Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35055 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16509-2020 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato EDY GUERRINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistenti –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI NOLOGNA SEZIONE FORLI’ – CESENA;

– intimata –

avverso il decreto n. cronol. 1401/020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 29/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.

RILEVATO

che con decreto in data 29.2.2020 il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale;

– che avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il soccombente;

– che l’intimato Ministero dell’interno non ha svolto difese, costituendosi ai soli fini della discussione orale;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

– che il ricorso è inammissibile;

– che, invero, la procura in calce al ricorso non è speciale e non contiene il riferimento al provvedimento impugnato, non menzionandone alcuno, ma soltanto il conferimento generico di “ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, consiliare, incassare…) e così via;

– che non occorre provvedere sulle spese, non svolgendo difese l’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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