LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
D.P.C., rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv. Federico Casa, del Foro di Vicenza, e dall’Avv. Giuseppe Marini, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso il nuovo studio del secondo difensore, alla via di Villa Sacchetti n. 9 in Roma;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
– controricorrente –
la sentenza n. 132, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre il 20.12.2011, e pubblicata il 29.12.2011; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio.
la Corte osserva:
FATTI DI CAUSA
1. l’Agenzia delle entrate, sul fondamento di sentenza definitiva pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., c.d. patteggiamento, da cui emergeva che il contribuente si era ripetutamente appropriato di somme appartenenti alla Grotto Spa, e ritenuta perciò la percezione di profitti illeciti non dichiarati, l’Amministrazione finanziaria notificava a D.P.C. gli avvisi di accertamento n. ***** (Irpef, anno 2004, insieme con la moglie R.A., essendo stata presentata dichiarazione dei redditi congiunta), n. ***** (Iva ed Irpef, anno 2005) e n. ***** (Iva ed Irpef, anno 2006). Il contribuente promuoveva procedura di accertamento con adesione, che sortiva esito negativo.
2. D.P.C., e R.A. per quanto di competenza, proponevano impugnazione avverso gli atti impositivi, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sostenendo, tra l’altro, che gli accertamenti tributari non potevano essere fondati sulla sola sentenza di patteggiamento penale. La Ctp riuniva i ricorsi ed osservava che la prova della responsabilità fiscale era stata correttamente desunta dall’Ente impositore dalla sentenza penale di patteggiamento, peraltro “non più impugnabile”, “atteso che il contribuente non aveva provato fatti impeditivi o modificativi od estintivi della pretesa tributaria” (sent. Ctr, p. III). In conseguenza rigettava i ricorsi riuniti e confermava la validità ed efficacia degli atti impositivi.
3. La sentenza sfavorevole conseguita era impugnata dal D.P. e, per quanto di competenza, da R.A., innanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, rinnovando i contribuenti le proprie contestazioni. La Ctr, con articolata motivazione, respingeva i ricorsi riuniti.
4. Avverso la decisione pronunciata dalla Ctr di Venezia-Mestre ha proposto impugnazione per cassazione (il solo) D.P.C., affidandosi a cinque motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle entrate. Il ricorrente ha quindi depositato documentazione (sent. Ctr Veneto n. 1265 del 2016, con attestazione di passaggio in giudicato) con prova della notifica a controparte, nonché memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente contesta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e dell’art. 2697 c.c., in cui è incorsa la Ctr per aver ritenuto sussistere la responsabilità fiscale in conseguenza della percezione di redditi non dichiarati da parte del contribuente, sul fondamento della sola sentenza di patteggiamento, nell’assenza di adeguati, e comunque plurimi, elementi di prova, seppur presuntivi, e per avere erroneamente ripartito l’onere della prova tra le parti.
2. Mediante il secondo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il contribuente critica il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la Ctr errato nel valutare il contenuto del verbale di interrogatorio reso dal ricorrente il 13.5.2009 in sede penale.
3. Con il terzo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente censura il vizio di omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, con specifico riferimento al verbale di conciliazione stipulato con la parte lesa del giudizio penale, la Grotto Spa, che ha “attestato di non avere null’altro a pretendere”, nonché alla causa civile ancora pendente tra lui e la stessa società, avente ad oggetto il danno patrimoniale che il D.P. avrebbe arrecato alla controparte.
4. Mediante il quarto strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente lamenta la violazione della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4in cui è incorsa la Ctr, per aver ritenuto suscettibili di imposizione i presunti redditi conseguiti dal D.P. sulla base della “mera `qualificabilità’ penale della condotta”, in assenza di un rigoroso “accertamento circa il preteso quantum dei profitti illeciti”.
5. Con il suo quinto motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente contesta il vizio di insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella insufficiente istruttoria svolta dall’Ufficio fiscale, il quale neppure ha ritenuto di allegare all’accertamento l’unico elemento su cui l’atto impositivo risultava fondato: la sentenza di patteggiamento.
6. Occorre quindi segnalare che non sussistono i presupposti per esaminare nel merito la causa, essendo necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio in favore di R.A. che aveva presentato, assieme al coniuge D.P.C., la dichiarazione congiunta dei redditi in relazione all’anno 2004, ed aveva preso parte al primo ed al secondo grado del giudizio di merito (cfr. sent. Ctr., p. II).
Ne discende che, al fine di consentire alla parte ricorrente di ottemperare ai propri oneri, si rende necessario disporre il rinvio del giudizio a nuovo ruolo, fissando il termine per la notifica del ricorso ad R.A..
La Corte:
P.Q.M.
ordina l’integrazione del contraddittorio in favore di R.A., cui dovrà provvedere il ricorrente D.P.C. entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, assicurandone prova a questa Corte.
Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021