LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23304-2020 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.
GIANTURCO, 6, presso lo studio dell’avvocato LUIGI DI MONACO, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO CIARROCCHI, CARLO PIERSANTELLI;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 20/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso l’ordinanza 221/2020 della Corte d’appello di Ancona, pubblicata il 20 febbraio 2020.
Resiste con controricorso l’avvocato Carlo P..
La Corte d’appello di Ancona ha accolto l’opposizione ai sensi degli artt. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del D.Lgs. n. 150 del 2011 proposta dall’avvocato P.C. con ricorso depositato il 3 giugno 2019 avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato pubblicato il 26 settembre 2018.
Il motivo del ricorso del Ministero della Giustizia allega la violazione dell’art. 327 c.p.c., comma 1, per la tardività dell’opposizione.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per la manifesta fondatezza del motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
Il controricorrente ha presentato memoria.
Deve dapprima rigettarsi l’istanza, avanzata dal controricorrente nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, per la riunione tra il presente giudizio di cassazione ed altri giudizi attinenti a ricorsi proposti contro decisioni diverse pronunciate tra le medesime parti in separati giudizi, seppur attinenti ad identica questione di diritto. La riunione richiesta non garantisce l’economia ed il minor costo dei giudizi, né favorirebbe la loro ragionevole durata.
Il motivo di ricorso è fondato.
Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 1, dispone che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia “sono regolate dal rito sommario”. Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso – emesso dal giudice ed opponibile innanzi al capo dell’ufficio cui appartiene quel magistrato debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater c.p.c. Pertanto, all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è riferibile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte Cost. n. 106/2016). In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (Cass. n. 16893 del 2018; Cass. n. 32961 del 2019; Cass. n. 5990 del 2020).
Non rilevano le considerazioni svolte dal controricorrente nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, quanto ai ritardi nella emissione e nella comunicazione del decreto di liquidazione, atteso che il termine di cui all’art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione del provvedimento, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria, degli obblighi di comunicazione alle parti, rientrando, inoltre, nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa (Cass. Sez. 5, 08/03/2017, n. 5946; Cass. Sez. L, 16/12/2014, n. 26402).
Essendo accertata l’inammissibilità per tardività ex art. 327 c.p.c. dell’opposizione proposta dall’avvocato P.C. con ricorso depositato il 3 giugno 2019 avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato pubblicato il 26 settembre 2018, va disposta a norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, la cassazione senza rinvio dell’ordinanza impugnata, in quanto il processo non poteva essere proseguito.
L’avvocato P.C. va condannato a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese processuali sostenute nel giudizio di cassazione e nel giudizio di opposizione.
Per la natura della pronuncia resa, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, operando tale misura soltanto nel caso del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata perché il processo non poteva essere proseguito, stante l’inammissibilità dell’opposizione, e condanna P.C. al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in Euro 250,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 Novembre 2021