LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27126/2016 proposto da:
F.F., nato a ***** (C.F.: *****), residente in Milano (MI) alla Via Romeo Nicola n. 14, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Prof.
Lorenzo Acquarone del Foro di Genova (C.F.: *****) e Giovanni Acquarone del Foro di Genova (C.F.: *****) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Luca Gabrielli (C.F.:
*****), in Roma alla Via F. Nicolai n. 70;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****), presso i cui uffici è
domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2381/2016 emessa dalla CTR Lombardia in data 20/04/2016 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.
RITENUTO IN FATTO
F.F. proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 06820131464125 relativa all’imposta di registro, sanzioni cd interessi, notificata in data 7 giugno 2013, sostenendo di non aver mai ricevuto gli atti presupposti e, in particolare, l’avviso di liquidazione dell’imposta, con conseguente nullità degli atti successivi.
Con sentenza n. 3177/2015 la CTP Milano respingeva il ricorso, in quanto l’avviso di liquidazione dell’imposta risultava notificato al ricorrente e la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza.
Il contribuente proponeva appello, affidandolo ai seguenti motivi: a) mancata notifica dell’avviso di liquidazione n. ***** da parte dell’Agenzia delle Entrate, essendo, a suo dire, invalida la notifica effettuata alla residenza del ricorrente dopo che questi aveva indicato all’amministrazione un domicilio fiscale diverso; b) inesistenza di un obbligo di comunicazione del cambio di residenza; c) lesione del diritto di difesa.
L’Agenzia delle Entrate eccepiva l’inammissibilità del ricorso per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in quanto diretto contro l’atto impugnato e non contro la sentenza, la piena efficacia della notificazione e la mancata compilazione da parte del contribuente del quadro relativo al domicilio fiscale all’01.01.2008 nella dichiarazione dei redditi.
LA CTR Lombardia, con sentenza del 20.4.2016, rigettava il gravame sulla base delle seguenti considerazioni:
1) premesso che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 stabilisce che, salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario e che, in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58 “Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte”, la notifica degli atti fiscali va fatta alla residenza del contribuente, salvo il caso in cui egli abbia indicato un domicilio diverso, fornendone, su richiesta, l’indirizzo;
2) nel caso in questione il contribuente, nella dichiarazione dei redditi, non solo non aveva indicato la sua residenza successiva al cambio, pur previsto dalla modulistica, ma aveva compilato la variazione del domicilio fiscale senza riempire la parte relativa al domicilio per la notificazione degli atti, nel quale era espressamente indicato l’indirizzo;
3) ne conseguiva che l’amministrazione non aveva l’indirizzo del domicilio fiscale, ma solo quello di residenza, ed aveva, quindi, correttamente notificato all’unico indirizzo in suo possesso, quello di residenza.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso F.F., sulla base di un unico motivo.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e “contraddittorietà fra i principi in diritto richiamati in sentenza e la decisione”, “essenzialità della circostanza che il Signor F.F. non fosse residente nell’immobile dove è stata effettuata la notifica dell’atto presupposto” ed erronea applicazione dell’art. 140 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60 per non aver la CTR considerato che l’Agenzia delle Entrate aveva tentato di notificare l’avviso di liquidazione presso un immobile si di sua proprietà, ma che non rappresentava da oltre due anni la sua residenza (essendo stato concesso in locazione a terzi), come si evinceva dalla documentazione prodotta.
2. Con memoria depositata in data 21.4.2021, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per aver usufruito della facoltà di “rottamazione delle cartelle esattoriali”, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 ed aver completamente corrisposto quanto dovuto all’Agenzia delle Entrate.
2.1. Tale dichiarazione è idonea a determinare l’inammissibilità del ricorso, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla prosecuzione dellà lite, tenuto conto che, nella specie, non può conseguire l’estinzione del processo, atteso che la rinuncia non risulta essere stata operata dalla parte personalmente o dal suo avvocato munito di mandato speciale a tale effetto (cfr., da ultimo, Cass. n. 3971 del 2015; Cass. S.U. n. 7378 del 2013; Cass. n. 9857 del 2011) e, comunque, non risulta essere stata accettata dall’Agenzia delle Entrate, cui pure è stata notificata presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato che: “A norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venire meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità” (Cass. S.U. n. 3876 del 2010; conf. n. 2259 del 2013; Cass. n. 14782 del 2018).
3. Per quanto riguarda le spese del giudizio di legittimità, le stesse possono essere compensate tra le parti, trattandosi di una rinuncia determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2.
Non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d.”doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018).
6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021