Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35050 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5074-2020 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BRASCA, rappresentato e difeso dall’avvocato NAZZARENO LATASSA;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ ASS.NI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1095/2019 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 02/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.

CONSIDERATO

che:

G.D. conveniva in giudizio D.M.V. e la compagnia Assicurativa Allianz, s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni subiti per essere stato investito mentre stava percorrendo la via pubblica con la propria bicicletta;

il Giudice di Pace accoglieva la domanda, con pronuncia riformata dal Tribunale secondo cui, non essendo risultata chiara la dinamica del sinistro, non poteva considerarsi assolto l’onere della prova gravante sull’attore;

avverso questa decisione ricorre per cassazione G.D. articolando tre motivi corredati da memoria;

resiste con controricorso Allianz, s.p.a., che ha depositato altresì memoria.

RITENUTO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 118, disp. att. c.p.c., dell’art. 111 Cost., poiché il Tribunale avrebbe errato motivando solo in modo apparente, citando dichiarazioni testimoniali in realtà collimanti, non spiegando cosa intendesse evidenziando che un deponente non aveva diversamente dato conferma dell’uso del braccio per segnalare il movimento di svolta della bicicletta, né cosa intendesse affermando che non era dirimente l’accertata compatibilità dei danni con il sinistro;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare l’eccepita inidoneità dell’atto di appello limitato a una critica distruttiva;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132,115 e 116 c.p.c., degli artt. 2043 e 2697 c.c., poiché il Tribunale avrebbe errato poggiando la decisione su dichiarazioni rese a terzi prima del giudizio dal danneggiato deducente, prive, però, dei requisiti confessori, e tenuto conto che la dichiarazione del 26 febbraio 2013 era anche priva di riferibilità al soggetto, e come l’altra non era redatta di pugno, mentre nulla emergeva quanto alle ragioni per cui lo stesso giudicante si era discostato dalle risultanze peritali sulla compatibilità dei danni;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il primo motivo di ricorso è infondato;

il Tribunale ha affermato che dalle discrasie nelle risultanze istruttorie doveva desumersi il mancato assolvimento dell’onere della prova sulla esatta dinamica del sinistro in capo all’attore, e dunque la necessità di rigettare la sua domanda;

così per le dichiarazioni testimoniali non sovrapponibili sulla segnalazione della svolta della bicicletta, e la carenza di capacità dirimente, in ordine alle responsabilità, della risultanza della consulenza tecnica officiosa in ordine alla compatibilità dei danni riscontrati con l’incidente;

la motivazione, al di là della sua condivisibilità in diritto, è come tale sussistente, e il motivo, per come formulato, deve dunque disattendersi;

il secondo motivo è inammissibile;

la parte non riporta infatti il tenore dell’atto di appello cui imputa la violazione dei requisiti di specificità;

sono difatti sempre inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure, anche quando afferenti a pretesi errori processuali, fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora parte ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso al fine di renderne possibile l’esame diretto, in coerenza con il principio di specificità dei motivi del giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469; cfr. anche, di recente, Cass., 13/01/2021, n. 342, in cui si ribadisce che, trattandosi di requisiti generali di ammissibilità, gli stessi operano anche per le deduzioni di “errores in procedendo” come quella ora in scrutinio);

il terzo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;

e’ stato reiteratamente e anche recentemente ribadito (cfr. Cass., 10/09/2019, n. 22525, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Cass., 18/02/2021, n. 4304) che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116, c.p.c., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev’essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 12/10/2017, n. 23940);

ciò posto, se la violazione dell’art. 116 c.p.c., è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; viceversa la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33);

la violazione dell’art. 2697 c.c., poi, si configura solamente se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, cit., pag. 35);

ora, nulla di tutto questo emerge dalla censura;

il Tribunale non ha considerato confessorie le dichiarazioni evocate, ma solo indizi idonei a escludere una certezza nella ricostruzione della dinamica del sinistro;

le dichiarazioni in parola sono poi evocate senza riportarne il contenuto e soprattutto senza indicarne la specifica collocazione nell’odierno fascicolo processuale in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, (Cass., Sez. U., n. 34469 del 2019, cit.);

residua solo una proposta di rilettura istruttoria, come tale inammissibile in sede di legittimità;

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 3.200,00 oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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