Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35088 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16770-2020 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CAMOZZI n. 1, presso lo studio dell’avvocato DELFO MARIA SAMBATARO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE n. 21, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RIZZO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20294/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 22/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTO DI CAUSA Con sentenza n. 57567/2017 il Giudice di Pace di Roma rigettava il ricorso proposto da D.G. avverso un verbale di contravvenzione al codice della strada per essere transitato nella corsia preferenziale attivata lungo la *****.

Con la sentenza impugnata, n. 20294/2019, il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto dal D. avverso la decisione di prima istanza.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.G., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso Roma Capitale.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da D.G. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva respinto il suo ricorso avverso un verbale di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in *****. Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l’esistenza della corsia preferenziale, e Roma Capitale aveva adeguatamente pubblicizzato l’intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall’inizio del mese di maggio 2017.

Il ricorso è articolato in un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., nonché della L. n. 689 del 1981, art. 3, perché il giudice di merito non avrebbe tenuto conto che la Prefettura di Roma, con ordinanza del 27.3.2018, aveva annullato un diverso verbale di contravvenzione, elevato nei confronti di altro soggetto in relazione alla stessa violazione (transito nella corsia preferenziale di *****). Il giudice di appello non avrebbe tenuto conto, inoltre, del fatto notorio, emergente anche dalle notizie diffuse dalla stampa, circa l’inadeguatezza dell’informazione fornita agli utenti della strada della riattivazione della corsia preferenziale su *****, essendo non idonea la relativa segnaletica, orizzontale e non sufficiente quella verticale.

La censura è inammissibile.

Va premesso che l’ordinanza prefettizia richiamata dal ricorrente si riferisce ad altro soggetto e ad un diverso verbale, elevato in relazione ad una sanzione accertata il 2.5.2017 (cfr. pag. 13 del ricorso), ond’essa non spiega alcun effetto in relazione ai fatti contestati al D.. Inoltre, detta ordinanza promana da una Amministrazione diversa da Roma Capitale, per cui essa non può costituire riconoscimento, anche indiretto, da parte di quest’ultima.

Il ricorrente, inoltre, non aveva dedotto l’inesistenza della segnaletica di preavviso della corsia preferenziale, ma soltanto la sua inadeguatezza, insufficienza e inidoneità, in tal modo confermando che la stessa era comunque esistente. Va pertanto data continuità al principio per cui qualora l’opponente deduca l’inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l’opponente deduca soltanto la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999, Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016, Rv. 639939 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017, Rv. 645584).

Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che detta prova non fosse stata raggiunta, poiché il D. aveva prodotto soltanto alcuni articoli di giornale, inidonei ai fini della prova dell’esistenza del notorio. Al contempo, il giudice di appello ha ritenuto che Roma Capitale avesse diligentemente provveduto a fare tutto quanto possibile per informare l’utenza dell’intervenuta riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa, disponendo -con determinazione dirigenziale n. 193 del 10 marzo 2017- un periodo di transizione sino al 1 maggio 2017, durante il quale la cittadinanza era stata informata della riattivazione della corsia preferenziale su *****. Ha poi dato atto che nel giudizio di merito erano stati prodotti diverse note dell’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., attestanti gli avvisi all’utenza, diffusi via internet e mediante cartelli a messaggio variabile, circa la riattivazione della corsia preferenziale di cui si discute, nonché una nota del 21.4.2017 dell’ATAC S.p.a., confermativa della realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. Peraltro, la sentenza impugnata dà anche atto del fatto che in loco era stata prevista “… la possibilità per l’utenza di effettuare, ovviamente con l’opportuna cautela, l’inversione di marcia, data la presenza di segnaletica orizzontale tratteggiata, al fine di evitare di essere multato” (cfr. pag. 3).

Il ricorrente, nel contestare questo articolato accertamento di fatto, propone in realtà un’inammissibile istanza revisione del giudizio di merito, estranea alla natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata da parte ricorrente non offre argomenti nuovi, essendo meramente riproduttiva di quelli articolati con i motivi di ricorso.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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