Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35049 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3092-2020 proposto da:

P.C.E., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANMARIA FUSETTI;

– ricorrente –

contro

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato SERGIO SMEDILE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO ANTONIO MARIA PENNASILICO;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI MILANO, MINISTERO DELLA SALUTE, FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI;

– intimati –

avverso la decisione n. 26/2019 della COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE di ROMA, depositata il 29/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.

CONSIDERATO

che:

P.C.E. ricorreva contro la decisione n. 26 del 2019 della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie sulla base di un motivo.

RITENUTO

che:

con l’unico motivo si prospetta l’erronea applicazione della legge e contraddittorietà della motivazione osservando che la Commissione avrebbe poggiato la propria decisione sulla sentenza di patteggiamento senza valutare altre circostanze, e segnatamente la mancata ammissione di proprie responsabilità da parte del deducente, l’indipendenza di azione del coimputato, e le proprie dimissioni dalla struttura per “prendere le distanze”, che avrebbero dovuto condurre a una valutazione d’illegittimità della sospensione comminata;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il ricorso è radicalmente inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, (sulla cui applicabilità alla fattispecie in parola cfr. Cass., 13/03/2012, n. 3971, che invece esclude la possibilità di applicare l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2; sul riparto tra Sezioni Unite e Sezioni semplici, cfr. Cass., 13/07/2000, n. 487);

non emerge in alcun modo alcuna compiuta sintesi della vicenda processuale, impossibile da ricostruire in base al ricorso (cfr. Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754);

emerge solo indirettamente anche il dispositivo della decisione che, si evince essere stato di rigetto dell’impugnativa di merito avente ad oggetto la sospensione disciplinare non è dato comprendere perché comminata;

si fa, inoltre, inammissibile rinvio a un atto difensivo neppure riportato nei suoi contenuti, con ulteriore manifesta violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, (cfr. Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 2.100,00, oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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