LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12843-2019 proposto da:
A.G., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA D. CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA, che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, *****, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, *****, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, *****, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 6792/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. In data non indicata nel ricorso gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, in anni compresi tra il 1991 ed il 2004;
-) ciascuno di essi, durante il periodo di specializzazione, aveva percepito una “remunera ione non adeguata” (della quale tuttavia il ricorso non indica analiticamente la misura per ciascuno dei ricorrenti: cfr. le pp. 3-6);
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la L. 8 agosto 1991, n. 257; e solo nel 1999, col D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, stabilì la misura economica e i criteri di adeguamento della remunerazione degli iscritti alle scuole di specializzazioni, con norma tuttavia non retroattiva.
Conclusero pertanto chiedendo, secondo quanto riferisce il ricorso:
a) la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno “per la violazione dei loro diritti”, consistito nella mancata corresponsione di una adeguata remunerazione; nella mancata “applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera D.Lgs. 368 del 1999, ex art. 45”; nella “mancata applicazione dei benefici economici e contributivi ex D.Lgs. n. 368 del 1999”;
b) la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno pari alla differenza tra la remunerazione percepita durante il corso di specializzazione, e quella risultante dalla rivalutazione del suddetto importo secondo il tasso annuale di inflazione e dall’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991.
2. Ambedue le amministrazioni si costituirono chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Roma con sentenza 26.9.2017 n. 18061 rigettò la domanda.
La sentenza venne appellata dai soccombenti.
La Corte d’appello di Roma con sentenza 24.10.2018 n. 6792 rigettò il gravame.
Ritenne la Corte d’appello che:
-) lo Stato italiano, col D.Lgs. n. 257 del 1991, aveva dato attuazione alle direttive comunitarie che imponevano l’obbligo di accordare agli specializzandi in medicina una adeguata remunerazione;
-) la successiva direttiva 93/16/CEE non modificò questo obbligo, ma si limitò a raccogliere in un unico testo normativo le precedenti direttive emanate su questa materia;
-) la direttiva 93/16/CEE non imponeva dunque allo Stato italiano alcuna ulteriore misura di recepimento;
-) gli attori avevano ricevuto un compenso durante la frequentazione della scuola di specializzazione, e cioè quello previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991;
-) la circostanza che, per gli speciali7zandi iscritti nelle scuole di specializzazione a partire dall’anno 2007 il legislatore abbia previsto un incremento della remunerazione fu una scelta dettata da esigenze di bilancio, non retroattiva e non violativa di alcun precetto comunitario.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dai soccombenti, con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.
Le Amministrazioni hanno resistito con controricorso unitario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo i ricorrenti prospettano una tesi giuridica che può essere così riassunta: la Corte d’appello ha ritenuto non esservi stata alcuna violazione da parte del legislatore nazionale della Direttiva n. 16 del 1993, e ciò sul presupposto che tale direttiva non introdusse alcuna novità in tema di adeguata remunerazione dovuta ai medici specializzandi.
Sostengono i ricorrenti che tale valutazione fu erronea, in quanto il D.Lgs. n. 368 del 1999 (col quale fu elevata la remunerazione dovuta agli specializzandi), applicato solo a partire dal 2007, fu espressamente emanato in attuazione della direttiva n. 16 del 1993; che tale direttiva impose agli stati membri l’obbligo di corrispondere agli specializzandi delle remunerazioni “adeguate”; che una remunerazione non periodicamente aggiornata non potrebbe mai dirsi “adeguata”, una volta che sia trascorso un considerevole arco di tempo dalla determinazione della sua misura originaria.
1.1. Il motivo è infondato.
La questione prospettata dai ricorrenti è stata già decisa innumerevoli volte da questa Corte, la quale con orientamento costante ha stabilito che “la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39 si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al D.Lgs. cit.” (tra le ultime, in tal senso, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L -, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01. Lo stabilire, poi, se la remunerazione stabilita dal legislatore nel 1991 sia stata “adeguata” o meno è questione irrilevante in questa sede, per due ragioni.
1.1.1. La prima ragione è che l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro parasubordinato, sicché, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge, è inapplicabile l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (ex plurimis, Sez. L -, Ordinanza n. 9103 del 01/04/2021, Rv. 660867 – 01).
