LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3092-2020 proposto da:
P.C.E., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANMARIA FUSETTI;
– ricorrente –
contro
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato SERGIO SMEDILE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO ANTONIO MARIA PENNASILICO;
– controricorrente –
contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI MILANO, MINISTERO DELLA SALUTE, FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI;
– intimati –
avverso la decisione n. 26/2019 della COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE di ROMA, depositata il 29/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.
CONSIDERATO
che:
P.C.E. ricorreva contro la decisione n. 26 del 2019 della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie sulla base di un motivo.
RITENUTO
che:
con l’unico motivo si prospetta l’erronea applicazione della legge e contraddittorietà della motivazione osservando che la Commissione avrebbe poggiato la propria decisione sulla sentenza di patteggiamento senza valutare altre circostanze, e segnatamente la mancata ammissione di proprie responsabilità da parte del deducente, l’indipendenza di azione del coimputato, e le proprie dimissioni dalla struttura per “prendere le distanze”, che avrebbero dovuto condurre a una valutazione d’illegittimità della sospensione comminata;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
Rilevato che:
il ricorso è radicalmente inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, (sulla cui applicabilità alla fattispecie in parola cfr. Cass., 13/03/2012, n. 3971, che invece esclude la possibilità di applicare l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2; sul riparto tra Sezioni Unite e Sezioni semplici, cfr. Cass., 13/07/2000, n. 487);
non emerge in alcun modo alcuna compiuta sintesi della vicenda processuale, impossibile da ricostruire in base al ricorso (cfr. Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754);
emerge solo indirettamente anche il dispositivo della decisione che, si evince essere stato di rigetto dell’impugnativa di merito avente ad oggetto la sospensione disciplinare non è dato comprendere perché comminata;
si fa, inoltre, inammissibile rinvio a un atto difensivo neppure riportato nei suoi contenuti, con ulteriore manifesta violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, (cfr. Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
spese secondo soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 2.100,00, oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021