Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35051 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25429-2019 proposto da:

COSTRUZIONI EDILI F.LLI T. DI D.T. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, T.D., T.A., TO.AN., T.G., T.M., P.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 63, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO TERRIGNO, rappresentati e difesi dall’avvocato BIAGIO RICCIO;

– ricorrenti –

Contro

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA, 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PECORA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FLAVIO GARRONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 101/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 21 gennaio 2019, la quale ha respinto l’impugnazione avverso la decisione emessa il 24 settembre 2015 dal giudice di primo grado, a sua volta di rigetto delle domande proposte dalla Costruzioni Edili Fili T. di D.T. & C. s.n.c., nonché Adriano, Andrea, Damiano, Giuseppe, T.M. e P.L. contro l’Unione Banche Italiane s.p.a., volte all’accertamento della nullità, invalidità o inefficacia dei contratti di conto corrente conclusi tra le parti ed alla condanna della banca alla restituzione dell’indebito;

– che si difende la banca con controricorso;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

– che i motivi deducono:

1) violazione dell’art. 132 c.p.c., per la motivazione solo apparente, in quanto la corte territoriale ha motivato per relationem mera alla sentenza di primo grado, e, cadendo in contraddizione, ha dapprima affermato che la banca ha prodotto documenti in giudizio ed ha poi negato, nel contempo, che siano in atti i contratti di conto corrente;

2) violazione dell’art. 356 c.p.c., oltre al vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il fatto controverso” per non avere disposto una c.t.u., appiattendosi sulla decisione di primo grado;

3) violazione dell’art. 2233 c.c., degli artt. 91 e 96 c.p.c., nonché del D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, perché la sentenza di primo grado aveva liquidato spese eccessive e non ragionevoli, mentre quella di appello ha comminato anche la condanna per lite temeraria, in modo immotivato;

– che la sentenza impugnata ha ritenuto come:

I) sul piano delle allegazioni: a) l’atto di citazione in giudizio è gravemente carente in punto di allegazione dei fatti, come rilevato ivi dal giudice di primo grado, posto che neppure è stata indicata la data di conclusione dei contratti di conto corrente, né la circostanza se il saldo di essi fosse positivo o negativo per il cliente; b) tale genericità deduttiva neppure in appello è stata superata, onde non si ravvisano, nell’atto di appello, motivi adeguatamente specifici, se non con riguardo alla doglianza di esistenza di una cd. usura oggettiva;

II) sul piano delle produzioni: c) gli odierni ricorrenti, quali attori, non hanno neppure mai, mancando di assolvere all’onere probatorio su di essi gravante, prodotto in giudizio i contratti di conto corrente di cui hanno chiesto dichiararsi l’invalidità, né gli estratti conto relativi; d) non sono, a tal fine, sufficienti la perizia di parte, perché non redatta su documenti certi, e i documenti prodotti dalla banca, che consistono unicamente nei contratti di apertura di credito, senza che invece i contratti di conto corrente siano mai stati depositati da nessuna parte; e) con riguardo alla domanda di accertamento dell’usura oggettiva, i ricorrenti hanno omesso di allegare, oltre a quanto detto, anche la misura del tasso soglia usurario, concreto ed astratto, nonché di produrre i decreti ministeriali pertinenti, come era loro onere; f) resta assorbita la doglianza di mancato espletamento della c.t.u. nel giudizio di primo grado; g) la condanna delle spese di lite, disposta in primo grado, non supera i massimi tariffari, onde il relativo motivo è infondato; h) gli appellanti, infine, sono stati condannati per lite temeraria, avendo la corte territoriale rilevato come essi abbiano insistito colpevolmente in tesi giuridiche manifestamente infondate, tenuto conto delle allegazioni e delle produzioni documentali carenti;

– che, ciò posto, il primo motivo è manifestamente infondato, avendo ampiamente la corte territoriale esposto le argomentazioni e la motivazione del proprio convincimento;

– che neppure sussiste il vizio di motivazione insanabilmente contraddittoria circa le affermazioni, esposte dalla sentenza impugnata, concernenti i documenti prodotti in giudizio: avendo, invero, essa chiaramente affermato che sono rimasti non prodotti sia i contratti di conto corrente, sia gli estratti conto – entrambi necessari alla delibazione delle domande proposte – mentre solo i contratti di apertura di credito, all’evidenza distinti, sono stati prodotti dalla banca;

– che, addirittura, il motivo, oltre che infondato, perché la motivazione della impugnata decisione è ben al di sopra del minimo costituzionale, è in parte anche inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza di appello, nella parte in cui ravvisa – ancor prima del difetto di produzione – un difetto di allegazione dei fatti costitutivi della domanda ed un difetto di produzione anche degli estratti conto, e nella parte in cui ritiene che la c.t. di parte sia inattendibile, poiché non redatta su documenti certi, mentre i documenti prodotti dalla banca consistono unicamente nei contratti di apertura di credito, senza che invece i contratti di conto corrente siano mai stati depositati da nessuno: il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905), in particolare richiedendosi che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989);

– che il secondo motivo è inammissibile, in quanto censura un motivo ritenuto dalla corte territoriale assorbito, dunque un motivo sul quale essa non si è pronunciata: invero, premesso il rilievo sulla completa carenza sia di deduzioni, sia di produzioni da parte degli istanti, la corte territoriale ha ritenuto che il motivo sulla mancata ammissione della c.t.u. fosse, appunto, “assorbito”: pertanto, in mancanza di idonea censura nella odierna sede di legittimità circa tale declaratoria di assorbimento, essa resta idonea a sorreggere la decisione; non senza rilevare, in generale, come il potere di disporre o no la c.t.u. resta affidato alle valutazioni discrezionali del giudice del merito;

– che il terzo motivo è manifestamente inammissibile, perché i ricorrenti neppure deducono la violazione delle tariffe, limitandosi ad una censura del tutto generica, in violazione dell’art. 366 c.p.c.; invero, in sede di ricorso per cassazione, la determinazione, del giudice di merito, relativa alla liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore, sicché è generico il mero riferimento a prestazioni, che sarebbero state riconosciute in violazione della tariffa massima, senza la puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate dal giudice, con derivante inammissibilità dell’inerente motivo (Cass. 10409/2016; Cass. 4990/2020); del pari, la condanna ex art. 96 c.p.c. pronunciata dalla corte territoriale è avvenuta sulla base di una motivazione che ivi è adeguatamente esposta a sua giustificazione, né il motivo deduce doglianze ammissibili al riguardo, posto che la relativa doglianza è del tutto generica;

– che le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 4.500,00, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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