LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8893-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e, difende;
– ricorrente –
contro
T. AUTO DEI FRATELLI T. SNC, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell’avvocato LUCA VIANELLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SIMONA MONTORFANO, TOMMASO LANDI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 16/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.
CONSIDERATO
che:
Dall’esposizione in fatto contenuta nel ricorso e nel controricorso, emerge che l’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti della società T. auto dei Fratelli T. snc avviso di accertamento con cui contestava l’indebita detrazione iva, per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, e per omessa regolarizzazione nella sua qualità di cessionario delle fatture irregolari ricevute, con illecita applicazione del titolo di esenzione iva di cui al D.L. n. 41 del 1995, art. 38, essendo soggetto solidale nell’assolvimento dell’imposta nel caso di cessioni di autoveicoli in ambito comunitario.
Tale atto era impugnato dalla società T. auto, lamentando che l’Agenzia aveva fondato l’atto impositivo su mere presunzioni non suffragate da requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La CTP di Lecco confermava l’atto di accertamento ritenendolo fondato su indizi gravi, precisi e concordanti.
A seguito di appello proposto dal contribuente, la CTR di Milano annullava l’accertamento non emergendo i gravi indizi, precisi e concordanti idonei a dimostrare la consapevole partecipazione alla frode iva.
Contro la sentenza di secondo grado propone ricorso per Cassazione la Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo.
Si costituiva con controricorso il contribuente, chiedendone il rigetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 41 del 1995, artt. 36,37 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In sostanza la ricorrente deduce che non poteva trovare applicazione il regime del margine trattandosi di auto provenienti da Stati comunitari, i cui proprietari erano soggetti passivi Iva, non essendo sufficiente l’annotazione sulle fatture per fruire del più favorevole regime impositivo. Da ciò il difetto delle condizioni di cui al D.L. n. 41 del 1995, art. 36, per l’acquirente di avvalersi di un tale regime.
Il motivo, infondata l’eccezione di inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c. sollevata dal controricorrente, della quale non sussistono i presupposti, è comunque inammissibile Il motivo esposto, infatti, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale non ha minimante esaminato e considerato la configurabilità o meno delle condizioni per fruire del regime del margine, ma si è incentrata, unicamente, sulla natura delle operazioni, escludendo, a torto o a ragione, che fossero da qualificarsi come oggettivamente o soggettivamente inesistenti ovvero, in ogni caso, affermando che non vi era la prova della partecipazione del contribuente alla frode.
La doglianza, dunque, non coglie la ratio della decisione e pone una questione affatto diversa e nuova, che non risulta in alcun modo introdotta nel giudizio anteriormente (anche per l’assente riproduzione del pvc e dell’avviso), né, comunque, sottoposta all’attenzione del giudice di merito, sì da realizzare, tanto più innanzi alla Corte di (tassazione, una inammissibile mutatio libelli, articolata su una fattispecie – quella relativa all’applicazione del regime del margine -diversa in fatto e diritto da quella esaminata dalla CTR.
Il ricorso, trattandosi dell’unica censura, va pertanto dichiarato inammissibile; le spese sono liquidate, per soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado liquidate in Euro 6200, spese generali, Iva ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021