1.1.2. La seconda ragione è che la misura della remunerazione spettante agli iscritti alle scuole di specializzazione in medicina è riservata a scelte politiche insindacabili dal giudice ordinario, e che potrebbero dirsi contrarie all’ordinamento comunitario in un solo caso, e cioè quando la misura della remunerazione sia prima facie così irrisoria, da non consentire nemmeno un livello di vita dignitoso.
Ma ovviamente non è questo il nostro caso, posto che una somma di lire 21.500.000 del 1991, attualizzata in base all’indice FOI calcolato dall’ISTAT, corrisponde ad Euro 20.042,4 attuali, ovvero Euro 1.670,2 mensili: importo sul quale si potrà esprimere qualsiasi giudizio in punto di opportunità, ma non si può certo giudicare tale da non consentire una vita dignitosa.
1.2. I ricorrenti osservano tuttavia che, anche ad ammettere che la remunerazione da essi percepita fosse “adeguata” al momento dell’iscrizione alla scuola di specializzazione, essa sarebbe divenuta “progressivamente inadeguata”, a causa del mancato adeguamento periodico.
Anche tale censura è manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato che la mancata previsione dell’adeguamento periodico della borsa di studio prevista dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 non fu irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (Sez. L -, Ordinanza n. 9104 del 01/04/2021, Rv. 660868 – 01; Sez. L -, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 01; Sez. L -, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 – 02).
2. Col secondo motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patito – in tesi in conseguenza del mancato adeguamento della borsa di studio da essi percepita sia al tasso programmato di inflazione, sia al miglioramento stipendiale triennale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale sanitario.
Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene varie censure così riassumibili:
-) ha errato la Corte d’appello nel ritenere che alla suddetta domanda risarcitoria si applicasse il termine prescrizionale quinquennale;
-) ha errato la Corte d’appello nel ritenere che legittimati passivi rispetto alla suddetta domanda risarcitoria fossero soltanto gli istituti universitari, e non lo Stato;
-) ha errato la Corte d’appello nel non considerare che il blocco dell’adeguamento delle retribuzioni introdotto dalla L. n. 549 del 1995 riguardava soltanto il biennio 1992-1993;
-) in ogni caso le norme che avevano disposto il blocco dell’adeguamento dovevano reputarsi irragionevoli e contrarie a costituzione.
2.1. Il motivo è innanzitutto inammissibile nella parte in cui lamenta la violazione delle norme sulla prescrizione e l’erronea attribuzione della legittimazione alle Università.
Nella sentenza impugnata, infatti, non si rinviene alcuna statuizione in tal senso.
Nella parte restante il motivo è manifestamente infondato alla luce dei principi già ripetutamente affermati da questa Corte, da ultimo con l’ordinanza pronunciata da Sez. L, Ordinanza n. 9104 del 01/04/2021 e da Sez. 3 -, Ordinanza n. 8503 del 06/05/2020, secondo cui “l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dal D.L. n. 384 del 1992, art. 7 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato”.
3. Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto che questa Corte sottoponesse alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il seguente quesito: “se da una direttiva che detta una disciplina destinata a durare nel tempo discenda o meno l’obbligo dello Stato membro non solo, come è ovvio, di non dettare nuove normative in contrasto con la direttiva recepita, ma anche di preservare, ai fini dell’attuazione del diritto dell’Unione, gli effetti sostanziali, e non solo formali, della disciplina di recepimento esposti ad un cambiamento per un mutamento delle situazioni di fatto”.
Tale istanza è inammissibile in modo manifesto, a causa della sua totale irrilevanza nel caso di specie. I ricorrenti, infatti, danno per scontato quod erat demonstrandum, e cioè che la mancata previsione dell’adeguamento della borsa di studio si sia convertita ipso facto in un sostanziale aggiramento del dovere, comunitariamente imposto, di introdurre norme che garantissero agli iscritti alle scuole di specializzazione una adeguata remunerazione.
Ma, per quanto detto, da un lato il diritto dell’Unione lasciò agli Stati membri la scelta del criterio di “adeguatezza”; per altro verso l’esercizio di tale scelta costituì frutto di discrezionalità legislativa insindacabile; sotto un terzo aspetto, infine, “inadeguata” potrebbe dirsi solo una remunerazione di livello tale da non garantire nemmeno la sussistenza, ipotesi che nemmeno i ricorrenti ardiscono sostenere.
4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
PQM
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.250, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021