Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35143 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28426-2020 proposto da:

APLEONA HSG SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO COLONNA N 39, presso lo studio dell’avvocato LUCA RAFFAELLO PERFETTI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMPRESA di COSTRUZIONI ING. E. M. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MARCONE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARA BONIVENTO;

– resistente –

nonché

KOSTRUTTIVA, Società Cooperativa per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a ROMA, VIA LUCIO PAPIRI 83, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO AVITABILE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFREDO ZABEO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1436/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata l’08/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. VISONA’ STEFANO, che conclude per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2016 la società Apleona HSG s.p.a. (già Bilfinger Sielv Facility Management s.r.l.; d’ora innanzi, per brevità, “la Apleona”) convenne dinanzi al Tribunale di Venezia le società Impresa di Costruzioni Ing. E. M. s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, “la M.”) e Kostruttiva soc. coop. p.a., esponendo che:

-) il 14.5.2012 aveva costituito con le società convenute un raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, artt. 34 e 37;

-) tale raggruppamento si era aggiudicato l’appalto bandito dalla società Expo 2015 s.p.a., avente ad oggetto la realizzazione di parte delle infrastrutture destinate all’esposizione denominata “Expo Milano 2015”;

-) il suddetto accordo, per effetto di successive modifiche, per quanto in questa sede ancora rileva prevedeva:

a) l’attribuzione ad Apleona di una quota del 15,99% dei lavori; Apleona realizzerà poi effettivamente l’11,10/0 dei lavori;

b) la previsione che le somme incassate a titolo di “riserve” sarebbero state distribuite fra tutte le imprese partecipanti nel caso di riserve generali; oppure alla sola impresa interessata, nel caso di riserve concernenti i soli lavori a quella assegnati;

c) alla M. venne conferito il compito di “capogruppo”, con poteri rappresentativi;

-) nel corso dei lavori vennero iscritte nel registro di contabilità 80 riserve per l’importo complessivo di 250.000.000 di Euro;

-) sorta controversia su tale questione fra la società committente e il raggruppamento delle imprese appaltatrici, questa venne risolta con una transazione stipulata fra la Expo 2015 e la M. in data 30 dicembre 2015;

-) tale transazione, “non approvata né autorizzata da Apleona”, prevedeva il pagamento da parte della società committente dell’importo di 29,5 milioni di Euro, 24 dei quali a titolo di transazione della controversia concernente la riserva n. 1, che era una riserva generale intesa a rivendicare i maggiori oneri derivanti dallo “stravolgimento del cronoprogramma”;

-) sicché, avendo Apleona realizzato l’11,1% dei lavori, secondo il criterio concordato per la distribuzione degli introiti derivanti da riserve accolte, essa avrebbe avuto diritto all’11,1% dell’importo pagato dalla committente a fronte della riserva n. 1 (come s’e’ detto, 24.000.000 di Euro);

-) la M., tuttavia, pretendeva di ripartire gli importi pagati dalla società committente in sede transattiva con criterio diverso, sul presupposto che la riserva n. 1 non fosse una riserva “generale”, in quanto comprendeva taluni oneri (in particolare l’incremento dei fattori produttivi) sostenuti dai singoli membri del raggruppamento in modo non omogeneo e comunque non proporzionale ai lavori eseguiti. Applicando tale diverso criterio, alla Apleona sarebbe spettato a titolo di compenso per la riserva n. 1 l’importo di Euro 622.742,28, invece dei 2,6 milioni di Euro richiesti.

Concluse pertanto la società attrice chiedendo l’accertamento del proprio diritto a ricevere dalla M. un importo pari all’11,1% delle somme che la società committente avrebbe versato o aveva versato alla M. in esecuzione della transazione sopra ricordata.

2. La M. e la Kostruttiva si costituirono regolarmente.

La M. eccepì l’incompetenza del giudice adito, in ragione della clausola compromissoria prevista dall’art. 11 dell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese del 14 maggio 2012, in virtù del quale le parti avevano concordato che “tutte le controversie relative all’interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente accordo (…), o comunque relative a quanto forma oggetto di collaborazione fra le parti, saranno demandate al giudizio di un collegio arbitrale ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c.”.

