lo studio legale dell’avvocato ELIA, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSALBA VALENZANO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MASSA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15004/2019 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 03/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.

CONSIDERATO

che:

l’avvocato E.F. propone ricorso per cassazione, fondato su motivo unico, avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dal deducente per opporre, a un credito vantato dall’INPS nei suoi confronti in base a titolo giudiziale, la compensazione con un controcredito per spese legali invece ritenuto inesigibile;

resiste con controricorso l’INPS.

RITENUTO

che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 111 del 2011, art. 38 e degli artt. 1242 e 1243 c.c., poiché il Giudice di Pace, con sentenza inappellabile poiché relativa a valore inferiore ai 1.100,00 Euro, aveva errato mancando di considerare che altro sono le condizioni richieste dalla norma del 2011 per il pagamento dei compensi professionali legali in favore di enti previdenziali, quali le modalità di richiesta dello stesso e l’inibizione per 120 giorni alla notifica di un correlato titolo esecutivo, altro la compensabilità del credito;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Rilevato che:

il ricorso è inammissibile;

la sentenza gravata è stata pronunciata ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, posto il suo valore inferiore ai 1.100,00 Euro, come indicato dallo stesso ricorrente;

la pronuncia era impugnabile, a norma dell’art. 339 c.p.c., comma 3, solo con appello, in relazione a quanto ora dedotto con il ricorso per cassazione involgendosi principi regolatori della materia, ossia quelli afferenti alla compensabilità dei crediti nei confronti degli enti previdenziali (Cass., 28/05/2020, n. 10063);

ne deriva l’inammissibilità;

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 600,00, oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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