LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16633-2020 proposto da:
D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. G. CAMOZZI n. 1, presso lo studio dell’avvocato DELFO MARIA SAMBATARO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 21096/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 30943/2017 il Giudice di Pace di Roma accoglieva il ricorso proposto da D.G. avverso un verbale di contravvenzione al codice della strada per essere transitato nella corsia preferenziale attivata lungo la *****.
Con la sentenza impugnata, n. 21096/2019, il Tribunale di Roma rigettava l’appello incidentale, proposto dal D. in relazione alla statuizione delle spese adottata dal giudice di prime cure, accogliendo invece l’appello principale, proposto da Roma Capitale.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.G., affidandosi ad un unico motivo.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..
INAMMISSIBILITA’ del ricorso.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha accolto l’appello incidentale proposto da Roma Capitale avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da D.G. avverso un verbale di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in *****, compensando le spese. Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l’esistenza della corsia preferenziale, e Roma Capitale aveva adeguatamente pubblicizzato l’intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata dall’inizio del mese di maggio 2017.
Il ricorso è articolato in un solo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., nonché della L. n. 689 del 1981, art. 3, perché il giudice di merito non avrebbe tenuto conto del fatto notorio, emergente dalle notizie diffuse dalla stampa, circa l’inadeguatezza dell’informazione fornita agli utenti della strada della riattivazione della corsia preferenziale su *****, essendo non idonea la relativa segnaletica, orizzontale e non sufficiente quella verticale.
La censura è inammissibile. Il ricorrente non aveva dedotto l’inesistenza della segnaletica di preavviso della corsia preferenziale, ma soltanto la sua inadeguatezza, insufficienza e inidoneità, in tal modo confermando che la stessa era comunque esistente. Va pertanto data continuità al principio per cui qualora l’opponente deduca l’inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l’opponente deduca soltanto la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999, Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016, Rv. 639939 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017, Rv. 645584).
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che detta prova non fosse stata raggiunta, poiché il D. aveva prodotto soltanto due articoli di giornale e la stampa di una fotografia in bianco e nero. Al contempo, il giudice di appello ha ritenuto che Roma Capitale avesse diligentemente provveduto a fare tutto quanto possibile per informare l’utenza dell’intervenuta riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa, disponendo -con determinazione dirigenziale n. 193 del 10 marzo 2017- un periodo di transizione sino al 1 maggio 2017, durante il quale la cittadinanza era stata informata della riattivazione della corsia preferenziale su via di Portonaccio. Ha poi dato atto che nel giudizio di merito erano stati prodotti diverse note dell’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., attestanti gli avvisi all’utenza, diffusi via internet e mediante cartelli a messaggio variabile, circa la riattivazione della corsia preferenziale di cui si discute, nonché una nota del 21.4.2017 dell’ATAC S.p.a., confermativa della realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. Peraltro, la sentenza impugnata dà anche atto del fatto che in loco era stata prevista “… la possibilità per l’utenza di effettuare, ovviamente con l’opportuna cautela, l’inversione di marcia, data la presenza di segnaletica orizzontale tratteggiata, al fine di evitare di essere multato” (cfr. pag. 3).
Il ricorrente, nel contestare questo articolato accertamento di fatto, propone in realtà un’inammissibile istanza revisione del giudizio di merito, estranea alla natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
La memoria depositata da parte ricorrente non offre argomenti nuovi, essendo meramente riproduttiva di quelli articolati con i motivi di ricorso.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021