3. Dopo quattro anni di giudizio, con sentenza 8 ottobre 2020 n. 1436 il Tribunale di Venezia accolse l’eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla società M., e dichiarò la propria incompetenza a favore di quella del collegio arbitrale.

4. Avverso tale decisione la società Apleona ha proposto regolamento di competenza ex art. 819 ter c.p.c., fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

La M. ha depositato memoria difensiva, chiedendo dichiararsi l’incompetenza del Tribunale adito.

La Kostruttiva ha depositato memoria difensiva, rilevando che la società ricorrente non ha formulato domande nei propri confronti, e rimettendosi alla Corte per quanto attiene alla decisione sulla competenza, ma chiedendo comunque la rifusione delle spese.

5. Il procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’incompetenza del Tribunale di Venezia in favore del collegio arbitrale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la Apleona lamenta la violazione degli artt. 806 e 808 c.p.c..

Sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la controversia a lui sottoposta fosse compromessa per arbitri ai sensi dell’art. 11 dell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese.

Assume che quel contratto disciplinava i criteri di ripartizione degli introiti derivanti dall’iscrizione delle riserve, ma nel caso di specie quei criteri non erano affatto in contestazione fra le parti.

Nel caso di specie era in contestazione fra le parti il modo in cui si doveva interpretare la transazione stipulata fra la M. e la società committente, ed in particolare le parti controvertevano sulla qualificazione della riserva n. 1 come riserva generale o come riserva speciale, qualificazione dalla quale dipendeva il diverso criterio di riparto fra le imprese del raggruppamento del corrispettivo versato dalla committente.

La lite dunque – prosegue la ricorrente – non riguardava l’esecuzione dell’appalto, ma l’interpretazione della transazione, e le clausole compromissorie non potrebbero essere interpretate estensivamente, sino a ricomprendere controversie rispetto alle quali il contratto in cui è inserita la clausola compromissoria rappresenta non una fonte del contrasto, ma solo un antecedente logico.

1.1. Il motivo è inammissibile, e sarebbe comunque infondato.

E’ inammissibile perché esso censura il modo in cui il giudice di merito ha interpretato la clausola compromissoria.

Ma l’interpretazione di una clausola contrattuale è oggetto di un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito.

Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme di legge sull’interpretazione dei contratti (Sez. 1, Sentenza n. 5549 del 19/03/2004, Rv. 571322 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4919 del 27/03/2012, Rv. 621790 – 01). Ma nel caso di specie l’iter logico seguito dal giudice di merito è ben chiaro, né la società ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c..

1.2. Il motivo sarebbe comunque anche infondato in quanto, a tutto concedere, l’art. 11 è norma che non disciplina espressamente il tipo di controversia oggetto del presente giudizio, e dunque sotto questo profilo è norma ambigua.

Sicché, sussistendo un ragionevole dubbio sull’interpretazione della clausola compromissoria, il Tribunale correttamente ha preferito l’interpretazione estensiva, così come imposto dall’art. 808 quater c.p.c..

2. Col secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione dei “criteri di riparto della giurisdizione e degli artt. 24 e 25 Cost. sulla giurisdizione del giudice naturale”.

Nell’illustrazione del motivo è ripreso il tema già oggetto del primo motivo di ricorso, e cioè che la controversia fra le parti riguardava non l’interpretazione del contratto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, ma l’interpretazione della transazione stipulata fra la committente e la M..

2.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni del primo motivo.

In ogni caso, a dimostrazione del fatto che la controversia presente non concerne affatto la transazione (e dunque ricade pienamente nell’ambito applicativo della clausola compromissoria), basterebbe considerare che le obbligazioni a carico delle parti transigenti non sono in discussione, e quel di cui si discute è unicamente il modo in cui il credito del raggruppamento temporaneo, sorto da quella transazione, debba essere ripartito fra le varie imprese partecipanti.

3. Le spese del presente giudizio di regolamento di competenza seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

(-) dichiara la competenza del collegio arbitrale;

(-) condanna Apleona HSG s.p.a. alla rifusione in favore di Kostruttiva soc. coop. p.a. delle spese del presente giudizio di regolamento di competenza che si liquidano nella somma di Euro 5.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna Apleona HSG s.p.a. alla rifusione in favore di Kostruttiva soc. coop. p.a. delle spese del presente giudizio di regolamento di competenza che si liquidano nella somma di Euro 5.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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